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Sentenza — n. 30294/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30294/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30294/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza del 5 novembre 2010, depositata il 24 novembre 2020, il Tribunale di Torino dichiarava inammissibile l'appello cautelare, confermando le ordinanze con cui la Corte di appello di Torino, in data 8 luglio e 13 luglio 2020 aveva dichiarato inammissibili le istanze di revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nel procedimento penale a carico di Vida Angelo ed altri, in relazione a numerosi reati tributari (3214/12 R.G.N.R), proposte dalle signore MANENTE Federica e MAZZARIOLO Martina, aggiudicatarie degli immobili oggetto di sequestro all'esito della procedura esecutiva già insistente sugli immobili.

Regesto Legislator

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art 240-bis cod. pen, art 322 ter cod. pen, art 2915 cod. civ; Sentenza — n. 30294/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'art 55 del D. Lgs. n. 159/2011 prevede/infatti una disciplina speciale ed eccezionale, vincolata alle finalità di prevenzione antimafia e prevenzione criminale riferita alle altre ipotesi tassative, previste dal legislatore (ed originariamente incluse nell'ambito dell'art. 12-sexies del D.L. n. 306 del 1992, ed ora comprese nel dettato di cui all'art. 240-bis cod. pen.), disciplina che non può essere applicata in via estensiva, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, ad ulteriori ipotesi di confisca che sottendono rationes diverse, come ad esempio la confisca per equivalente, che ha natura sanzionatoria (così.

Parole chiave

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richiesta di pignoramento pignoramento complementare procedura di rivendicazione nel pignoramento sequestro di beni immobili azione di rivocazione del sequestro esecuzione del pignoramento

Disposizioni normative citate

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art 240-bis cod. pen
pen., art 240-bis cod. pen., art.
art 322 ter cod. pen
n.74/2000, art 322 ter cod. pen., art 55 D.Igs.
art 2915 cod. civ
In secondo luogo, si eccepisce che il bene immobile oggetto di sequestro non sarebbe comunque confiscabile alla luce dell'art 2915 cod. civ.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MANENTE FEDERICA nato a CUORGNE' il 17/01/1974 MAZZAROLO MARTINA nato a MONTEBELLUNA il 19/05/1975 avverso l'ordinanza del 05/11/2020 del TRIB. LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI; sentite le conclusioni del PG STEFANO TOCCI, che conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza; udito il difensore Avv. VALERIO SPIGARELLI, del foro di Roma, in sostituzione dell'Avv. Simone Zancani del foro di Venezia, che chiede l'accoglimento dei motivi presentati come illustrati

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza del 5 novembre 2010, depositata il 24 novembre 2020, il Tribunale di Torino dichiarava inammissibile l'appello cautelare, confermando le ordinanze con cui la Corte di appello di Torino, in data 8 luglio e 13 luglio 2020 aveva dichiarato inammissibili le istanze di revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nel procedimento penale a carico di Vida Angelo ed altri, in relazione a numerosi reati tributari (3214/12 R.G.N.R), proposte dalle signore MANENTE Federica e MAZZARIOLO Martina, aggiudicatarie degli immobili oggetto di sequestro all'esito della procedura esecutiva già insistente sugli immobili.

2. Contro tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore Avv. Simone Zancani del foro di Venezia, munito di procura speciali, Federica MANENTE e Martina MAZZAROLO, in qualità di terze estranee ai fatti di reato per cui si procede, aggiudicatarie degli immobili oggetto di sequestro, articolando, con separati atti, aventi ad oggetto le medesime doglianze, un unico motivo di ricorso, al quale le stesse premettono di essere aggiudicatarie della vendita degli immobili meglio descritti all'esito di un procedimento di esecuzione scaturito da un atto di pignoramento trascritto in data 6 dicembre 2013, prima quindi della trascrizione del decreto di sequestro preventivo avvenuta in data 25 luglio 2014. 2.1.

