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Sentenza — n. 30313/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for violation of law and evidence due to lack of specific grounds and merit-based arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30313/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Antonio D'Avella and Vincenzo Furia inadmissible, ordering them to pay procedural costs. The defendants argued that the lower court failed to assess specific evidence regarding their environmental project and that the conviction lacked sufficient proof of their participation. The court rejected these claims because the appeals lacked the required specificity, genericity, and proper legal grounds under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals must be specific and grounded in law; generic complaints regarding motivation or evidence without concrete analysis render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity generic grounds Code of Criminal Procedure procedural costs violation of law evidence evaluation autorizzazione di estrarre materiali

Disposizioni normative citate

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Art. 23 comma 8 D.L. n. 137/20
Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Il secondo motivo è inammissibile ex art. 606 comma 3 cod. proc. pen. in quanto l'erronea valutazione delle prove e l'insufficiente supporto probatorio non è un motivo per il quale l'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 349 cod. pen
Con la sentenza del 13 dicembre 2019 la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Avellino il 13 ottobre 2017 a Antonio D'Avella e Vincenzo Furia alta pena di 8 mesi di reclusione ed euro 300 di multa per il reato ex art. 349 cod. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
Il secondo motivo è inammissibile ex art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
in quanto l'erronea valutazione delle prove e l'insufficiente supporto probatorio non è un motivo per il quale l'art. 606 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'AVELLA ANTONIO nato a AVELLA il 27/03/1966 FURIA VINCENZO nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 02/10/1960 avverso la sentenza del 13/12/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Lette le conclusioni del PG PASQUALE FIMIANI Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 dell D.L. n.137/20.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza del 13 dicembre 2019 la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Avellino il 13 ottobre 2017 a Antonio D'Avella e Vincenzo Furia alta pena di 8 mesi di reclusione ed euro 300 di multa per il reato ex art. 349 cod. pen. Gli imputati sono stati condannati, quali amministratori della Momi Ruan s.r.1,, Antonio D'Avena dal 10 agosto 2010 al 29 novembre 2012 e Vincenzo Furia dal 29 novembre 2012 in poi, per avere, in violazione dei sigilli apposti in esecuzione del provvedimento dirigenziale del settore provinciale del genìo civile di Avellino del 11 aprile 2005, estratto materiali inerti dall'area; in occasione del sequestro del 10 ottobre 2010, la polizia giudiziaria appose nuovamente i sigilli. I fatti sono stati accertati in Sperone, luogo di estrazione, il 10 ottobre 2012, il 19 febbraio 2013 ed il 4 marzo 2013.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso i difensori degli imputati. 2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione e la mancata assunzione di una prova decisiva. La posizione processuale degli imputati non sarebbe stata approfondita; mancherebbe una dimostrazione specifica della commissione dei reati nella propria qualità e nel lasso temporale ascritto; non sarebbero stati valutati i documenti prodotti dalla difesa da cui emergerebbe che i lavori eseguiti erano in esecuzione del progetto di ricomposizione ambientale della cava e la compatibilità urbanistica del sito. 2.2.

Con il secondo motivo si deduce l'erronea valutazione delle prove e l'insufficiente supporto probatorio. La responsabilità sarebbe stata addebitata solo per la carica rivestita senza alcun approfondimento sulla loro effettiva partecipazione. Dall'istruttoria non sarebbero emersi elementi di prova della partecipazione al reato di violazione dei sigilli e la ricostruzione dei fatti si fonderebbe su una valutazione ipotetica. 2.3. Con il terzo motivo si deduce l'illogicità e contraddittorietà della motivazione. 2.4. Con il quarto motivo si eccepisce la prescrizione dei reati e si pongono quesiti di diritto alla Corte di cassazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è inammissibile per la mancanza del requisito della specificità estrinseca. Il ricorso non si confronta in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata. Dal confronto con l'atto di appello emerge che sono state riprodotte le stesse argomentazioni senza minimamente poi contestare specificamente la motivazione della sentenza. Il primo motivo contiene solo deduzioni di merito slegate dalla motivazione della sentenza impugnata.

2. Il secondo motivo è inammissibile ex art. 606 comma 3 cod. proc. pen. in quanto l'erronea valutazione delle prove e l'insufficiente supporto probatorio non è un motivo per il quale l'art. 606 cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione.

3. Il terzo motivo è inammissibile per genericità, poiché si limita ad affermare che la motivazione sia illogica e contraddittoria senza esaminarla e senza specificare quali siano i vizi concretamente rilevati.

4. Il quarto motivo è inammissibile per genericità. I ricorrenti non specificano quando il reato si sarebbe prescritto, tenuto conto in particolare del periodo di sospensione della prescrizione, pari a 2 anni 7 mesi e 15 giorni. Del tutto avulsa dal contenuto del ricorso ex art. 606 cod. proc. pen. è la proposizione alla Corte di cassazione di quesiti di diritto.

5. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i