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Sentenza — n. 30324/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30324/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30324/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 2/11/2020, la Corte di appello di Napoli riduceva la pena irrogata a Michele Bamundo con la pronuncia emessa 1'8/3/2017 dal Tribunale di Napoli Nord, che aveva riconosciuto l'imputato colpevole dei delitti di cui agli artt. 5 e 10, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, commessi quale legale rappresentante della "Bamundo Store s.r.l.".

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 65 cod. pen, art. 603 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30324/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si richiama, sul punto, il costante indirizzo di questa Corte in forza del quale l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen., è soltanto quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i; ciò in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez.

Parole chiave

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responsabilità civile del consulente fiscale omissione della contabilità inchiesta per sottrazione d'imposta liquidazione aziendale a fini fiscali rilevazione e rendicontazione contabili imputazione contabile

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Con riguardo, poi, alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., richiesta quanto al capo A), la motivazione della sentenza risulta ancora incensurabile.
art. 65 cod. pen
art. 603 cod. proc. pen
Inammissibile, di seguito, è pure il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata rinnovazione istruttoria, sollecitata in appello nella forma della perizia, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

IN CANCELLI SENTENZA - 4 AGO Z021 sul ricorso proposto da IL CANCE ERTO Bamundo Michele, nato a Villaricca (Na) il 4/6/1982 avverso la sentenza del 2/11/2020 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 2/11/2020, la Corte di appello di Napoli riduceva la pena irrogata a Michele Bamundo con la pronuncia emessa 1'8/3/2017 dal Tribunale di Napoli Nord, che aveva riconosciuto l'imputato colpevole dei delitti di cui agli artt. 5 e 10, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, commessi quale legale rappresentante della "Bamundo Store s.r.l.".

2. Propone ricorso per cassazidne il condannato, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - inosservanza e/o erronea degli artt. 192, 533 cod. proc. pen., 5, d. Igs. n. 74 del 2000; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Richiamata ampia giurisprudenza sulla valutazione della prova e sul principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", si contesta che la sentenza di appello sarebbe fondata su indizi intrinsecamente equivoci, suscettibili di incerta valorizzazione e di scarso spessore dimostrativo; la Corte - che, peraltro, non avrebbe considerato che la società era in liquidazione e che il padre del ricorrente avrebbe ben descritto l'involontario smarrimento delle scritture contabili - avrebbe confermato la condanna in forza del solo accertamento amministrativo/tributario, induttivo e sintetico, che di per sé non potrebbe costituire prova autosufficiente del reato di cui all'art. 5 in rubrica.

La base imponibile, pertanto, sarebbe stata individuata in maniera arbitraria e contraria alle regole di diritto, che rimetterebbero al solo giudice penale l'accertamento dell'ammontare dell'imposta evasa, attraverso una verifica che potrebbe anche entrare in conflitto con quella eventualmente operata dal giudice tributario. In termini diversi, per contro, avrebbe operato il consulente della difesa, che avrebbe concluso senza presunzioni di sorta ed in forza di numerosi controlli sostanziali basati su dati e notizie raccolti sul campo; quel che, peraltro, il ricorso diffusamente specifica alle pagg. 17-23, con riguardo:

a) alla comunicazione IVA 2011;

b) alla documentazione relativa agli acquisti;

c) alla mancata corrispondenza delle fatture derivanti dai questionari a quanto risulterebbe dalla "documentazione extracontabile" rinvenuta;

d) alla duplicazione dell'imponibile e dell'IVA. Così da concludere, dunque, che la stessa base imponibile - sulla quale calcolare l'imposta evasa - sarebbe diversa da quella accertata dalla Guardia di Finanza. Analoghe considerazioni, peraltro, varrebbero anche per l'IRES, come da prospetti alle pagg. 21-22 del ricorso; - la stessa censura, di seguito, è mossa con riguardo al profilo soggettivo di entrambi i reati contestati. La Corte di appello avrebbe steso al riguardo una motivazione carente, che peraltro muoverebbe dall'erroneo presupposto che il delitto di cui all'art. 10, d.