Vengono eccepite plurime violazioni di legge in relazione all'ad 104- bis disp. att. cod. proc. pen., art 240-bis cod. pen., art. 1, comma 143 della I. 244/2007, art 12-bis del D. Lgs. n.74/2000, art 322 ter cod. pen., art 55 D.Igs. n 159/2011, art 12 prel. cod. civ. e 2915 cod. civ. 2.2. In primis, si lamenta l'inconferenza della disciplina di cui al D.Igs. n. 159/2011 (Codice antimafia) rispetto al caso di specie. La Corte territoriale avrebbe invece ritenuto applicabile tale normativa sulla base del fatto che l'art. 104-bis comma 1- quater disp att. cod. proc. pen. rinvia esattamente al D.Igs. n. 159/2011 (Codice antimafia) nel caso di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'art 240-bis cod. pen. e da altre disposizioni di legge che a questo rinviano, tra cui figurano anche i reati tributari per effetto dell'ad 1, comma 143 della I. 244/2007, che ha esteso la confisca ex art 322 ter cod. pen. a taluni reati fiscali.

Orbene, secondo questa lettura, che si eccepisce errata, l'art 55 del Codice Antimafia, in quanto espressamente richiamato dall'ad 104-bis comma 1- quater disp. att., si applicherebbe anche ai reati tributari nella parte relativa alla tutela dei terzi ed all'esecuzione del sequestro preventivo. Tale opzione ermeneutica non sarebbe condivisibile per diverse ragioni. In primo luogo, si addiverrebbe ad una interpretazione analogica in malam partem, estendendo la disciplina della confisca in casi particolari di cui all'art 240-bis cod. pen. ed alle ulteriori ipotesi di confisca richiamate dall'art 104-bis, comma 1-quater disp. att. cod. proc. pen., comportanti l'applicazione del Codice Antimafia, alla confisca per equivalente relativa al profitto dei reati tributari, attualmente prevista dall' 12- bis del D.

Lgs. n.74/2000. A tale interpretazione è però di ostacolo proprio la ( / eterogeneità funzionale dei modelli di confisca che vengono in considerazione: l'art 240-bis cod. pen. fa riferimento ai casi di confisca allargata o per sproporzione, che sottendono finalità meramente preventive, mentre l'art 322- ter cod. pen., richiamato dall' art 1, co.143 della I. 244/2007, prevede la confisca per equivalente, istituto dalla finalità tout court sanzionatoria. Tanto considerato, risulterebbero assenti i presupposti per una interpretazione analogica, in quanto non sussiste alcuna lacuna dell'ordinamento positivo, posto che l'effetto prenotativo della trascrizione dell'atto di pignoramento immobiliare rispetto al sequestro fornisce tutela al terzo aggiudicatario della procedura esecutiva che da tale pignoramento sia scaturita; inoltre/difetta il presupposto della eadem ratio, avuto riguardo delle diversità strutturali e sostanziali che caratterizzano le varie ipotesi di confisca. 2.3.

In secondo luogo, si eccepisce che il bene immobile oggetto di sequestro non sarebbe comunque confiscabile alla luce dell'art 2915 cod. civ. che enuncia la regola dell'ordo temporalís delle formalità pubblicitarie e subordina l'opponibilità della confisca penale al presupposto che la trascrizione del sequestro sia antecedente a quella dell'atto di pignoramento. Se invece, come nel caso di specie, la trascrizione del sequestro (25/7/2014) è successiva a quella dell'atto di pignoramento (6/12/2013), costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità che il bene debba ritenersi appartenente al terzo aggiudicatario pieno íure.

Tanto considerato, il sequestro preventivo non potrebbe mai convertirsi in confisca, pena la vanificazione dell'effetto preventivo dello stesso. Opinare diversamente sarebbe irragionevole, in quanto farebbe ricadere un pregiudizio ingiustificato nei confronti di un soggetto che è estraneo al reato ed incolpevole, con un evidente vulnus al principio di personalità della responsabilità penale ed all'affidamento del terzo nelle procedure 'esecutive. In aggiunta, la funzione del pignoramento stessa verrebbe vanificata dal momento che nessuno sarebbe incentivato ad acquistare l'immobile con il timore che possa successivamente essere sottoposto a sequestro preventivo e confisca. 2.4.

