Sentenza — n. 30291/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 13/10/2020, il Tribunale di Catanzaro rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Santacroce Giuseppe avverso l'ordinanza del 05.09.2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione in relazione ai reati di cui ai capi B)- artt. 110 cod.pen, 73, commi 1 e 4 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990- e C) - artt. 110 cod.pen., 73,commi 1 e 4 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 - dell'imputazione provvisoria.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 110 cod.pen, art. 73 d.P.R. n. 309/1990, art. 273 cod.proc.pen; Sentenza — n. 30291/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile. La doglianza avente ad oggetto la nullità degli atti di indagine non ha costituito oggetto dei motivi di riesame. Va ricordato che non sono proponibili con il ricorso per cassazione, secondo una regola applicabile anche ai procedimenti cautelari, desumibile dall'art. 43'606, comma 3, cod.proc.pen, censure non sollevate nei precedenti giudizio di merito, valendo tale principio sia con riguardo al ricorso avverso provvedimento emesso in sede di riesame (cfr Sez.5, n.42838 del 27/02/2014, Rv.261243-01, Sez.5, n.3560 del 10/12/2013, dep.23/01/2014, Rv.258553-01, sia pure con riguardo alle misure cautelari personali) che con riguardo a quello emesso in sede di appello (Sez.5, n.48416 del 06/10/2014,Rv.261029 - 01).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Santacroce Giuseppe, nato a Filadelfia il 12/01/1959 avverso l'ordinanza del 13/10/2020 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marina di Nardo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 13/10/2020, il Tribunale di Catanzaro rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Santacroce Giuseppe avverso l'ordinanza del 05.09.2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione in relazione ai reati di cui ai capi B)- artt. 110 cod.pen, 73, commi 1 e 4 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990- e C) - artt. 110 cod.pen., 73,commi 1 e 4 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 - dell'imputazione provvisoria.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Santacroce Giuseppe, a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 nonchè inosservanza dell'art. 4, comma VII legge 242/2016, nullità e/o inutilizzabilità degli atti di indagine, lamentando che la perquisizione, il sequestro, la campionatura e successiva distruzione delle piante, effettuati in data 2 e 5 settembre 2020 erano stati effettuati in violazione dell'art. 4, comma 4, I 242/2016.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati contestati. Argomenta che erano state contestate al ricorrente due ipotesi di violazione - coltivazione illecita e cessione dello stupefacente - e che il Tribunale, quanto al reato di coltivazione, pur dando atto che nelle serre sottoposte a sequestro fosse coltivata canapa per uso medico, aveva ritenuto l'illiceità della coltivazione richiamando solo il tasso di THC superiore alla media; quanto, invece, alla condotta di cessione dello stupefacente, il percorso logico seguito dal Tribunale suscitava perplessità perché l'ipotesi di cessione era stata ricavata in via del tutto indiretta e su elementi inconsistenti che non permettevano di collegare il ricorrente agli altri coindagati.
Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990 con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'ingente quantità, lamentando che il Tribunale aveva valorizzato esclusivamente il dato ponderale e non sembrava porsi il problema della quantità del principio attivo ricavabile dal quantitativo in questione. Con il quarto motivo deduce violazione degli artt. 273 e 274, comma 1, lett.c) cod.proc.pen. e correlato vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale aveva fatto discendere la valutazione di pericolosità sociale dalla condotta di coltivazione di canapa, condotta erroneamente ritenuta sussistenth, esprimendo anche una motivazione apodittica sul punto.
Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata. La difesa del ricorrente ha chiesto, a norma dell'art. 23, comma 8, d.I n. 137 del 2020, conv. in I. n. 176/2020, la trattazione orale del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile. La doglianza avente ad oggetto la nullità degli atti di indagine non ha costituito oggetto dei motivi di riesame. Va ricordato che non sono proponibili con il ricorso per cassazione, secondo una regola applicabile anche ai procedimenti cautelari, desumibile dall'art. 43'606, comma 3, cod.proc.pen, censure non sollevate nei precedenti giudizio di merito, valendo tale principio sia con riguardo al ricorso avverso provvedimento emesso in sede di riesame (cfr Sez.5, n.42838 del 27/02/2014, Rv.261243-01, Sez.5, n.3560 del 10/12/2013, dep.23/01/2014, Rv.258553-01, sia pure con riguardo alle misure cautelari personali) che con riguardo a quello emesso in sede di appello (Sez.5, n.48416 del 06/10/2014,Rv.261029 - 01).
2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all'applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez.2, n.9212 del 02/02/2017, Rv.269438;
Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178). Sono, pertanto, inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice. Va, poi, precisato che la giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidata nell'affermare che in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod.proc.pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez.
U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Rv.256657; Sez.2, n.12851 del 07/12/2017,dep.20/03/2018, Rv.272687). La funzione di legittimità, dunque, è limitata alla verifica della adeguatezza del ragionamento e della valutazione adottata nel provvedimento sottoposto al suo esame, che deve manifestare con chiarezza ed esaustività quale argomentazione critica lo abbia sorretto nel pervenire alla ricostruzione dei fatti, tenendo conto di tutti gli elementi, sia contro che a favore del soggetto sottoposto al suo esame (Sez.6, n 40609 del 01/10/2008, Rv.241214;
Sez.6, n. 18190 del 04/04/2012, Rv.253006; Sez.6,n. 27928 del 14/06/2013, Rv.256262). Nella specie, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di illecita coltivazione, richiamando, in aderenza alle risultanze istruttorie, la presenza di numerose serre stracolme di piante di piante di marjuana, con THC pari a circa il 12%, e risultando sulla base di tali elementi una condotta di coltivazione penalmente rilevante. La legge 242/2016 prevede espressamente, con l'ultimo comma dell'articolo 4, che sino alla misura dello 0,6% di THC, la coltivazione di canapa da semente autorizzata è conforme a legge.
Lo 0,6% è la percentuale di THC al di sotto del quale la sostanza non è considerata dalla legge come produttiva di effetti stupefacenti giuridicamente rilevanti. Va, poi, osservato che le Sezioni Unite (Sez.U, n.12348 del 19/12/2019, dep.16/04/2020, Caruso Rv.278624), hanno affermato i seguenti principi di diritto: non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all'uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto; il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente.
Le Sezioni Unite hanno, dunque, escluso dal perimetro della tipicità la coltivazione svolta in forma "domestica", ossia quella che, in relazione agli indici del caso concreto (quali, ad esempio, la rudimentalità delle tecniche, l'esiguità del numero di piantine, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, l'assenza di ulteriori indici indicativi di uno stabile inserimento nel mercato degli stupefacenti), appare destinata a produrre sostanza stupefacente destinata all'uso esclusivamente personale del coltivatore. Secondo le Sezioni Unite "l'irrilevanza penale della coltivazione di minime dimensioni, finalizzata esclusivamente al consumo personale, deve (...) essere ancorata, non alla sua assimilazione alla detenzione e al regime giuridico di quest'ultima, ma, più linearmente, alla sua non riconducibilità alla definizione di coltivazione come attività penalmente rilevante; dandosi, così, un'interpretazione restrittiva della fattispecie penale".
Sotto il profilo dell'offensività dell'attività di coltivazione, le Sezioni Unite hanno, poi, precisato che "il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, essendo sufficiente la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e produrre sostanza stupefacente. E per coltivazione dovrà intendersi l'attività svolta dall'agente in ogni fase dello sviluppo della pianta, dalla semina fino al raccolto".
La motivazione del Tribunale è corretta, congrua e non manifestamente illogica e, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità, nonché in linea con il suesposto principio di diritto. Del pari congrua ed immune da vizi logici è la motivazione relativa alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di detenzione e cessione di sostanza stupefacente (capo b dell'imputazione provvisoria). Il Tribunale ha rimarcato lo stretto nesso cronologico tra i contatti dei coindagati ed il rinvenimento e sequestro della sostanza stupefacente(quasi 40 kg di marijuana) nelle due autovetture che uscivano in rapida frequenza dai locali della società cooperativa ove si attuava l'illecita coltivazione, nonché la presenza all'interno del locale adibito ad ufficio del ricorrente di una significativa quantità di sostanza stupefacente coincidente, per tipologia e modalità di conservazione con quella presente negli altri locali e con quella oggetto di cessione; circostanze tutte che, complessivamente valutate, sono state ritenute dimostrative, a livello di gravità indiziaria, dell'esistenza di un accordo da parte degli indagati nell'attività di coltivazione e nella successiva cessione della sostanza stupefacente .
Le censure che il ricorrente svolge attengono alla ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito e, quindi, sono meramente in fatto e, come tali, non deducibili in sede di legittimità.
3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.Il Tribunale ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria relativamente alla contestata circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990, rimarcando come la sostanza stupefacente del tipo marijuana sequestrata, del peso complessivo di Kg 39,755 circa, aveva un principio attivo superiore a quello consentito, dalla legge, e che le migliaia di piante di marijuana presenti nelle serre avevano un THC pari a circa il 12%; era, quindi, evidente il superamento del valore-soglia di 2 Kg individuato dalla giurisprudenza di legittimità, con riferimento alle cd droghe leggere, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dell'ingente quantità (cfr Sezioni Unite n. 14722 del 30/01/2020, Rv 279005). Il ricorrente, neppure confrontandosi criticamente con tali argomentazioni, propone una censura orientata ad un non consentito riesame delle risultanze istruttorie.
4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. È opportuno muovere dal principio secondo il quale il giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari è censurabile in sede di legittimità soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme o nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, rilevabili dal testo del provvedimento impugnato, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez.F,n.47748 del 11/08/2014, Rv.261400;
Sez. 1, n. 795 del 06/02/1996, Rv.204014; Sez.1,n.1769 del 23/03/1995, Rv.201177). Nella specie, il Tribunale ha ritenuto sussistente un concreto ed attuale pericolo di reiterazione criminosa, richiamando le modalità della condotta, ed in particolare le modalità professionali con le quali era stata attuata l'attività di coltivazione nonché la disponibilità di clientela interessata all'acquisto di ingenti quantitativi della sostanza stupefacente, quali elementi dimostrativi della pericolosità sociale dell'indagato ed il suo inserimento in un allarmante circuito di narcotraffico.
Il ricorrente a fronte di tali argomentazioni, congrue e non manifestamente illogiche e che si sottraggono al sindacato di legittimità, propone una censura meramente contestativa e si dilunga in considerazioni in punto di fatto, che non possono trovare ingresso in sede di legittimità.
5. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
6. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Can