Cassation appeal converted to appeal due to incidental ground of lack of motivation under Art. 606 CP. Public Prosecutor's appeal against acquittal converted to appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation converted the Public Prosecutor's cassation appeal into an appeal to the Court of Appeal of Florence. The Prosecutor argued the lower court lacked motivation regarding urban planning violations and omitted mandatory confiscation, while the defense requested dismissal. The court ruled that because the appeal included a ground for lack of motivation under Article 606 of the Criminal Procedure Code, it must be treated as an appeal rather than a cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 569, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e), cod. pen.: A cassation appeal containing a ground for lack of motivation under Art. 606 is converted into an appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZEnel procedimento a carico di: PALMIERI GIAN LUCA nato a ROMA il 15/06/1961 FRATINI JACOPO nato a FIRENZE il 06/01/1976 avverso la sentenza del 26/06/2020 del TRIBUNALE di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; In via preliminare, il Presidente invita le parti ad interloquire sulla applicabilità dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen., avendo il Pubblico ministero ricorrente dedotto anche vizi della motivazione. udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI uditi i difensori avv. Duccio Maria Traina, Pier Matteo Lucibello e Franco Coppi Il Procuratore generale chiede che si proceda all'esame del merito del ricorso. I difensori presenti si associano.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza del 26 giugno 2020 il Tribunale di Firenze ha assolto Gianluca Palmieri, presidente del consiglio di amministrazione della Tornabuoni s.r.l. dal 29 maggio 2014 al 31 dicembre 2016 e co-amministratore di fatto fino alla messa in liquidazione il 15 febbraio 2017, e Jacopo Fratini, quale manager di Fingen s.p.a., proprietaria del 90,1% della Tornabuoni s.r.l. e co- amministratore di tale società fino alla messa in liquidazione, dai reati loro ascritti ai capi: A) ex art. 44 lett. C) d.P.R. 380/2001, reato di lottizzazione abusiva, per la realizzazione nel Palazzo Tornabuoni-Corsi di Firenze, in precedenza destinato ad albergo, di 38 nuovi appartamenti, procedendo così al frazionamento dell'immobile ed alla successiva vendita degli appartamenti (in Firenze dal 16 dicembre 2009 al 15 luglio 2016, data dell'ultimo rogito);
B) ex art. 483 cod. pen. per avere falsamente attestato negli atti di compravendita che gli immobili non avevano subito interventi edilizi o mutamenti di destinazione d'uso richiedenti licenza o concessione, attestando la regolarità urbanistica dei beni venduti. Fatti non veri per come accertato nell'ambito del procedimento n.21240/10 mod. 21 e come indicato sub a) (in Firenze dal 16 dicembre 2009 al 15 luglio 2016, data dell'ultimo rogito).
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze. 2.1. Dopo aver rappresentato che sull'illegittimità delle opere la Corte di Cassazione si è già pronunciata con le sentenze 8495/2012 e 6873/2017, e riportato il contenuto della sentenza impugnata, con il primo motivo, relativo al capo B), si deduce il vizio di violazione di legge per mancanza della motivazione. Il Tribunale avrebbe omesso di motivare sulla conformità o meno agli strumenti urbanistici degli appartamenti venduti e quindi sulla veridicità o falsità di quanto dichiarato negli atti notarili.
Sarebbe apodittica la motivazione sulla mancanza di un accertamento in fatto sulla sussistenza dell'abuso ,edilizio, per essersi concluso il procedimento n. 21240/10 con la sentenza di estinzione del reato per prescrizione, dopo l'annullamento con rinvio della sentenza di assoluzione emessa in primo grado. La motivazione sarebbe anche errata perché il giudice avrebbe dovuto accettare se quanto dichiarato nei contratti fosse conforme al vero. 2.2. Con il secondo motivo, sempre relativo al capo B), si deduce l'illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la Corte di Cassazione, ove non fossero stati necessari ulteriori accertamenti di fatto, avrebbe emesso una sentenza di annullamento senza rinvio, senza considerare che il ricorso per cassazione del Pubblico ministero era per saltum avverso una sentenza di assoluzione. Inoltre, la Corte di appello di Firenze, in sede di rinvio, ha rinnovato l'istruzione dibattimentale e con la sentenza, in atti, avrebbe valutato la vicenda e compiuto quegli accertamenti di fatto, la cui esistenza è stata negata dal Tribunale.
Rappresenta il Pubblico Ministero ricorrente che l'abuso preesistente delle opere è stato oggetto delle prove prodotte dall'accusa - una consulenza tecnica, a cui si fa riferimento anche nella sentenza impugnata, e documentazione fra cui quella della Regione Toscana che avrebbe sancito l'illegittimità delle Dia e Scia adoperate per la realizzazione delle opere - e della difesa. Il Tribunale avrebbe contraddittoriamente motivato per escludere la fondatezza delle argomentazioni della difesa sulla legittimità delle opere ed affermato la loro esecuzione frazionata. 2.3.
