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Sentenza — n. 30327/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30327/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30327/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 6/11/2020, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia emessa il 6/3/2018 dal locale Tribunale, rideterminava nella misura di cui al dispositivo la pena irrogata ad Anna Rosaria Rapisarda in ordine al delitto di cui all'art. 515 cod. pen. Propone ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - erronea applicazione degli artt. 515 cod. pen., 192 cod. proc. pen.; mancanza, inadeguatezza e manifesta illogicità della motivazione. La Corte di appello avrebbe confermato la condanna senza considerare che la fornitura di calcestruzzo RCK 25, in luogo di quella RCK 30 (obbligatoria per l'opera da eseguire), sarebbe stata effettuata su espressa richiesta della committente Building s.r.I., che infatti l'avrebbe accettata; contrariamente a quanto si legge in sentenza, peraltro, la ricorrente - quale legale rappresentante della Ponzio Trasporti s.r.l. - non avrebbe mai consegnato materiale di qualità inferiore a "25", atteso che, diversamente, l'opera sarebbe stata demolita; - le stesse censure, poi, sono mosse in relazione agli artt. 533, 546, lett. e), cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 515 cod. pen, artt. 515 cod. pen, art. 539 cod. proc. pen, art. 523 cod. proc. pen, art. 76 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30327/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. '243247). Si richiama, sul punto, il costante indirizzo di questa Corte in forza del quale l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen., è soltanto quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i; ciò in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez.

Parole chiave

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materiali da costruzione contratto di fornitura di un'opera vizio di costruzione contratto di costruzione contravvenzione per violazione edilizia responsabilità dell'architetto

Disposizioni normative citate

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art. 515 cod. pen
Con sentenza del 6/11/2020, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia emessa il 6/3/2018 dal locale Tribunale, rideterminava nella misura di cui al dispositivo la pena irrogata ad Anna Rosaria Rapisarda in ordine al delitto di cui all'art. 515 cod. pen.
artt. 515 cod. pen
Propone ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - erronea applicazione degli artt. 515 cod. pen., 192 cod.
art. 539 cod. proc. pen
La Corte di appello avrebbe dovuto revocare la costituzione di parte civile, dato che questa non avrebbe mai presenziato alle udienze di secondo grado, né avrebbe depositato conclusioni scritte; - violazione dell'art. 539 cod. proc. pen.; vizio di motivazione.
art. 523 cod. proc. pen
Per costante e condiviso indirizzo, infatti, la parte civile costituita, che non partecipi al giudizio di appello personalmente e non presenti conclusioni scritte ai sensi dell'art. 523 cod.
art. 76 cod. proc. pen
pen., deve ritenersi comunque presente nel processo e le sue conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado in virtù del principio di immanenza previsto dall'art. 76 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Rapisarda Anna Rosaria, nata a Paternò (Ct) il 1/1/1981 avverso la sentenza del 6/11/2020 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. Carmelo Mobilia, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 6/11/2020, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia emessa il 6/3/2018 dal locale Tribunale, rideterminava nella misura di cui al dispositivo la pena irrogata ad Anna Rosaria Rapisarda in ordine al delitto di cui all'art. 515 cod. pen.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - erronea applicazione degli artt. 515 cod. pen., 192 cod. proc. pen.; mancanza, inadeguatezza e manifesta illogicità della motivazione. La Corte di appello avrebbe confermato la condanna senza considerare che la fornitura di calcestruzzo RCK 25, in luogo di quella RCK 30 (obbligatoria per l'opera da eseguire), sarebbe stata effettuata su espressa richiesta della committente Building s.r.I., che infatti l'avrebbe accettata; contrariamente a quanto si legge in sentenza, peraltro, la ricorrente - quale legale rappresentante della Ponzio Trasporti s.r.l. - non avrebbe mai consegnato materiale di qualità inferiore a "25", atteso che, diversamente, l'opera sarebbe stata demolita; - le stesse censure, poi, sono mosse in relazione agli artt. 533, 546, lett. e), cod. proc. pen.

Richiamata ancora la mancata demolizione dell'intervento, si precisa che i lavori non sarebbero mai stati sospesi, a differenza di quanto affermato dalla Corte di appello; peraltro, non si sarebbe neppure proceduto alla revisione del contratto di appalto, ma soltanto ad un "concordamento di nuovi prezzi", proprio a seguito dell'accertamento della presenza di calcestruzzo "25". La stessa legale rappresentante della committente Building, ancora, avrebbe ammesso di aver richiesto alla ricorrente un prodotto di questa caratteristica, non pari a "30", così che la Rapisarda avrebbe dovuto esser assolta, quantomeno ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.; - violazione degli artt. 82, comma 2, 523, commi 1 e 2, cod. proc. pen.; vizio di motivazione.

La Corte di appello avrebbe dovuto revocare la costituzione di parte civile, dato che questa non avrebbe mai presenziato alle udienze di secondo grado, né avrebbe depositato conclusioni scritte; - violazione dell'art. 539 cod. proc. pen.; vizio di motivazione. La sentenza, pur non avendo accertato l'esistenza di un danno in capo alla Building s.r.I., rimettendo la questione alla sede civile, avrebbe erroneamente confermato la provvisionale liquidata con la pronuncia di primo grado, che, per contro, avrebbe dovuto esser revocata.

3. Con requisitoria scritta del 28/5/2021, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso.

4. Con memoria del 1°/6/2021, il difensore ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

6. Con riguardo alle prime due censure, da esaminare in modo congiunto, attenendo al giudizio di responsabilità, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della pronuncia di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico- argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482;

Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. '243247). Si richiama, sul punto, il costante indirizzo di questa Corte in forza del quale l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen., è soltanto quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i; ciò in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez.

U., n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074).

7. In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, • osserva allora il Collegio che le censure mosse con i primi due motivi risultano inammissibili; dietro la parvenza di una violazione di legge o di un plurimo vizio motivazionale, infatti, la ricorrente tende ad ottenere in questa sede una differente e più favorevole lettura delle risultanze istruttorie già esaminate dai Giudici della cognizione, specie in ordine ai rapporti tra la Ponzio Trasporti s.r.l. e la Building s.r.l. (quanto all'oggetto della fornitura richiesta), alla qualità del calcestruzzo fornito (ossia se questo - pacificamente inferiore a "30" - fosse anche inferiore a "25") ed alla attendibilità della perizia dell'ing. Recupero. Argomenti di puro merito, quindi, che la Corte di legittimità non è ammessa a valutare.

8. Ne consegue, allora, la conferma della sentenza di appello in punto di responsabilità, alla luce del riscontrato aliud pro alio fornito dalla società della ricorrente, che aveva consegnato calcestruzzo "25" in luogo del pattuito "30", più consistente e richiesto a norma di legge per l'opera da eseguire. Il Giudice del gravame, peraltro, ha sottolineato che accurate verifiche avevano dimostrato una resistenza grezza dell'opera insufficiente in 19 casi su 24, e, comunque, a seguito di una serie di correttivi, in 6 su 24, che avevano evidenziato una resistenza ben inferiore a 30, fino anche a 19. Dal che, l'infondatezza - e comunque l'irrilevanza - della tesi difensiva che sosteneva una fornitura di calcestruzzo comunque non inferiore a 25, come riscontrato ancora dalle "carote" impiegate dal consulente Ing. Recupero. Questi elementi, infine, erano poi stati confermati dalla verifica della "resistenza potenziale complessiva" dell'opera, accertata come inferiore al 15,3% rispetto a quanto previsto nel capitolato.

9. Alla luce di queste considerazioni, basate su elementi di merito che non possono esser qui contestati, la Corte di appello ha quindi concluso - con argomento congruo - per la consumazione del delitto di cui all'art. 515 cod. pen., sul presupposto che la fornitura aveva avuto ad oggetto un calcestruzzo di qualità inferiore a quella dichiarata e pattuita, tale da integrare il reato pur non ponendo problemi per la sicurezza statica dell'opera.

10. Con riguardo, poi, alla terza censura, in punto di costituzione di parte civile, la stessa risulta infondata. Per costante e condiviso indirizzo, infatti, la parte civile costituita, che non partecipi al giudizio di appello personalmente e non presenti conclusioni scritte ai sensi dell'art. 523 cod. proc. pen., deve ritenersi comunque presente nel processo e le sue conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado in virtù del principio di immanenza previsto dall'art. 76 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 5, n. 24637 del 6/4/2018, Capasso, Rv. 273338; Sez. 5, n. 38471 del 4/6/2013, De Iuliis, Rv. 257199).

11. Manifestamente inondato, infine, è anche l'ultimo motivo di ricorso, in punto di provvisionale. In primo luogo, occorre qui ribadire che non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (tra le molte, Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773).

Di seguito, si osserva che la Corte di appello ha rimandato alla sede civile la sola esatta quantificazione dei danni comunque subiti dalla parte civile, a causa dell'allud pro alio contestato, e la loro corretta individuazione; quel che, tuttavia, non ha impedito al Collegio di confermare anche sul punto la sentenza di primo grado, che aveva individuato numerose voci di danno che la parte civile ben aveva verosimilmente patito (tra cui rallentamento dei lavori, spese per indagini, prove, relazioni, consulenze) ) e che - anche alla luce dell'entità dell'appalto - potevano esser quantificate (come minimo) nei 10.000 euro oggetto di provvisionale.

12. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza' 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimenti) nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processua