Sentenza — n. 30331/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza adottata in data 10 ottobre 2020, il Giudice monocratico del Tribunale di Imperia ha rigettato la richiesta di convalida dell'arresto di Roberto Silipigni per il reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 10 ottobre 2020. La condotta contestata a Roberto Silipigni riguarda la detenzione di sostanza pari a 195,00 grammi lordi, suddivisa in due panetti, custodita all'interno di una pentola di rame appesa nella cucina dell'abitazione in cui il medesimo vive / h unitamente a moglie e figlia. Il Giudice ha rigettato la richiesta di convalida osservando che non è possibile ritenere quale sia la natura della sostanza rinvenuta, in quanto non sottoposta a narcotest, e che, inoltre, la sostanza è stata reperitArun luogo comune dell'abitazione in cui l'indagato vive con moglie e figlia.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 30331/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Occorre premettere che, secondo l'orientamento assolutamente consolidato della giurisprudenza di legittimità, in tema di convalida dell'arresto, il giudice è tenuto ad accertare, con valutazione ex ante - ossia tenendo conto esclusivamente della situazione conosciuta o conoscibile al momento in cui l'arresto fu effettuato e non anche di elementi successivi - l'astratta configurabilità del reato per cui si procede e la sua attribuibilità alla persona arrestata, quali condizioni legittimanti la privazione della libertà personale (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 12954 del 12/01/2021, La Spina, Rv. 280896-01, nonché, in termini analoghi, Sez. 6, n. 14071 del 04/03/2021, Kasama Karamba, Rv. 281155-01).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia nel procedimento a carico di Silipigni Roberto, nato a Bordighera il 26/01/1972 avverso l'ordinanza in data 10/10/2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza adottata in data 10 ottobre 2020, il Giudice monocratico del Tribunale di Imperia ha rigettato la richiesta di convalida dell'arresto di Roberto Silipigni per il reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 10 ottobre 2020. La condotta contestata a Roberto Silipigni riguarda la detenzione di sostanza pari a 195,00 grammi lordi, suddivisa in due panetti, custodita all'interno di una pentola di rame appesa nella cucina dell'abitazione in cui il medesimo vive / h unitamente a moglie e figlia. Il Giudice ha rigettato la richiesta di convalida osservando che non è possibile ritenere quale sia la natura della sostanza rinvenuta, in quanto non sottoposta a narcotest, e che, inoltre, la sostanza è stata reperitArun luogo comune dell'abitazione in cui l'indagato vive con moglie e figlia.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, articolando un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 558, comma 4, e 391, comma 4, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta illegittimità dell'arresto. Si deduce che illegittimamente il Giudice non ha effettuato un giudizio sulla ragionevolezza della valutazione compiuta dalla polizia giudiziaria alla luce degli atti disponibili al momento dell'arresto, come avrebbe dovuto secondo la consolidata elaborazione della giurisprudenza (si cita, tra le altre, Sez. 1, n. 9524 del 2020). Si osserva che il Giudice, invece di seguire questi principi, ha compiuto una valutazione sulla gravità indiziaria e la responsabilità dell'arrestato, sebbene questi non abbia nemmeno contestato che la sostanza rinvenuta era sostanza stupefacente, e sebbene gli operanti, nel qualificare la stessa come hashish, hanno fatto applicazione della loro consolidata esperienza professionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, che contesta la non convalida dell'arresto decisa in ragione della mancata effettuazione del narcotest sulla sostanza rinvenuta e del rinvenimento della stessa in un luogo comune dell'abitazione in cui dimoravano anche moglie e figlia dell'arrestato, è fondato per le ragioni di seguito precisate.
2. Occorre premettere che, secondo l'orientamento assolutamente consolidato della giurisprudenza di legittimità, in tema di convalida dell'arresto, il giudice è tenuto ad accertare, con valutazione ex ante - ossia tenendo conto esclusivamente della situazione conosciuta o conoscibile al momento in cui l'arresto fu effettuato e non anche di elementi successivi - l'astratta configurabilità del reato per cui si procede e la sua attribuibilità alla persona arrestata, quali condizioni legittimanti la privazione della libertà personale (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 12954 del 12/01/2021, La Spina, Rv. 280896-01, nonché, in termini analoghi, Sez. 6, n. 14071 del 04/03/2021, Kasama Karamba, Rv. 281155-01).
A A0-4:3. In coerenza con questa indicazione, e del suo corollario, secondo cui ai fini della convalida dell'arresto non è necessario accertare l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, la giurisprudenza di legittimità ha già espressamente, e condivisibilmente, evidenziato che, per convalidare l'arresto effettuato in relazione a reati concernenti gli stupefacenti, non è necessaria la preventiva effettuazione dell'esame del narcotest. Precisamente, si è osservato che, ai fini della convalida dell'arresto in flagranza per il reato di detenzione di sostanza stupefacente non è necessario il preventivo esame del narcotest, indispensabile, invece, per qualificare la gravità indiziaria ai fini dell'emissione della misura cautelare, ma può essere sufficiente, in particolare, il riconoscimento della sostanza da parte degli operatori di polizia giudiziaria in base alla loro specifica esperienza professionale (Sez. 4, n. 3380 del 15/12/2009, dep. 2010, Tomassini, Rv. 246417-01).
4. Alla luce dei principi indicati, le conclusioni dell'ordinanza impugnata debbono ritenersi viziate. Invero, il G.i.p. ha disposto la non convalida dell'arresto, effettuato per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente per grammi 195,00, suddivisa in due panetti, e custodita in una pentola di rame appesa nella cucina dell'abitazione in cui vivevano l'arrestato, la moglie e la figlia, rilevando, in primo luogo, che la precisata sostanza non era stata sottoposta a narcotest e, poi, che la stessa era stata rinvenuta in un luogo comune agli altri due familiari conviventi.
Tuttavia, in primo luogo, come si è precedentemente indicato, ai fini della convalida dell'arresto in flagranza per il reato di detenzione di stupefacente non è necessario il preventivo esame del narcotest, ma può essere sufficiente, in particolare, il riconoscimento della sostanza da parte degli operatori di polizia giudiziaria in base alla loro specifica esperienza professionale. E, nella specie è incontestato che il quantitativo di sostanza rinvenuta, da un lato, non era certo modesto e, dall'altro, era anche suddiviso in panetti. In secondo luogo, come evidenziato nell'impugnazione, l'arrestato non ha mai riferito ad altri la disponibilità della sostanza sequestrata, né contestato la natura stupefacente della stessa.
5. In considerazione degli esposti rilievi, deve ritenersi che legittimamente la polizia giudiziaria operante, alla luce della situazione conosciuta o conoscibile al momento in cui l'arresto fu effettuato e non anche di elementi successivi, e nonostante la mancata effettuazione del narcotest, ha ravvisato l'astratta configurabilità del reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente e la sua attribuibilità alla persona arrestata.Deve, quindi, concludersi per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato legittimamente eseguito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato legittimamente eseguito. Così decis