Sentenza — n. 30293/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 30 settembre 2020, Il Tribunale di Napoli, Sez. distaccata di Ischia, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'ingiunzione a demolire, presentata da Chiocca Anna, relativo alla sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Napoli il 19 gennaio 2007, avente ad oggetto la realizzazione di un manufatto abusivo di 120 mq adibito a civile abitazione ed una pensilina con copertura occupante una superficie di circa 25 mq.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30293/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt.25 commi 1 e 2 del d.l. 28/9/2018 n. 109, convertito nella legge n. 130 del 2018 ed illogicità della motivazione, in quanto era stato sottolineato che per le opere realizzate era stata presentata istanza di sanatoria al Comune di Lacco Ameno in data 9 dicembre 2004, non ancora esaminata e pertanto a tali procedure va applicata la menzionata legge specifica, proprio per il Comune di Lacco Ameno, emanata a seguito degli eventi sismici del 21 agosto 2017, per cui il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto sospendere l'ordine di demolizione in attesa della definizione di tali procedure di condono.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CHIOCCA ANNA nato a ISCHIA il 07/02/1970 avverso l'ordinanza del 30/09/2020 del TRIB.SEZ.DIST. di ISCHIAudita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI; lette le conclusioni del PG 1 dott. LUCA TAMPIERI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso,
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 30 settembre 2020, Il Tribunale di Napoli, Sez. distaccata di Ischia, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'ingiunzione a demolire, presentata da Chiocca Anna, relativo alla sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Napoli il 19 gennaio 2007, avente ad oggetto la realizzazione di un manufatto abusivo di 120 mq adibito a civile abitazione ed una pensilina con copertura occupante una superficie di circa 25 mq.
2. La sig. Chiocca, per mezzo del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza, deducendo:
1) Inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt.25 commi 1 e 2 del d.l. 28/9/2018 n. 109, convertito nella legge n. 130 del 2018 ed illogicità della motivazione, in quanto era stato sottolineato che per le opere realizzate era stata presentata istanza di sanatoria al Comune di Lacco Ameno in data 9 dicembre 2004, non ancora esaminata e pertanto a tali procedure va applicata la menzionata legge specifica, proprio per il Comune di Lacco Ameno, emanata a seguito degli eventi sismici del 21 agosto 2017, per cui il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto sospendere l'ordine di demolizione in attesa della definizione di tali procedure di condono.
3. In data 14 marzo 2021 il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha depositato requisitoria scritta I con la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. E' principio consolidato che rientra nell'ambito delle funzioni assegnate al giudice dell'esecuzione, investito della questione, operare un'attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura di condono ed, in particolare:
a) ad accertare il possibile risultato dell'istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento;
b) nel caso di insussistenza di tali cause, a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l'esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso (cfr. Sez. 3, n. 47263 del 25/09/2014, Russo, Rv. 261212; Sez. 3, n. 9145/16 del 01/07/2015, Manna, Rv. 266763).1.1. Infatti/ il sindacato del giudice penale sul titolo abilitativo edilizio non costituisce esercizio del potere di disapplicazione, bensì doverosa verifica dell'integrazione della fattispecie penale (si vedano, tra le molte, Sez. 3, n. 21487 del 21/03/2006, P.M. in proc.
Tantillo, Rv. 234469, contenente dettagliata ricostruzione dell'evoluzione della giurisprudenza sul tema; Sez. 3, n. 37847 del 14/05/2013, Sonni, Rv. 256971). Tale potere-dovere del giudice di valutazione dell'atto abilitativo deve avere ad oggetto anche eventuali provvedimenti amministrativi di sanatoria o condono, poiché il mancato effetto estintivo non è riconducibile ad una valutazione di illegittimità o meno del provvedimento, alla quale consegua la disapplicazione dello stesso, ma alla verifica della inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'estinzione del reato, in sede di esercizio del doveroso sindacato della legittimità del fatto estintivo, incidente sulla fattispecie tipica penale (cfr., ex multiis, Sez. 3, n. 42164 del 09/07/2013, Brasiello, Rv. 256679;
Sez. 3, n. 46477 del 13/07/2017, Menga e altri, Rv. 273218). 1.2. Quindi, in sede esecutiva, la demolizione può essere sospesa (o revocata) quando risulta "assolutamente incompatibile con atti amministrativi o giurisdizionali che abbiano conferito all'immobile altra destinazione o abbiano provveduto alla sua sanatoria" (Cfr. Sez. 3, n. 17066 del 04/04/2006, Spillantini, Rv. 234321; Sez. 3, n. 55028 del 09/11/2018, B., Rv. 274135-01).
2. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato ha affermato l'insussistenza delle condizioni per sospendere l'ordine di demolizione per il mancato ottenimento del provvedimento di condono o di concessione in sanatoria, avendo considerato che il dettato dell'art. 25 d.l. n. 109 del 2018 imponeva ai comuni ivi indicati (tra i quali quello di Lacco Ameno) di concludere nel termine di sei mesi i procedimenti in materia di condono edilizio degli immobili danneggiati o distrutti dal sisma, ma avendo il giudice dell'esecuzione osservato che nel caso di specie non risulta allegata tale specifica circostanza, presupposto per l'applicabilità della norma, né è fatta menzione di una situazione di danneggiamento dell'immobile per effetto del sisma nella relazione di parte allegata all'incidente di esecuzione proposto. fq kiesta valutazione, espressa dal Tribunale, del tutto corretta e rispettosa dei principi sopra menzionatN(rende evidente l'assoluta manifesta infondatezza del motivo di ricorso, che risulta espresso in maniera del tutto generica, e neppure si confronta con i rilievi puntuali contenuti nell'ordinanza impugnata 3.
Di conseguenza il ricorso risulta inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende