Sentenza — n. 30298/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 01/02/2021 il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Nocera Inferiore ha rigettato l'istanza di modifica dell'ordine di demolizione emesso con sentenza del medesimo Tribunale del 17/04/2003, riformata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, dalla Corte di appello di Salerno con sentenza del 09/12/2005, divenuta irrevocabile il successivo 19/09/2006.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30298/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il procedimento è stato trattato in udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Coppola Catello, nato a Boscoreale il 17/02/1964, avverso l'ordinanza in data 01/02/2021 del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Nocera Inferiore; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa; letta la requisitoria redatta, ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020, convertito in I. n. 176 del 2020, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Troncone, che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 01/02/2021 il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Nocera Inferiore ha rigettato l'istanza di modifica dell'ordine di demolizione emesso con sentenza del medesimo Tribunale del 17/04/2003, riformata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, dalla Corte di appello di Salerno con sentenza del 09/12/2005, divenuta irrevocabile il successivo 19/09/2006.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Coppola, avv.to Antonio Pennone, articolando due motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e travisamento del fatto. Nello specifico, assume che il giudice gravato, nel rigettare l'istanza di modifica dell'ordine di demolizione nel senso di escluderne l'estensione al manufatto adibito a civile abitazione edificato all'interno del capannone inizialmente realizzato, avrebbe ritenuto che quest'ultimo costituisse un'aggiunta al primigenio corpo di fabbrica, male interpretando le risultanze probatorie e a dispetto della totale diversità dei materiali strutturali dell'uno e dell'altro corpo di fabbrica. 2.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per carenza o insufficienza. Osserva, in particolare, che il giudice dell'esecuzione non avrebbe esplicitato, nel provvedimento gravato, le ragioni per cui l'ordine di demolizione doveva necessariamente riguardare tanto la struttura contestata ab origine quanto le opere accessorie successivamente realizzate.
3. Il procedimento è stato trattato in udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso presentato nell'interesse di Coppola Catello risulta manifestamente infondato per le ragioni che, di seguito, si espongono.
2. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazione di legge e travisamento del fatto. Rileva, infatti, la Corte che la doglianza è assolutamente generica nella parte in cui è dedotta la violazione di legge, non risultando indicate nel ricorso le previsioni normative che si assumono violate dalla pronunzia gravata. La censura è, per altro verso, inammissibile nella parte in cui è dedotto il travisamento del fatto, costituendo consolidato insegnamento del giudice di legittimità - al quale questo Collegio intende dare continuità - quello secondo cui «Anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. dalla I. n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito» (così, da ultimo, Sez. 3, n. 18521 dell'11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, nonché Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01, Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215-01 e Sez. 6, n. 27429 del 04/07/2006, Lobriglio, Rv. 234559-01).
3. Egualmente privo di pregio risulta, inoltre, il secondo motivo di ricorso, con il quale ci si duole del vizio di motivazione, sostenendosi che il giudice dell'esecuzione non avrebbe esplicitato le ragioni per le quali l'ordine demolitorio doveva riguardare tanto la struttura contestata ab origine quanto le opere accessorie realizzate in epoca successiva. Osserva, al riguardo, la Corte che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il giudice dell'esecuzione ha indicato con precisione il motivo per il quale l'ordine di demolizione non poteva che riguardare anche le opere edificate successivamente alla realizzazione dell'originario corpo di fabbrica, facendo, peraltro, corretta applicazione del consolidato principio di diritto - condiviso da questo Collegio - secondo cui «L'ordine di demolizione del manufatto abusivo, previsto dall'art. 31, comma 9, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguarda l'edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all'esercizio dell'azione penale e/o alla condanna, atteso che l'obbligo di demolizione si configura come un dovere di "restitutio in integrum" dello stato dei luoghi e, come tale, non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell'originaria costruzione» (in tal senso Sez. 3, n. 6049 del 27/09/2016, dep. 09/02/2017, Molinari, Rv. 268831-01, nonché, in precedenza, Sez. 3, n. 21797 del 27/04/2011, Apuzzo, Rv. 250389-01, Sez. 3, n. 2872 dell'11/12/2018, P.M. in proc.
Corimbi, Rv. 242163-01 e Sez. 3, n. 10248 del 18/01/2001, Vitrani, Rv. 218961-01).
3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il consigliere