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Sentenza — n. 30325/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30325/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30325/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Crotone con la quale l'imputata era stata condannata, alla pena di mesi quattro di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 4 legge n. 401 del 1989, per avere installato nel proprio esercizio commerciale denominato Bar Ristorante cinese, n. 3 apparecchiature tipo Totem per servizi internet online, collegati alla rete internet con possibilità di accedere a piattaforme di gioco on line, in assenza di autorizzazione dell'agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Fatto accertato in Crotone il 20/11/2014.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 30325/2021 — snpen · Corte di Cassazione: b) cod.proc.pen. in relazione all'erronea applicazione della sanzione penale trattandosi di reato contravvenzionale per il quale, tenuto conto dei termini di prescrizione ex art. 157-161 cod.pen. la prescrizione era maturata prima della pronuncia in grado di appello. 2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett.

Parole chiave

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confisca dei proventi di reato infrazioni contro i beni culturali abuso di un impianto per l'elaborazione di dati disciplina dei servizi digitali pratiche vietate violazione del divieto d'entrata
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Xu Lihua, nata in Cina il 04/02/1987 avverso la sentenza del 19/10/2021 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai; udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo all'annullamento senza rinvio della sentenza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Crotone con la quale l'imputata era stata condannata, alla pena di mesi quattro di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 4 legge n. 401 del 1989, per avere installato nel proprio esercizio commerciale denominato Bar Ristorante cinese, n. 3 apparecchiature tipo Totem per servizi internet online, collegati alla rete internet con possibilità di accedere a piattaforme di gioco on line, in assenza di autorizzazione dell'agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Fatto accertato in Crotone il 20/11/2014.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett.

b) cod.proc.pen. in relazione all'erronea applicazione della legge penale art. 4 della legge n. 401 del 1989 non essendo il fatto previsto dalla legge come reato. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett.

b) cod.proc.pen. in relazione all'erronea applicazione della sanzione penale trattandosi di reato contravvenzionale per il quale, tenuto conto dei termini di prescrizione ex art. 157-161 cod.pen. la prescrizione era maturata prima della pronuncia in grado di appello. 2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett.

e) cod.proc.pen. in relazione al vizio di illogicità della motivazione sull'affermazione della responsabilità penale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il primo assorbente motivo di ricorso è fondato. La corte territoriale nel richiamare la giurisprudenza di legittimità in materia non trae, tuttavia, le corrette conclusioni. Il riferimento è alla pronuncia di Questa Corte di legittimità che ha affermato il principio secondo cui in materia di apparecchi e congegni di intrattenimento, integra la violazione amministrativa di cui all'art. 1, comma 923, della legge n. 208 del 2015 la messa a disposizione in luoghi pubblici o aperti al pubblico, senza autorizzazione di pubblica sicurezza, di apparecchi del tipo "totem" collegati a piattaforme telematiche che consentano ai clienti di partecipare ai giochi promozionali di cui al d. Igs. 9 aprile 2003, n. 70; qualora gli stessi apparecchi consentano, invece, giochi d'azzardo, trova applicazione la sanzione amministrativa di cui all'art. 110, comma nono, lett.

c) del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.u.l.p.s.) (Sez. 3, n. 30804 del 27/01/2017, Scapin, Rv. 270234 - 01). La decisione compie una analitica ricostruzione dell'evoluzione della normativa di settore a partire dall'art. 1, comma 923, della legge n. 208 del 2015, il quale ha previsto che «Ferma restando l'applicazione dell'articolo 1, comma 646, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in caso di violazione dell'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il titolare dell'esercizio è punito con la sanzione amministrativa di euro 20.000; la stessa sanzione si applica al proprietario dell'apparecchio.

Il divieto di cui al precedente periodo e la sanzione ivi prevista si applicano, altresì, nell'ipotesi di offerta di giochi promozionali di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, per il tramite di qualunque tipologia di apparecchi situati in esercizi pubblici idonei a consentire la connessione telematica al web. Il titolare della piattaforma dei giochi promozionali è punito con la sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 100.000». La disposizione appena riportata ha espressamente depenalizzato, prevedendo una sanzione amministrativa la violazione dell'articolo 7, comma 3- quater, del decreto "Balduzzi", il quale si riferiva alle apparecchiature che, consentano ai clienti di giocare su piattaforme di concessionari on-line.

Inoltre, essa estende il regime sanzionatorio amministrativo ai giochi promozionali di cui al decreto legislativo n. 70 del 2003, effettuati per il tramite di apparecchi situati in esercizi pubblici, tra i quali devono intendersi ricompresi i "totem" che consentano giochi che non rientrano nelle categorie contemplate dal richiamato art. 1, comma 2, lettera g), del d.lgs. n. 70 del 2003, mentre per la messa a disposizione del pubblico di apparecchi "totem" che rientrano nelle esclusioni fissate dal richiamato art. 1, comma 2, lettera g), del d.lgs. n. 70 del 2003, perché consentono giochi d'azzardo, il regime sanzionatorio è quello dell'art. 110 T.u.p.I. (Sez. 3, n. 6183 del 04/11/2014, Rv. 263995;

Civ. Sez. 6-2, n. 101 del 07/01/2016, Rv 638020 e successiva Sez. 6, Ordinanza 17 gennaio 2020, n. 895 che ha affermato che in tema di sanzioni amministrative, le macchine da gioco ove riproducano, in tutto o in parte, le regole fondamentali del gioco del "poker", sono vietate a norma del comma 7 bis del suddetto articolo 110 del TULPS e la distribuzione, l'installazione o il consentire l'uso delle stesse è sanzionato dal comma 9, lett. c), del medesimo art. 110 del TULPS. In conclusione, qualora gli apparecchi consentano giochi promozionali rientranti nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 70 del 2003 deve trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all'art. 1, comma 923, della legge n. 208 del 2015; qualora gli stessi consentano, invece, giochi d'azzardo, deve trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all'art. 110, comma 9, lettera c), del t.u.l.ps.

4. Quanto al caso in esame, deve rilevarsi che dalla sentenza impugnata non emerge che l'imputata abbia svolto attività di intermediazione illecita nella raccolta di scommesse (ad esempio, predisponendo conti gioco fittizi, o raccogliendo o distribuendo denaro) che costituisce condotta punita ai sensi dell'art. 4 bis della legge n. 401 del 1989, cosi come risulta dall'imputazione che non fa riferimento ad una attività di intermediazione. Dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di finanza nell'immediatezza dei fatti, si desume, però, che si tratta realmente di un totem, rientrante nella disciplina delle sanzioni amministrative previste dal R.D. n. 773 del 1931 (c.d.

T.U.L.P.S.). Infatti - come ben evidenziato dai giudici di merito - il macchinario in questione era collegato con le piattaforme on line che consentivano, mediante l'inserimento di una banconota da C 5, il gioco, tra gli altri, Videopoker.5. - Ne consegue che il fatto contestato nel presente procedimento deve ritenersi non più previsto dalla legge come reato. La sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Non deve farsi luogo alla trasmissione degli atti all'autorità competente alla eventuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, in mancanza di una specifica disposizione che la preveda.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previ