Con il terzo motivo, sempre relativo al capo B), si deduce il vizio di violazione di legge con riferimento all'art. 2, comma 1, cod. proc. pen. Nell'affermare che non sono stati provati gli abusi edilizi, il Tribunale non avrebbe valutato le prove emerse nell'istruttoria ed avrebbe trattato la questione della legittimità delle opere come se fosse un accertamento incidentale e non un elemento costitutivo del reato. Il Tribunale non si sarebbe pronunciato sulla legittimità delle opere ed avrebbe anche escluso il reato di falso perché la vendita degli immobili sarebbe avvenuta dopo la sentenza di assoluzione in primo grado nel 2014 escludendo l'elemento soggettivo senza motivazione sulla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato. 2.4.
Con il quarto motivo relativo al capo B), si deduce l'errata applicazione dell'art. 44, lett. C), cod. proc. pen. allorché il Tribunale ha qualificato la realizzazione di 38 appartamenti, con destinazione residenziale, quale intervento di ristrutturazione/restauro escludendo la lottizzazione abusiva. Il Tribunale avrebbe contraddittoriamente stigmatizzato più volte la mancata contestazione della lottizzazione abusiva insieme agli altri reati urbanistici, oggetto del precedente processo, per poi escludere la sussistenza della lottizzazione con la costruzione e la vendita dei 38 appartamenti.
La stessa motivazione farebbe poi riferimento al cambio di destinazione d'uso, laddove afferma che il palazzo, destinato a resort di lusso, è diventato un condominio composto da immobili con destinazione residenziale. Errata sarebbe anche la motivazione sull'insussistenza del maggior carico urbanistico per la completa urbanizzazione dell'area, in quanto in base al PRG, al Regolamento Edilizio e alle NTA era previsto come maggior intervento il restauro ed il risanamento conservativo di Palazzo Tornabuoni non la trasformazione in un condominio di 38 appartamenti, mai esistito prima.La motivazione sarebbe contraddittoria laddove afferma che l'accusa non avrebbe fornito la prova del maggior carico urbanistico ma poi farebbe riferimento alla relazione del consulente tecnico del Pubblico ministero sul punto.
Il Tribunale avrebbe anche omesso di valutare la Determina comunale di modifica marciapiedi via Strozzi/Pescioni del 21 luglio 2009 prodotta dal Pubblico Ministero nell'escludere l'aumento del carico urbanistico; avrebbe dato credito alla relazione del consulente tecnico della difesa che fa riferimento all'aumento del carico urbanistico quando si costruiscono case. Sarebbe poi inconferente la giurisprudenza richiamata nel ricorso; la motivazione sarebbe contraria alla giurisprudenza costante riportata nel ricorso quanto al reato di lottizzazione abusiva ed all'incidenza del carico urbanistico.
L'aumento del carico urbanistico deriverebbe dal frazionamento in 38 appartamenti residenziali, con le conseguenti richieste di accesso nel centro storico, necessità di parcheggio. Da ciò deriverebbe la piana contestazione del reato di lottizzazione abusiva. 2.5. Con il quinto motivo si rileva un ulteriore profilo di contraddittorietà della motivazione nella parte in cui si è esclusa la possibilità di procedere a perizia per le difficoltà riscontrabili e la non lontana prescrizione del reato. Il Tribunale non avrebbe valutato che l'accertamento della lottizZazione edilizia abusiva si impone per la confisca obbligatoria delle opere.
Il ricorrente chiede di annullare la sentenza impugnata con riferimento alle assoluzioni ed alla mancata applicazione della confisca degli immobili.
3. I difensori degli imputati hanno depositato ciascuno una memoria con cui chiedono di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso del Pubblico ministero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via preliminare, su richiesta della Corte, le parti hanno interloquito sulla applicabilità dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. La sentenza di proscioglimento del Tribunale di Firenze è appellabile dal Pubblico ministero ex art. 593, comma 2, cod. proc. pen., non trovando applicazione il comma 3 di tale articolo poiché si procede per un delitto ed una contravvenzione punita con pena congiunta. 1.1. Il Procuratore della Repubblica di Firenze ha proposto ricorso immediato per cassazione ex art. 569 cod. proc. pen., norma esplicitamente richiamata nel ricorso, avverso la sentenza di assoluzione del Tribunale di Firenze.
Come risulta dai motivi di ricorso sopra riportati, oltre al vizio di violazione di legge, il Pubblico ministero ha dedotto nei motivi anche il vizio della motivazione, pure per travisamento della prova per omissione: pertanto, trova applicazione il comma 3 dell'art. 569 che dispone che «La disposizione del comma 1 non si applica nei casi previsti dall'articolo 606 comma 1 lettere d) ed e). In tali casi, il ricorso eventualmente proposto si converte in appello». Cfr. in tal senso Sez. 3, Ordinanza n. 48978 del 08/10/2014, De Boni, Rv. 261208 - 01, per cui il ricorso per cassazione proposto per saltum da qualsiasi parte processuale e, quindi, anche dal Pubblico ministero, che contenga tra i motivi, pur se in via subordinata, la censura di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen.
Nello stesso senso Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, Alonzi, Rv. 274834.
2. Pertanto, il ricorso del Pubblico ministero deve essere convertito in appello con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze.
P.Q.M.
Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello