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Sentenza — n. 30292/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30292/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30292/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 03/11/2020, il Tribunale di Catanzaro rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Cofone Ettore avverso l'ordinanza del 23.09.2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110, 112 n.1 e 2, 452- quaterdecies cod.pen.

Regesto Legislator

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art. 273 cod.proc.pen, art. 274 c.p; Sentenza — n. 30292/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nella specie, il Tribunale ha ritenuto sussistenti la concretezza ed attualità del pericolo di recidiva rimarcando le sole modalità temporali della condotta e senza nulla argomentare in ordine al tempo trascorso dai fatti (circa due anni). Trattasi, in effetti, di motivazione generica ed apparente con riferimento alla necessaria specificazione sia del requisito della concretezza che del requisito della attualità delle esigenze cautelari, come previsti dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47.

Parole chiave

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confisca dei proventi di reato denuncia spontanea permesso di promuovere un procedimento penale istruzione penale per appropriazione indebita fondazione europea per la formazione pericolo di traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 273 cod.proc.pen
art. 274 c.p
237240, secondo cui in tema di esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, prevista dall'art. 274 c.p.p., lett.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Cofone Ettore, nato a Acri il 13/09/1967 avverso l'ordinanza del 03/11/2020 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. Piergiuseppe Cutrì, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza gravata con tutte le conseguenze di legge.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 03/11/2020, il Tribunale di Catanzaro rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Cofone Ettore avverso l'ordinanza del 23.09.2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110, 112 n.1 e 2, 452- quaterdecies cod.pen.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Cofone Ettore, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 292, comma 2, lett.

c) cod.proc.pen., lamentando che il Tribunale non aveva motivato in ordine alla eccezione di nullità dell'ordinanza genetica per difetto del requisito dell'autonoma valutazione, di cui all'art. 292, comma 1 lett.

c) cod.proc.pen. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 452-quaterdecies cod.pen. e 256 d.lgs 152/2006, lamentando che il Tribunale aveva espresso una motivazione carente in ordine alla consapevolezza del Cofone di concorrere in un'attività di gestione illecita di rifiuti ed al dolo specifico del reato di cui all'art. 452-quaterdecies cod.pen. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 274 lett.

c) cod.proc.pen., lamentando che il Tribunale aveva ritenuto sussistente il concreto pericolo di reiterazione del reato, basandosi su un'attività di osservazione e videoregistrazione effettuata dalla polizia per un arco temporale ristretto. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente nell'articolare il motivo di impugnazione in esame, non ha rispettato il consolidato principio della c.d. autosufficienza del ricorso per cassazione, secondo cui, come è noto, anche in sede penale, allorché venga lamentata l'omessa o travisata valutazione di specifici atti processuali, è onere del ricorrente suffragare la validità del proprio assunto mediante la completa allegazione ovvero la trascrizione dell'integrale contenuto di tali atti, dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, salvo che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso, caso che non ricorre nella specie (cfr. sez. 1, 17/01/2011, n. 5833;

Sez. 1, 22/01/2009, n. 6112;Sez. 1, 18/03/2008, n.16706; Sez. 1, 29/11/2007, n. 47499; Sez. feriale, 13/09/2007, n. 37368; Sez. 1, 18/05/2006, n. 20344). 3.0nere che il ricorrente non ha adempiuto con riferimento agli atti processuali menzionati in ricorso e, in particolare, la richiesta di misura cautelare formulata dal pubblico ministero e l'ordinanza genetica emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Catanzaro. L'eccezione proposta, peraltro, presenta anche profili di genericità. Questa Corte conosce quell'orientamento secondo cui è apparente la motivazione con la quale il Tribunale del riesame, di fronte all'eccezione difensiva relativa alla mancanza di un'autonoma valutazione da parte del G.i.p. dei requisiti normativi previsti per l'adozione della misura coercitiva, confermi il provvedimento cautelare con motivazione generica e sintetica, senza precisare in quali punti, passaggi o pagine dell'ordinanza possa rinvenirsi l'autonoma valutazione che l'art.292 cod. proc. pen. richiede a pena di nullità. (Sez. 1, n. 23869 del 22/04/2016 - dep. 08/06/2016, Perricciolo, Rv. 267994-01).

E tuttavia tale principio generale deve essere opportunamente declinato, nel senso che laddove l'eccezione di nullità sia generica e consista nel lamentare l'assenza di autonoma valutazione del G.I.P., senza indicare i passaggi dell'ordinanza genetica che ricalcano o richiamano la richiesta cautelare, o - come avvenuto nel caso di specie -, senza indicare le ragioni per cui tale omissione avrebbe impedito valutazioni alternative di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate, non si rende necessario per il Tribunale fornire una motivazione più articolata, indicando in modo specifico le pagine e i passaggi in cui è dato rinvenire la detta valutazione autonoma, poiché una diversa interpretazione finirebbe con il porre a carico del Tribunale un onere motivazionale eccessivamente gravoso e ingiustificato (cfr Sez.2, n.42333 del 12/09/2019,dep.15/10/2019, Rv.278001 - 01) 2.

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va ricordato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all'applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez.2, n.9212 del 02/02/2017, Rv.269438;

Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178).Sono, pertanto, inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice. Va, poi, precisato che la giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidata nell'affermare che in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod.proc.pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez.

U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Rv.256657; Sez.2, n.12851 del 07/12/2017,dep.20/03/2018, Rv.272687). La funzione di legittimità, dunque, è limitata alla verifica della adeguatezza del ragionamento e della valutazione adottata nel provvedimento sottoposto al suo esame, che deve manifestare con chiarezza ed esaustività quale argomentazione critica lo abbia sorretto nel pervenire alla ricostruzione dei fatti, tenendo conto di tutti gli elementi, sia contro che a favore del soggetto sottoposto al suo esame (Sez.6, n 40609 del 01/10/2008, Rv.241214;

Sez.6, n. 18190 del 04/04/2012, Rv.253006; Sez.6,n. 27928 del 14/06/2013, Rv.256262). Nella specie, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, rimarcando, in aderenza alle risultanze istruttorie, che la condotta integrante il reato di cui all'art. 452-quaterdecies era consistita in plurimi episodi di trasporto e conferimento di rifiuti presso la ditta dei coindagati De Vincenzi, senza alcuna iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e senza alcuna registrazione in carico sull'apposito registro di carico e scarico rifiuti della predetta ditta e senza che i rifiuti fossero corredati dal Formulario identificativo del Rifiuti; tale condotta è stata valutata come il primo passaggio della più ampia attività di gestione illecita dei rifiuti posta in essere sotto la direzione dei titolari dell'impresa De Vincenzi; il Collegio cautelare ha, quindi, evinto la consapevolezza del Cofone di concorrere nell'attività illecita dalla totale abusività dei conferimenti di rifiuti posti in essere dallo stesso e la finalità di trarre un ingiusto profitto dall'aspirazione al corrispettivo ricevuto per ogni abusivo conferimento.

La motivazione è congrua e logica e si sottrae al sindacato di legittimità./i- La censura che il ricorrente svolge è meramente contestativa e priva di confronto critico con le argomentazioni del Tribunale e si risolve in una improponibile diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Giudice cautelare.

3. Il terzo motivo di ricorso è fondato. Va evidenziato come, con l'intervento riformatore operato con legge 16 aprile 2015 n. 47, il legislatore abbia prescritto che, ai fini della sussistenza dell'esigenza di natura special preventiva, il pericolo non debba essere più soltanto "concreto" ma anche "attuale" al momento in cui si procede all'adozione della misura cautelare, e come non possa desumersi "dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede", in linea con i principi già, peraltro, espressi da questa Corte in subiecta materia (Sez. 5, n. 35265 del 12/03/2013, Rv.255763;

Sez. 4, 11/06/2015, Rv. 263871; Sez. 6, 26/11/2014, Rv. 261670; Sez. 5, n. 35265 del 12/03/2013; Sez. 2, n. 49453 del 08/10/2013, Rv. 257974; Sez. 4, n. 34271, Rv. 237240, secondo cui in tema di esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, prevista dall'art. 274 c.p.p., lett. c), la pericolosità sociale dell'indagato deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla sua personalità; Sez. 6, 26/11/2014, Alessi, Rv. 261670; Sez. 4, 11/06/2015, Rv. 263871, secondo cui i pericula libertatis, oltre che concreti dovessero essere anche "attuali", cioè sussistenti al momento in cui la misura veniva ad essere applicata;

Sez. 2, n. 49453 del 08/10/2013, Rv. 257974; Sez. 4, n. 34271 del 03/07/2007, Rv. 237240, secondo cui l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa non possono desumersi dalla tipologia astratta di reato o dalla sua ipotetica gravità). La necessaria concretezza del giudizio prognostico discende, quindi, dagli stessi parametri valutativi enucleati dalla lett.

c) dell'art. 274, e cioè dalle "specifiche modalità e circostanze del fatto" e dalla personalità dell'imputato o indagato come "desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali", che ancorano tale valutazione alla specifica situazione dell'indagato, scongiurando automatismi nell'applicazione delle misure dipendenti dalla mera gravità in astratto del titolo di reato contestato (Sez.3,n.1166 del 02/12/2015, dep.14/01/2016, Rv.266177) Il requisito della attualità sta, invece, ad indicare la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare.L'attualità deve essere intesa, quindi, non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura (Sez.6, n.9894 del 16/02/2016, Rv.266421;

Sez.2, n.18745 del 14/04/2016, Rv.266749; Sez.2, n.53645 del 08/09/2016, Rv.268977; Sez.5, n.33004 del 03/05/2017, Rv.271216). Questa valutazione va effettuata anche tenendo conto, fra l'altro, del tempo trascorso fra i fatti addebitati e la applicazione della misura, del rapporto fra la tipologia alla quale appartiene il reato contestato e il contesto in cui possono svilupparsi le possibilità di azione dell'imputato, dello stadio in cui si trovano le indagini preliminari e articolata in relazione alla gradazione delle misure cautelari applicabili.

Nella specie, il Tribunale ha ritenuto sussistenti la concretezza ed attualità del pericolo di recidiva rimarcando le sole modalità temporali della condotta e senza nulla argomentare in ordine al tempo trascorso dai fatti (circa due anni). Trattasi, in effetti, di motivazione generica ed apparente con riferimento alla necessaria specificazione sia del requisito della concretezza che del requisito della attualità delle esigenze cautelari, come previsti dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47.

4. La gravata ordinanza va, quindi, annullata per omessa motivazione limitatamente al punto relativo alle esigenze cautelari con rinvio al Tribunale di Catanzaro perché proceda ad un nuovo giudizio, tenendo conto dei rilievi e dei principi di diritto suesposti; il ricorso va, nel resto, dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod.proc.pen. Dichiara inam