Igs. n. 74 del 2000, non avrebbe costituito oggetto di gravame. La sentenza, ancora, non avrebbe valutato vari elementi che proverebbero l'assenza di dolo su entrambe le fattispecie, ed avrebbe contestato, con argomento apodittico, le precise e dettagliate affermazioni del padre del ricorrente sul punto, a conferma dell'assenza dell'elemento psicologico delle condotte; - la violazione di legge ed il vizio motivazionale, ancora, sono contestati con riguardo al diniego di rinnovazione istruttoria, sollecitata dalla difesa quanto ad una perizia; la lapidaria risposta offerta sul punto dalla sentenza sarebbe viziata, ed eleverebbe la Corte al rango di peritus peritorum, laddove, per contro, sarebbe risultata necessaria la nomina di un collegio di specialisti per fugare gli innumerevoli dubbi scaturiti dalla consulenza in atti; - le stesse censure, ancora, sono mosse con riguardo alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., negata in appello - per profili palesemente secondari - pur in presenza di tutti i presupposti necessari per escludere la gravità del fatto, a muover dall'assenza di abitualità della condotta; - violazione di legge e vizio motivazionale, infine, sostengono anche l'ultimo motivo di ricorso, in tema di trattamento sanzionatorio; questo è giudicato eccessivo, lamentandosi la modesta riduzione per le circostanze attenuanti generiche, in contrasto con l'art. 65 cod. pen., ed evidenziandosi una pluralità di indici (elencati alle pagg. 36 e 37) che avrebbero giustificato una pena meno severa.

Eccessivo ed immotivato, ancora, sarebbe l'aumento a titolo di continuazione, che avrebbe di fatto prodotto un cumulo materiale in luogo di quello giuridico.

3. Con requisitoria scritta del 24/5/2021, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

5. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della pronuncia di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).

Si richiama, sul punto, il costante indirizzo di questa Corte in forza del quale l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen., è soltanto quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i; ciò in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez.

U., n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074).

6. In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente in punto di responsabilità (motivi nn. 1-2) risultano inammissibili; dietro la parvenza di un (triplice) vizio motivazionale o della violazione di numerosi precetti, lo stesso tende infatti ad ottenere, in questa sede, una nuova e differente lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici del merito (specie in punto di determinazione della base imponibile, come da tabelle alle pagg. 19-22), sollecitandone una valutazione alternativa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito.

6. La censura, inoltre, non considera adeguatamente che sulle stesse questioni si sono già soffermati il Tribunale e la Corte di appello, che hanno dichiarato l'imputato responsabile dei capi A) e B) con motivazione del tutto adeguata, fondata su oggettivi elementi dibattimentali e sostenuta da argomento logico e rigoroso; come tale, dunque, non censurabile. 6.1. In primo luogo, entrambi i Giudici hanno diffusamente contestato la tesi - più volte ribadita anche nel ricorso - secondo cui il Bamundo sarebbe stato condannato soltanto in forza di mere presunzioni tributarie ed accertamenti induttivi privi di conferma, di per sé insufficienti a fondare il giudizio di responsabilità; le sentenze di merito, per contro, hanno evidenziato l'utilizzo di un sistema di accertamento misto, basato:

a) su documenti provenienti dal ricorrente, come la comunicazione annuale IVA 2011; atto che non assolve a finalità di controllo e repressione dell'evasione fiscale, ma contiene la previsione dell'imposta - per come effettuata dal contribuente stesso - in maniera analitica;

b) su altri atti successivamente individuati, come la documentazione extracontabile della "Bamundo Store s.r.l." rinvenuta in un computer della "Bamundo Expo s.r.l.", altra società da ricondurre all'imputato. Questa documentazione - la cui ragione esclusiva è stata logicamente individuata nella volontà di sottrarre al fisco i proventi di quanto riportato - consisteva in un tabulato di operazioni commerciali effettuate dall'ottobre 2010 al maggio 2012, e nell'elencazione di numerosi clienti della società;

c) sulle risposte fornite ai questionari da questi ultimi, quasi sempre riscontrate da fatture a conferma delle operazioni. Con la precisazione - non manifestamente illogica - che quando queste mancavano, ciò poteva addebitarsi alla natura "in nero" dell'operazione medesima, priva dunque di qualunque sostegno documentale. 6.2. In tal modo ricostruita la contabilità occulta della società, questa è stata quindi "sommata" alla contabilità ufficiale, peraltro in totale difetto delle scritture obbligatorie (oggetto del capo B della rubrica, ex art. 10, d.

Igs. n. 74 del 2000), così logicamente ricavandosi l'intera base imponibile; determinata, dunque, non su mere presunzioni o su accertamenti induttivi, né tantomeno su canoni arbitrari, ma sulla congrua analisi della documentazione rinvenuta, proveniente o comunque riferibile all'imputato e, peraltro, in sé estranea ad ogni contestazione in questa sede. 6.3. Ancora nella stessa ottica, poi, la Corte di merito si è pronunciata sugli acquisti effettuati dalla società, ed ha evidenziato - richiamando la deposizione del finanziere De Vito - che questi erano stati tenuti presenti nella individuazione della base imponibile, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame. 6.4.

Ininfluenti, ancora, dovevano ritenersi le conclusioni cui era pervenuta l'Agenzia delle Entrate, perché differenti soltanto in punto di quantum debeatur; anche in quella sede, comunque, l'importo era stato riscontrato in termini superiori alla soglia di punibilità. 6.5. Elementi - tutti questi che precedono - che la sentenza di appello ha diffusamente ed adeguatamente riportato, e che il ricorso tende a contestare ancora con argomenti di puro merito (le già richiamate tabelle di cui alle pagg. 19- 22), non consentiti in questa sede di legittimità. 6.6.

Quel che, peraltro, si riscontra anche con riguardo alla deposizione del consulente della difesa, sulla quale il Giudice del gravame si è nuovamente espresso in termini logici e non censurabili: ossia sostenendo - ed argomentando - la palese arbitrarietà dei parametri in forza dei quali era stata ricostruita la posizione tributaria del ricorrente, da ritenersi del tutto inaffidabile alla luce delle dichiarazioni rese dallo stesso professionista in ordine alle verifiche effettuate (pag.6). In coerenza, dunque, con quanto già affermato dal Tribunale, che aveva giudicato l'elaborato difensivo come fondato su valutazioni dubitative e congetturali.

Anche sul punto, peraltro, il ricorso si muove su un terreno di puro merito, richiamando controlli di coerenza interna ed esterna che il dott. Laudando avrebbe compiuto, e ribadendo le medesime censure in fatto (in punto di comunicazione annuale IVAS, documentazione extracontabile, acquisti e duplicazione dell'imponibile) già sottoposte al Giudice del gravame e risolte con le solide considerazioni sopra ricordate. Il primo motivo di censura, dunque, è manifestamente infondato.

7. Alle stesse conclusioni, di seguito, il Collegio giunge anche quanto al secondo, in tema di elemento psicologico del reato. 7.1. Pronunciandosi al riguardo, la Corte di appello ha infatti richiamato l'argomento speso dal primo Giudice, interamente condiviso, in forza del quale l'esistenza di una significativa contabilità "parallela" ed occulta si giustificava soltanto nell'ottica del dolo specifico di cui all'art. 5 in rubrica, non avendo peraltro trovato alcuna giustificazione alternativa in sede difensiva. Argomento logico e congruo, dunque, e contro il quale, peraltro, il ricorrente muove censure del tutto generiche, quindi inammissibili, come quella per cui la sentenza non avrebbe fornito adeguata risposta alle "doglianze difensive" ed avrebbe "anche pretermesso di valutare tutta una serie di elementi che comprovano l'assenza di intenzionalità in capo all'imputato", non meglio precisati. 7.2.

