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Sentenza — n. 30300/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30300/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30300/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: LO TORTO Vincenzo, nato a Nicotera (Cz) il 1 settembre 1961; LO TORTO Gregory, nato a Vibo Valentia il 19 marzo 1994; avverso la ordinanza n. 13/2021 RIMCR del Tribunale di Pescara del 14 aprile 2021; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.sa Felicetta MARINELLI, il quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.

Regesto Legislator

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art. 121 cod. proc. pen, art. 415-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30300/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Condizione questa indubbiamente non riscontrabile nel caso di specie, in cui non vi è dubbio che la condotta dei ricorrenti - i quali hanno tenuto rapporti commerciali, sicuramente non occasionali dato l'ammontare del loro valore, con soggetti privi di qualsiasi affidabilità economica ed imprenditoriale - non appare certamente primo visu esente da censure sotto il profilo soggettivo. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, rileva il Collegio che lo stesso, avente ad oggetto la inutilizzabilità a fini di indagine della memoria, redatta ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., dalla difesa del coindagato Marcheggiani in occasione della notificazione al medesimo dell'avviso di chiusura delle indagini ex art. 415-bis cod. proc. pen.

Parole chiave

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frode fiscale in materia doganale inchiesta per frode fiscale fatture fittizie traente irregolarità finanziarie truffa per mestiere

Disposizioni normative citate

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art. 121 cod. proc. pen
Con riferimento al secondo motivo di ricorso, rileva il Collegio che lo stesso, avente ad oggetto la inutilizzabilità a fini di indagine della memoria, redatta ai sensi dell'art. 121 cod.
art. 415-bis cod. proc. pen
pen., dalla difesa del coindagato Marcheggiani in occasione della notificazione al medesimo dell'avviso di chiusura delle indagini ex art. 415-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Conclusivamente, essendosi le doglianze presentate dai ricorrenti palesate prive dì pregio, l'impugnazione da quelli presentata deve essere rigettata ed i medesimi devono essere condannati, visto l'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

a seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: LO TORTO Vincenzo, nato a Nicotera (Cz) il 1 settembre 1961; LO TORTO Gregory, nato a Vibo Valentia il 19 marzo 1994; avverso la ordinanza n. 13/2021 RIMCR del Tribunale di Pescara del 14 aprile 2021; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.sa Felicetta MARINELLI, il quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Pescara, con ordinanza emessa in data 14 aprile 2021, ha rigettato, quale giudice del riesame cautelare reale, il ricorso con il quale Lo Torto Vincenzo e Lo Torto Gregory - ambedue indagati unitamente a tale Marcheggiani Gionatan in ordine al reato di cui all'art. 2 del dlgs n. 74 del 2000 per avere, in concorso fra loro, i primi due in qualità di amministratori di fatto ed il terzo quale amministratore di diritto della Petrol Vestina Srl, utilizzato nelle dichiarazioni dei redditi relative alla predetta società fatture relative ad operazioni inesistenti emesse da società che avevano fittiziamente fornito, attraverso la loro interposizione fra il reale cedente e la Petrol Vestina, a quest'ultima prodotti petroliferi, omettendo poi di versare VIVA in tal modo apparentemente percepita - avevano impugnato il provvedimento di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, emesso dal Gip del Tribunale di Pescara a loro carico in data 1 marzo 2021 sino alla concorrenza della somma, ritenuta essere rappresentativa del profitto conseguito con la frode in tal modo posta in essere, di euro 212.000,00 circa.

Osserva il Tribunale di avere desunto gli elementi a carico degli indagati non solamente, come invece avrebbero sostenutOquesti in sede di riesame, dalla particolare convenienza del prezzo praticato loro dai venditori dei prodotti petroliferi, ma anche dalle condizioni soggettive delle società venditrici, essendo queste o enti in liquidazione se non già dichiarati falliti, oppure società cartiere prive di adeguata struttura operativa, gestite da soggetti irreperibili o pregiudicati e dalla dubbia reputazione fiscale. Avverso la predetta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione la difesa dei due indagati, affidando le proprie lagnanze a tre motivi di impugnazione.

Il primo di questi attiene alla violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto sussistere gli elementi per la conferma della misura, sebbene a carico degli indagati non risultino sufficienti fattori per la integrazione, quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo, del fumus del reato loro contestato; hanno, infatti, sostenuto i due ricorrenti che, in sostanza, il Tribunale avrebbe motivato la propria ordinanza non in funzione della sussistenza di elementi indicativi del dolo nel comportamento dei ricorrenti ma soltanto di fattori indicativi, peraltro in maniera equivoca e non decisiva, della colposità del loro comportamento.

Il secondo motivo di ricorso attiene alla inutilizzabilità o, comunque, alla non esaustività degli elementi indiziari rivenienti dalla memoria scritta redatta a firma del coindagato Marcheggiani Gionatan, in particolare per quanto attiene alla posizione di Lo Torto Gregory, la cui qualità di amministratore di fatto della Petrol Vestina Sri sarebbe emersa sulla base di elementi non decisivi. Infine i ricorrenti hanno lamentato, ritenendolo in violazione di legge, il disposto della ordinanza impugnata nella parte in cui sarebbero state utilizzate a loro carico delle presunzioni proprie del diritto tributario, anche ai fini della individuazione del fumus delicti nella presente fattispecie, peraltro in un situazione processuale caratterizzata dal fatto che, essendo state già concluse le indagini a quelli riferite, vi erano fondati elementi per ritenere che il giudizio di merito in danno dei ricorrenti, in assenza di ulteriori elementi a carico dei medesimi, si concluderà in senso a loro favorevole.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto è infondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato. Osserva il Collegio, quanto al primo motivo di impugnazione, che lo stesso è stato sviluppato dai ricorrenti sotto il versante della violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto - sebbene fosse stato dimostrato che la condotta dei ricorrenti non fosse stata improntata alla massima diligenza e che la stessa, pertanto, fosse al massimo solo segnata dalla colpa - integrato il fumus del reato a quelli contestato, pur essendo questo, invece caratterizzato dal dolo specifico (...chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto...).

Per come è stato svolto il motivo è inammissibile; anche a voler prescindere dalla circostanza che l'atteggiamento della volontà che il Tribunale del riesame di Pescara ha ritenuto ravvisabile nei due ricorrenti non è semplicemente quello della colpa ma, semmai, quello del dolo eventuale, avendo i due Lo Torto provveduto ad acquistare, ad un prezzo estremamente vantaggioso, tanto da apparire a chiunque sospetto, i prodotti petroliferi da taluni soggetti che si erano semplicemente interposti fra i reali fornitori e la società da quelli rappresentata, accollandosi il rischio che la interposizione di tali soggetti fosse, appunto, solamente fittizia (e, giova ricordare, secondo la giurisprudenza di questa Corte non vi è, in materia di reati tributari, antinomia fra dolo eventuale e dolo specifico:

Corte di cassazione, Sezione III penale, 21 novembre 2018, n. 51411), deve rammentarsi il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, in materia di provvedimenti cautelarí reali, la violazione di legge consistente nella ritenuta mancanza dell'elemento soggettivo proprio del reato in provvisoria contestazione, tale da portare ad escludere la sussistenza del fumus delicti, per essere rilevante deve essere macroscopica e tale da risultare, come suoi dirsi, ictu °culi (Corte di cassazione, Sezione III penale, 12 giugno 2019, n. 26007; idem Sezione II penale, 3 maggio 2016, n. 18331).

Condizione questa indubbiamente non riscontrabile nel caso di specie, in cui non vi è dubbio che la condotta dei ricorrenti - i quali hanno tenuto rapporti commerciali, sicuramente non occasionali dato l'ammontare del loro valore, con soggetti privi di qualsiasi affidabilità economica ed imprenditoriale - non appare certamente primo visu esente da censure sotto il profilo soggettivo. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, rileva il Collegio che lo stesso, avente ad oggetto la inutilizzabilità a fini di indagine della memoria, redatta ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., dalla difesa del coindagato Marcheggiani in occasione della notificazione al medesimo dell'avviso di chiusura delle indagini ex art. 415-bis cod. proc. pen.

è infondato. Infatti, sebbene corrisponda al vero quanto riportato nel ricorso introduttivo del giudizio in ordine alla inutilizzabilità contra alios a fini probatori delle dichiarazioni eteroaccusatorie contenute in un memoriale proveniente da un coimputato (in tal senso, fra le altre: Corte di cassazione, Sezione I penale, 16 aprile 2020, n. 12305), si rileva che tale principio ha quale suo ambito applicativo esclusivamente la fase del giudizio a cognizione piena, e non può, invece, ritenersi esteso anche alla fase del giudizio avente carattere cautelare, nella quale - data la struttura meramente incidentale di essa e la assenza di destinazione alla definitività delle eventuali decisioni assunte nel corso di essa - sono indubbiamente affievoliti i criteri di valutazione della utilizzabilità delle risultanze istruttorie acquisite in sede di indagini preliminari.

Parimenti prive di pregio le doglianze contenute nel ricorso in relazione al fatto che Lo Torto Gregory, non svolgendo compiti di amministrazione in seno alla Petrol Vestina Srl, non potesse essere il responsabile dell'illecito attribuitogli.Sul punto è sufficiente osservare che la censura consiste, in sostanza, nella contestazione della motivazione sulla base della quale il Tribunale ha ritenuto estensibile anche al predetto indagato, in quanto amministratore di fatto della Petrol Vestina, la misura cautelare in questione; la impossibilità normativa di dedurre, in sede di impugnazione dei provvedimenti cautelari reali di fronte a questa Corte, doglianze aventi oggetti diversi rispetto alla violazione di legge (cfr. art. 325, comma 1, cod. proc. pen.) rende chiaramente inammissibile la censura ora illustrata.

Passando al terzo motivo di ricorso, con il quale è contestato il fatto che, ai fini della sussistenza del fumus delicti, il Tribunale abbia tenuto in considerazione anche delle presunzioni proprie del diritto tributario, rileva il Collegio che, diversamente da quanto parrebbe ritenere la difesa dei ricorrenti, le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur non potendo costituire autonomamente fonte di prova in sede di merito, hanno, con riguardo ai reati di cui al dlgs n. 74 del 2000, un valore indiziario sufficiente ad integrare il fumus delictí idoneo, in assenza di elementi di segno contrario, a giustificare l'applicazione di una misura cautelare reale (Corte di cassazione, Sezione III penale, 8 giugno 2018, n. 26274 ed anche Corte di cassazione, Sezione III penale, 21 agosto 2919, n. 36302).

Conclusivamente, essendosi le doglianze presentate dai ricorrenti palesate prive dì pregio, l'impugnazione da quelli presentata deve essere rigettata ed i medesimi devono essere condannati, visto l'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta i ricorsi e c