Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 30295/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30295/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30295/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza del 7 dicembre 2020, il Tribunale del rieame di Napoli, ha confermato l'ordinanza cautelare, nel frattempo modificata in quella degli arresti domiciliari, applicata dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli Nord in data 11 dicembre 2020, a Cirillo Beniamino, in relazione al procedimento a carico del predetto e di altri, indagato per il reato di cui agli artt.416 cod. pen e 8 D.L.vo 74/2000 (associazione a delinquere con altri soggetti finalizzata a commettere un numero indeterminato di delitti di cui agli artt. 8 e 5 d.lgs. n. 74 del 2000, mediante la costituzione e l'utilizzo di società cartiere create ad hoc per emettere fatture per operazioni inesistenti) . 2.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 416 comma 1 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30295/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art.273 c.p.p. e delle esigenze cautelari di cui all'art.274 stesso codice è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito.

Parole chiave

Generato dall'IA
difetto di legittimazione dell'associazione associazione con scopo economico appartenenza a una banda affiliazione associazione degli inquilini azienda dipendente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 416 comma 1 cod. pen
pen., in relazione all'art. 416 comma 1 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Di conseguenza t il ricorso risulta inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIRILLO BENIAMINO nato a CASERTA il 12/01/1989 avverso l'ordinanza del 07/12/2020 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dott. STEFANO TOCCI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020 k

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 7 dicembre 2020, il Tribunale del rieame di Napoli, ha confermato l'ordinanza cautelare, nel frattempo modificata in quella degli arresti domiciliari, applicata dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli Nord in data 11 dicembre 2020, a Cirillo Beniamino, in relazione al procedimento a carico del predetto e di altri, indagato per il reato di cui agli artt.416 cod. pen e 8 D.L.vo 74/2000 (associazione a delinquere con altri soggetti finalizzata a commettere un numero indeterminato di delitti di cui agli artt. 8 e 5 d.lgs. n. 74 del 2000, mediante la costituzione e l'utilizzo di società cartiere create ad hoc per emettere fatture per operazioni inesistenti) . 2.

2. Avverso l'ordinanza il ricorrente, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento, deducendo: .1) Violazione dell'art. 606, lett.

b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 416 comma 1 cod. pen. e violazione dell'art. 606 lett.

e) cod. proc. pen., lamentando assoluta carenza di motivazione in riferimento alle dichiarazioni rese dal Cirillo in sede di interrogatorio di garanzia, tenuto conto che il Tribunale non ha acconsentito all'acquisizione degli atti a seguito di apposita istanza avanzata dalla difesa ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis cod. proc. pen, con violazione dei diritti della difesa. L'indagato ha ammesso di avere procacciato clienti a Natale Domenico ed ha chiarito le ragioni per le quali si era interessato di attivare la linea telefonica della Costruzioni e Noleggio srl, società nella disponibilità del Natale stesso, ma ha negato di avere avuto rapporti con altri co-indagati, dei quali ignorava il modus operandi, per cui manca la consapevolezza di partecipare ad una struttura associativa e di operare per l'attuazione di un programma criminoso; si tratta quindi/semmai/di concorso nelle sole condotte di emissioni di fatture per operazioni inesistenti;

2) Violazione dell'art. 606, lett.

b) cod. proc. pen e violazione dell'art. 606 lett.

e) cod. proc. pen., quanto alla valutazione delle esigenze cautelari, dovendosi le stesse ritenere insussistenti, mentre il Tribunale del riesame ha omesso di motivare in ordine al pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio, nonostante le considerazioni svolte dalla difesa, che aveva evidenziato che da oltre un anno lo stesso non aveva avuto più contatti con il Natale, e i giudici della cautela hanno utilizzato una motivazione apparente, nonostante la presa atto di del breve lasso temporale in cui risultava che il Cirillo fosse stato coinvolto nei fatti.

Si censura la mancata considerazione della produzione documentale, con la quale si era dimostrato che il Cirillo lavorava ed era estraneo a qualunque compagine sociale.CONSIDERATO IN DIRITTI) 1. Va premesso, per quanto riguarda i limiti di sindacabilità in questa sede dei provvedimenti "de libertate", che, secondo giurisprudenza consolidata, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.

2. L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art.273 c.p.p. e delle esigenze cautelari di cui all'art.274 stesso codice è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito.

3. Ciò detto, va innanzitutto rilevata la manifesta infondatezza delle argomentazioni sviluppate con il primo motivo di ricorso, in quanto l'ordinanza impugnata, che pure ha richiamato l'ordinanza genetica, ha adeguatamente motivato, in maniera coerente, circa il meccanismo operativo delle società riferibili agli indagati ed harzzr escluso la rilevanza delle argomentazioni difensive, identiche a quelle avanzate nella presente sede, sottolineando gli specifici elementi (cfr pagg. 5 e 6 dell'ordinanza impugnata) che confermano la sussistenza del fumus dei reati ipotizzati e la riconducibilità degli stessi, a livello gravemente indiziario, allo specifico ruolo del Cirillo, che si era adoperato in particolare per l'attivazione e la gestione della DCM, che ebbe ad emettere, per l'anno di imposta 2019, fatture per operazioni inesistenti per euro 848.966,00, come emerso anche dagli esiti delle intercettazioni e verificando i messaggi whatsapp dai quali era emerso con chiarezza anche l'ulteriore ruolo di procacciatore d'affari svolto dal ricorrente, nella ricerca di clienti interessati all'utilizzo di tali fatture emesse dalla società cartiera allo stesso riconducibile.

4. Anche in ordine alle esigenze cautelari, il Tribunale ha adeguatamente motivato, facendo riferimento al pericolo di reiterazione delle condotte, al rapporto fiduciario instaurato con Natale, negando quel ruolo gregario che la difesa aveva prospettato, con un giudizio di fatto che, in quanto espresso con motivazione idonea, non è nella presente sede di legittimità censurabile per le ragioni già espresse in precedenza. Quanto al tempo trascorso rispetto ai fatti ascritti, lo stesso risulta trascurabile considerato che le intercettazioni si riferiscono al 2019 e che è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di misure coercitive, l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma primo, lett.

c) cod. proc. pen., può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato (cfr. Sez.2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785 - 01), come avvenuto nel caso di specie.

5. Di conseguenza t il ricorso risulta inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav