Ordinanza — n. 30333/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza adottata in data 2 luglio 2020, e depositata in data 10 agosto 2020, la Corte di cassazione, Quarta Sezione penale, per quanto interessa in questa sede, pronunciando sul ricorso di Corrado Altea, ha annullato, nei confronti del medesimo, la sentenza emessa in data 22 maggio 2018 dalla Corte d'appello di Cagliari limitatamente al reato sub XIV della rubrica e alla conseguenziale confisca, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Cagliari, mentre ha rigettato nel resto l'impugnazione. Corrado Altea, con la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Cagliari in data 22 maggio 2018, era stato condannato per i reati di: -) associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, a norma dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, contestata al ‘rvx capo B; -) acquisto, in concorso con altri, di circa 10 kg. di eroina acquistati da una persona di nazionalità albanese, con consegna del denaro in Milano, a norma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, contestata al capo 3; -) sostituzione di una somma di denaro pari a 250.000.000,00 di euro, a norma dell'art. 648-bis cod. pen., contestata al capo XIV).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648-bis cod. pen, art. 625- bis cod. proc. pen, art. 611 c.p; Ordinanza — n. 30333/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il precisato termine di quindici giorni, per come previsto dalle formulazioni del legislatore, si calcola a ritroso, e di esso è stabilito soltanto il momento finale. Di conseguenza, allo stesso si applica la previsione di cui all'art. 172, comma 5, cod. proc. pen., secondo la quale «quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere». Da questa regola discende, secondo quanto più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem dal computo del termine del quale è stabilito soltanto il momento finale.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Altea Corrado, nato ad Arbus il 13/08/1950 avverso la sentenza in data 02/07/2020 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio CorlDo.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza adottata in data 2 luglio 2020, e depositata in data 10 agosto 2020, la Corte di cassazione, Quarta Sezione penale, per quanto interessa in questa sede, pronunciando sul ricorso di Corrado Altea, ha annullato, nei confronti del medesimo, la sentenza emessa in data 22 maggio 2018 dalla Corte d'appello di Cagliari limitatamente al reato sub XIV della rubrica e alla conseguenziale confisca, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Cagliari, mentre ha rigettato nel resto l'impugnazione. Corrado Altea, con la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Cagliari in data 22 maggio 2018, era stato condannato per i reati di: -) associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, a norma dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, contestata al ‘rvx capo B; -) acquisto, in concorso con altri, di circa 10 kg. di eroina acquistati da una persona di nazionalità albanese, con consegna del denaro in Milano, a norma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, contestata al capo 3; -) sostituzione di una somma di denaro pari a 250.000.000,00 di euro, a norma dell'art. 648-bis cod. pen., contestata al capo XIV).
2. Ha presentato ricorso straordinario per cassazione a norma dell'art. 625- bis cod. proc. pen. avverso la sentenza indicata in epigrafe Corrado Altea, con atto sottoscritto dall'avvocato Sabrina Mura, munito di specifica procura speciale, articolato in un unico motivo, con il quale si denuncia l'errore di fatto in cui sarebbe incorso il Collegio nel pronunciare la sentenza del 2 luglio 2020, consistito nell'aver «del tutto trascurato e omesso di valutare la memoria difensiva dell'Avv. Barbu datata 1.6.2020, contenente motivi nuovi, ex art. 611 c.p.p., tempestivamente inviata nella cancelleria della 4° sezione penale della Corte di Cassazione mediante PEC e lettera raccomandata». Si deduce che illegittimamente la sentenza impugnata ha omesso di confrontarsi con le questioni proposte con la memoria, in quanto si è limitata semplicemente, a pag. 4, a rilevare: «In data 18 giugno 2020 è pervenuta ulteriore memoria difensiva», senza riassumere o analizzare le censure. Si segnala, in particolare, che la memoria, composta da ventidue pagine, denunciava:
a) vizio di inosservanza o erronea applicazione degli artt. 516, 521 e 522 cod. proc. pen., con riferimento al capo 3;
b) vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento al capo 3;
c) vizio di inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., con riferimento al capo 3;
d) vizio di inosservanza o erronea applicazione dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., con riferimento al capo 3;
e) le inevitabili e logiche ripercussioni dei precisati vizi sulla contestazione di cui al capo B;
f) vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e 379 cod. pen., nonché vizio di motivazione, con riferimento al capo 2.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché i motivi nuovi di cui si denuncia l'omesso esame sono stati depositati oltre il termine consentito dalla legge, come previsto dagli artt. 585, comma 4, e 611 cod. proc. pen.
2. L'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., prevede che «fino a quindici giorni prima dell'udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione motivi nuovi nel numero di copie necessarie per tutte le parti». La V disposizione appena indicata è ripresa in termini sostanzialmente identici dall'art. 611, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., specificamente relativo ai procedimenti trattati dalla Corte di cassazione in camera di consiglio, in forza del quale «fino a quindici giorni prima dell'udienza tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di replica».
Il precisato termine di quindici giorni, per come previsto dalle formulazioni del legislatore, si calcola a ritroso, e di esso è stabilito soltanto il momento finale. Di conseguenza, allo stesso si applica la previsione di cui all'art. 172, comma 5, cod. proc. pen., secondo la quale «quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere». Da questa regola discende, secondo quanto più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem dal computo del termine del quale è stabilito soltanto il momento finale.
L'unica eccezione a tale disciplina ricorre nel caso di festività della data di scadenza: in tale ipotesi, infatti, si applica l'art. 172, comma 3, cod. proc. pen., in forza del quale il termine che scade in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo (così Sez. 1, n. 16356 del 20/03/2015, Piras, Rv. 263322- 01, e Sez. 1, n. 3559 del 23/05/1996, Del Gaiso, Rv. 205316-01). E, proprio in applicazione del precisato principio, è stato ritenuto tardivo il deposito di motivi nuovi presentati in cancelleria in data 5 marzo con riferimento ad udienza fissata per il 20 marzo (Sez. 1, n. 16356 del 2015, Piras, cit.).
3. Nella specie, dall'esame del fascicolo presente in cancelleria, risulta che la memoria contenenti i motivi nuovi di cui si denuncia l'omesso esame risulta pervenuta in Corte di cassazione il 17/06/2020 (mercoledì), come da specifica annotazione del Protocollo, e nella cancelleria della Quarta Sezione penale il 18/06/2020, e che l'udienza si è tenuta il 02/07/2020 (giovedì). Posto che, per le ragioni indicate, il termine di quindici giorni per il deposito dei motivi nuovi deve essere computato con l'esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem, nella specie l'adempimento in questione è avvenuto tardivamente. Ed infatti, non computandosi né il 17 giugno 2020, né il 2 luglio 2020, e non essendo né l'una, né l'altra delle due date caduta in giorno festivo, tra il deposito dei motivi nuovi in questione e l'udienza possono essere considerati solo quattrodici giorni.
4. La tardività del deposito dei motivi nuovi esonerava la Corte di cassazione dall'obbligo di esaminare gli stessi e di darvi risposta.Di conseguenza, la Corte cassazione, Quarta Sezione penale, allorché ha pronunciato sentenza in data 2 luglio 2020, poi depositandola in data 10 agosto 2020, quand'anche si ritenga che abbia omesso di valutare la memoria contenente motivi nuovi, presentata dall'avvocato Barbu nell'interesse di Corrado Altea, non ha compiuto alcuna omissione giuridicamente apprezzabile e, quindi, non è incorsa in alcun errore di fatto.
5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/04/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Corb9 G1cyi Liberati PA1;74--' , L' CWOGITATA IN C:‘,NCELLi.; - 4 AGO 2021 IL CANCELLI' Luanof M CORTE DI CASSAZIONEU.R.P. CENTRALE r.) c,1 )5*.JC-Aisakeki d3Lt i «,.0 AkA.C,k, _tt, el/k.b; t-} •,) 9 ..!(. 3 \,).9cujJ / • ao _:2L.'.;J nA (3, A kps. el,23,QJ 9;\ p \i\b Wn,,ij7; WAJOU) \ ti) • A.f\ , t s t l ‘, q\i\AAA. 9,,o21, A fTh .1_• , \ A.eju 1À y,:ezauto of\ .. u'Ll•') \:t.gs. 'tu. QiJL cv3: 62,c . kYJ \aP 9,..k, t\equ 2 r • v .92‘ ir) ' • • -., ',,, ,',.;.) .„.. ,3 ‘,.---,-' 0,.. \.) A .)._ ed,),:kA 9 •J.,' 9j,u, 14u T3'(.39__LJ c), \ 1rya \kki 'kZ) f\k, h o u-Zn Q/ r '3 i P \ \ f • ‘A. ‘-`3,/