Con riguardo, poi, al delitto di cui all'art. 10, d. Igs. n. 74 del 2000, la pronuncia impugnata ha sottolineato che la fattispecie non aveva formato oggetto di gravame quanto agli elementi oggettivi, così da risultare ormai coperta da giudicato la relativa affermazione di responsabilità (quel che, peraltro, questo Collegio ha verificato mediante lettura dell'atto di appello, il cui primo motivo, in effetti, si riferisce al solo art. 5, mentre il successivo delitto è contenuto nella censura comune in punto di profilo psicologico delle condotte).

In ogni caso, poi, si osserva che la Corte di merito ha confermato la prima decisione anche in ordine allo stesso dolo del delitto ex art. 10, d. Igs. n. 74 del 2000, così implicitamente ribadendo il .giudizio di genericità ed inverosimiglianza già formulato sulla tesi difensiva (incolpevole smarrimento delle scritture), basata su dichiarazioni del padre del ricorrente richiamate anche in questa sede.

8. Inammissibile, di seguito, è pure il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata rinnovazione istruttoria, sollecitata in appello nella forma della perizia, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. Sul punto, infatti, risulta adeguata la motivazione stesa dalla Corte di merito, che - muovendo dalla già richiamata inaffidabilità della consulenza tecnica della difesa - ha rappresentato l'inutilità del mezzo istruttorio invocato, in presenza di una ricostruzione contabile ispirata a rigorosi canoni tecnici, quale quella effettuata dalla Guardia di Finanza. A ciò si aggiunga, peraltro, che il relativo motivo di impugnazione appare ancora generico, dunque non consentito, lamentando che il Giudice di appello avrebbe dovuto nominare un "collegio di periti al fine di fugare gli innumerevoli dubbi sorti nella lettura delle C.T.P. in atti", così da rendere "assolutamente indispensabile" un ulteriore contributo tecnico.

9. Con riguardo, poi, alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., richiesta quanto al capo A), la motivazione della sentenza risulta ancora incensurabile. La Corte di merito, infatti, ha sottolineato la abitualità della condotta illecita, protratta lungo più esercizi (2011 e 2012) e con oggetto diverse imposte (IRES ed IVA), con conseguente sottrazione all'Erario di ingenti somme, nella misura di svariate centinaia di migliaia di euro; quel che impedisce di considerare il fatto come di particolare tenuità. In piena aderenza, dunque, alla lettera e alla ratio della norma in oggetto, che peraltro, nel comma 3, specifica che il comportamento è abituale - e, dunque, ostativo all'applicazione dell'istituto - quando l'autore ha commesso più reati della stessa indole, come nel caso di specie (l'art. 10, estraneo alla richiesta); dovendosi considerare, al riguardo, anche i reati contestati in questo stesso giudizio, non solo quelli relativi ad eventuali e precedenti procedimenti (Sez.

U, n. 13861 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266591). Come confermato, del resto, dal riferimento a "reati" commessi e non a "condanne" riportate. Ancora sul punto, infine, si osserva che la censura proposta appare del tutto generica, lamentando soltanto che il dibattimento avrebbe fatto emergere "plurimi dati chiaramente indicativi di un apprezzamento sull'assenza assoluta di gravità dei fatti addebitati all'odierno imputato." 10. Da ultimo, il motivo in tema di trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo dal ricorrente sotto vari profili; ebbene, anche questa censura non può trovare accoglimento.

La Corte di appello, che ha escluso la recidiva riconosciuta in primo grado, ha infatti irrogato una pena particolarmente lieve, muovendo dalla base di sei mesi di reclusione (ritenuto - erroneamente - più grave il delitto sub B), applicando la riduzione per le circostanze attenuanti generiche fino a cinque mesi e quindici giorni di reclusione, ed infine aumentando la sanzione ex art. 81 cpv. cod. pen. a sette mesi e quindici giorni di reclusione. Un trattamento, dunque, estremamente tenue (pur a fronte di condotte gravi, come riportato sul punto anche dal Collegio di appello) e non mitigabile in via ulteriore, come invece richiesto dal ricorso in tema di continuazione e riduzione per le circostanze attenuanti generiche, con argomento di puro merito.

11. L'impugnazione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricor