Sentenza — n. 30289/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. del 30/09/2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro applicava a Gega Alibert la pena concordata in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. n. 309/1990 (perché deteneva illecitamente sostanza stupefacente del tipo cocaina, contenente mg 41085 di principio attivo, dal quale si potevano ottenere 306,7 dosi medie giornaliere), disponendo, altresì, l'espulsione dell'imputato ai sensi dell'art. 86 d.P.R. n. 309/1990.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod.proc.pen, art. 73, comma 1 d.P.R. n. 309/1990, art. 86 d.P.R. n. 309/1990, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30289/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Gega Alibert, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione dell'art. 86 d.P.R n. 309/1990, lamentando che il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto l'espulsione dell'imputato in via automatica, senza alcuna preventiva verifica della sussistenza in concreto della pericolosità sociale dello stesso; anzi, la concessione delle circostanze attenuanti generiche, l'incensuratezza dell'imputato, il suo comportamento processuale, l'ammissione di responsabilità e le circostanze e modalità del reato, erano tutti elementi che escludevano la sussistenza della pericolosità sociale in capo al Gega.
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seguente Luana SENTENZA sul ricorso proposto da: Gega Alibert, nato in Albania il 06/11/1999 avverso la sentenza del 30/09/2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. del 30/09/2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro applicava a Gega Alibert la pena concordata in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. n. 309/1990 (perché deteneva illecitamente sostanza stupefacente del tipo cocaina, contenente mg 41085 di principio attivo, dal quale si potevano ottenere 306,7 dosi medie giornaliere), disponendo, altresì, l'espulsione dell'imputato ai sensi dell'art. 86 d.P.R. n. 309/1990.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Gega Alibert, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione dell'art. 86 d.P.R n. 309/1990, lamentando che il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto l'espulsione dell'imputato in via automatica, senza alcuna preventiva verifica della sussistenza in concreto della pericolosità sociale dello stesso; anzi, la concessione delle circostanze attenuanti generiche, l'incensuratezza dell'imputato, il suo comportamento processuale, l'ammissione di responsabilità e le circostanze e modalità del reato, erano tutti elementi che escludevano la sussistenza della pericolosità sociale in capo al Gega.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via preliminare, va rilevato che, in tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell'accordo delle parti _(Sez. U, n.21368 del 26/09/2019, dep.17/07/2020, Rv.279348 - 01, che ha affermato il principio secondo cui la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen.; in motivazione si è osservato che: "se la sentenza dispone una misura di sicurezza, sulla quale non è intervenuto accordo tra le parti, la statuizione relativa - che richiede accertamenti circa i previsti presupposti giustificativi e una pertinente motivazione che non ripete quella tipica della sentenza di "patteggiamento", ed è inappellabile, alla luce del disposto dell'art. 448, comma 2, cod. proc. pen. - è impugnabile, per coerenza dello sviluppo del ragionamento giuridico non disgiunto da esigenze di tenuta del sistema secondo postulati di unitarietà e completezza, con ricorso per cassazione anche per vizio della motivazione, ex art. 606, comma 1, cod. proc. pen".).
2. Tanto premesso, il ricorso è fondato. In sede di applicazione della misura di sicurezza personale dell' espulsione dello straniero dal territorio dello Stato a pena espiata, prevista dall'art. 86, primo comma, d.P.R. n. 309 del 1990 per i reati ivi indicati, il giudice di merito deve effettuare, anche con la sentenza di "patteggiamento", in virtù della statuizione contenuta nella sentenza n. 58 del 1995 della Corte costituzionale, un previo e motivato accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale dello straniero (tra le altre, Sez. 4, n. 42317 del 08/06/2004, Kola, Rv. 231006;
Sez.6,n.34438 del 12/06/2006, Rv. 235063 - 01; Sez.2, 28614 del 02/07/2009,Rv.244882 - 01). Va ricordato che trattasi di accertamento che deve essere condotto innanzitutto in sede di cognizione e solo successivamente in sede di esecuzione (cfr. sez. F n. 34978 del 13/08/2015, PG in proc. Totili e altro, Rv. 264576; sez. 3 n. 30493 del 24/06/2015, PG, Taulla, Rv. 264804; n. 19530 del 04/02/2015, PG in proc. Rahmoune, Rv. 263637; Sez. 4 n. 24427 del 20/04/2018, PG in proc. Er Radi, Rv. 273743). La motivazione della sentenza impugnata sul punto risulta del tutto silente, non contenendo alcuna argomentata valutazione in ordine alla sussistenza in concreto della pericolosità sociale del Gega, quale presupposto per l'applicazione della disposta espulsione ai sensi dell'art. 86 d.P.R. n. 309/1990.
3. Risulta, pertanto, integrato il vizio motivazionale dedotto ed a tale rilievo consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'ordine di espulsione con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Pesaro.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'ordine di espulsione e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Pesaro. Così deciso il 20/04/2021 Il Consiglier