Si lamenta quindi che la Corte territoriale avrebbe illegittimamente dichiarato l'inammissibilità del gravame cautelare nella parte in cui, per effetto dell'estensione della disciplina di cui all'alt 240-bis cod. pen. all'ipotesi di confisca per equivalente prevista per i reati tributari, ha ritenuto che il terzo titolare del bene su cui insiste il sequestro preventivo non sia autonomamente legittimato a chiedere la revoca della misura cautelare reale nel corso del giudizio di merito, in virtù della prevalenza degli interessi pubblicisti su quelli privatistici del terzo in buona fede, riconoscendo allo stesso legittimazione ad agire solo in via esecutiva, una volta che la sentenza penale che dispone la confisca sia divenuta irrevocabile.

Appare irragionevole, a detta della difesa, posticipare e far dipendere dal passaggio in giudicato della sentenza nel procedimento, ad oggi ancora pendente nei confronti di Vida Angelo e altri per reati tributari, il diritto del terzo aggiudicatario in buona fede, del tutto estraneo al fatto di reato, di chiedere la revoca di tale vincolo cautelare in sede penale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Correttamente la difesa eccepisce l'inapplicabilità della disciplina di cui all'ad 55 del D.Igs. n 159/2011 (Codice antimafia) ai reati tributari, nella parte relativa alla tutela dei terzi e all'esecuzione del sequestro. Invero, l'art 240-bis cod. pen., cui fa espressamente riferimento l'art 104-bis, comma 1 quater disp. att. cod. proc. pen. ai fini dell'estensione della disciplina prevista dal Codice Antimafia, prevede l'ipotesi della confisca per sproporzione o c.d. allargata, caratterizzata dalla finalità di prevenzione, e pertanto, una confisca non equiparabile all'ipotesi di confisca per equivalente, cui faceva riferimento l'art 1, comma 143, della Legge del 24 settembre 2007, n. 244, ora confluito nell'art 12- bis del D.Igs. n. 74/2000.

L'art 55 del D. Lgs. n. 159/2011 prevede/infatti una disciplina speciale ed eccezionale, vincolata alle finalità di prevenzione antimafia e prevenzione criminale riferita alle altre ipotesi tassative, previste dal legislatore (ed originariamente incluse nell'ambito dell'art. 12-sexies del D.L. n. 306 del 1992, ed ora comprese nel dettato di cui all'art. 240-bis cod. pen.), disciplina che non può essere applicata in via estensiva, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, ad ulteriori ipotesi di confisca che sottendono rationes diverse, come ad esempio la confisca per equivalente, che ha natura sanzionatoria (così.

Cass. Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv, 262603). In tal senso, del resto, si è già espressa la giurisprudenza di legittimità proprio in riferimento ai reati tributari (Sez.3, n. 51603 del 18/09/2018, PM c. Roma, non mass.), laddove è stata censurata una lettura estensiva del Codice antimafia proprio in tema di sequestro preventivo), 2. Tanto premesso, il Tribunale di Torino ha erroneamente concluso per l'inammissibilità dell'appello cautelare per carenza di legittimazione, ritenendo corretta la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di revoca del sequestro preventivo avanzata dalle ricorrenti alla Corte di appello di Torino, giudice di secondo grado nel processo a carico di Vida Angelo ed altri. 2.1.

In particolare, questo Collegio non condivide l'assunto sul quale si basa la decisione impugnata, la quale ha inteso trasferire in sede penale un principio affermato in sede civile per cui "la prevalenza delle esigenze pubblicistiche penali sulle ragioni del creditore del soggetto colpito dalle misure di sicurezza patrimoniali, anche se il primo sia assistito da garanzia reale sul bene, costituisce principio generale dell'ordinamento (cfr parte motiva di Cass., civ. sez. 3, n. 30990 del 30/11/2018, Rv. 651864 - 01), posto che tale affermazione non specifica che il caso ivi esaminato aveva ad oggetto proprio una misura incidente su patrimoni illeciti, ossia rivolta a neutralizzare gli illeciti arricchimenti di soggetti già condannati per gravi reati che non fossero stati in grado di giustificare la fonte finanziaria sottesa a tali possidenze, mediante l'applicazione della confisca di prevenzione.

Si tratta di situazioni nelle quali gli interessi di natura pubblicistica, sottesi ai sequestri e alle confische, prevalgono in ogni caso anche sui diritti di soggetti estranei ai reati, ma proprio per tali ragioni il principio affermato non può essere elevato al rango di principio generale valevole per tutte le tipologie di confisca penale, per cui esso risulta inconferente con il caso oggetto del presente giudizio. Del resto la precedente pronuncia delle Sezioni Unite civili (n. 10532 del 7/05/2013, Rv. 626570 - 01) aveva ben delimitato l'ambito di prevalenza dell'interesse dello Stato alla confisca precisando l'inopponibilità dell'ipoteca iscritta su di un immobile confiscato ai sensi della legge antimafia. 2.2.

Nel caso di specie, trova invece applicazione il principio, ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità, per cui l'opponibilità del vincolo penale al terzo acquirente in sede esecutiva dipende dalla data di trascrizione del sequestro preventivo, che deve essere antecedente a quella del pignoramento immobiliare, venendo così tale precedenza a costituire il presupposto necessario per disporre la confisca del bene anche nei confronti del terzo acquirente. 2.3. Orbene, il vincolo nascente dal sequestro preventivo sugli immobili in contestazione risulta invece trascritto posteriormente all'atto di pignoramento immobiliare ed è perciò inopponibile alle ricorrenti, terze acquirenti dei beni per aggiudicazione della vendita disposta nella procedura esecutiva. 2.4.

I beni risultano quindi appartenere pieno iure alle ricorrenti, in ottemperanza al principio dell'ordo temporalis delle formalità pubblicitarie enucleato all'art. 2915 cod. civ. (sul punto, già Sez. 3, n. 51043 del 3/10/2018, Deni e altri, non mass.), dovendosi affermare il principio che «l'opponibilità del vincolo penale al terzo acquirente dipende dalla trascrizione del sequestro preventivo, che deve essere antecedente a quella del pignoramento immobiliare, in modo da rappresentare il presupposto per la legittimità della confisca, anche disposta successivamente all'acquisto.

Diversamente, se la trascrizione del sequestro è successiva al pignoramento, il bene appartiene al terzo "pieno iure" con conseguente impossibilità di disporre la confisca posteriormente all'acquisto di esso da parte del terzo aggiudicatario della vendita.» 3. Va altresì,rilevata l'infondatezza di quanto argomentato dall'ordinanza / impugnata laddove sostiene che il terzo titolare del bene su cui insiste il sequestro preventivo non sia autonomamente legittimato a' richiederne la revoca nel corso del giudizio di merito. Invero, le Sezioni Unite di questa Corte, hanno affermato che in tema di misure cautelari reali, il terzo rimasto estraneo al processo, formalmente proprietario del bene già in sequestro, di cui sia stata disposta con sentenza la confisca, può chiedere al giudice della cognizione, prima che la pronuncia sia divenuta irrevocabile, la restituzione del bene e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al tribunale del riesame (cfr.

Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, Muscari e altro, Rv. 270938) e, dunque, non è necessario e attendere il passaggio in giudicato della sentenza che dispone la confisca ,00- far valere le proprie ragioni tramite incidente di esecuzione. Il principio affermato è stato avallato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 253 del 2017, la quale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 573, 579, comma 3, e 593 c.p.p., in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 111 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU, nella parte in cui non si prevede, a favore di terzi incisi nel diritto di proprietà per effetto della sentenza di primo grado, la facoltà di proporre appello sul solo capo contenente la statuizione di confisca, perché dette questioni "sono state poste senza tenere conto della possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata (certamente compatibile con la lettera della legge e la cornice normativa entro cui essa si inserisce), che avrebbe offerto al terzo, pur dopo la confisca, proprio quella forma di tutela, ovvero il rimedio cautelare, che il rimettente ha giudicato soddisfacente anche nel raffronto con la partecipazione al processo penale di primo grado".

4. Da quanto esposto consegue la declaratoria di annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del Riesame di Torino che dovrà applicare il principio di diritto sopra enunciato e dovrà valutare, esaminando il merito delle risultanze e delle allegazioni, la sussistenza della buona fede in capo alle aggiudicatarie Federica MANENTE e Martina MAZZAROLO, ed eventualmente disporre, qualora all'esito di una positiva valutazione disponga la restituzione degli immobili alle istanti, il trasferimento del vincolo reale in essere sugli importi di denaro ricavati dalla vendita degli immobili già oggetto di sequestro preventivo

P.Q.M.

Annulla l'or