Sentenza — n. 30288/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 1.10.2020, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria rigettava la richiesta di riesame proposta da Massimiliano Morello avverso l'ordinanza emessa dal g.i.p. presso il medesimo Tribunale in data 21.7.2020, con la quale era stata applicata nel confronti del predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari. 1.1. Il provvedimento restrittivo era stato, in particolare, emesso nell'ambito di indagini condotte nei confronti del Morello, unitamente ad altri soggetti, in relazione ad un capo d'incolpazione che evocava le ipotesi di cui agli artt. 416 c.p. ed 8 d.lgs. n. 74/2000, per essere stato l'odierno ricorrente, unitamente ad altri soggetti, parte di un sodalizio criminale dedito alla formazione di falsa documentazione fiscalmente rilevante, attestante prestazioni medico sanitarie in realtà mai effettuate, che veniva consegnata, previo corrispettivo pari al 30% delle imposte fraudolentemente evase (per un importo complessivamente accertato di oltre 360.000 euro), ad almeno 148 contribuenti, consentendo loro di ottenere rimborsi fiscali non dovuti e, per tale via, di conseguire un illecito risparmio fiscale. 1.2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 416 c.p, art. 274 cod. proc. pen, art. 311 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30288/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ciò, in particolar modo, tenendo conto della circostanza che l'operatività dell'ipotizzato sodalizio criminoso risale ad epoca antecedente all'anno 2013 e che risulterebbe l'assenza di qualsivoglia contatto del ricorrente con i coindagati sin dal 2017. In tale prospettiva, venuto a mancare il contesto associativo di riferimento, in assenza di qualsiasi interazione del Morello con gli altri presunti sodali, avrebbe dovuto dovrebbe riconoscersi l'insussistenza delle esigenze cautelari del caso di specie.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MORELLO MASSIMILIANO nato a REGGIO CALABRIA il 26/04/1976 avverso l'ordinanza del 01/10/2020 del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO BERNAZZANI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso udito il difensore presente avv. PIERLUIGI COLLURA in sostituzione dell'avv. LUCA CIANFERONI, il quale si riporta ai motivi insistendo per l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 1.10.2020, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria rigettava la richiesta di riesame proposta da Massimiliano Morello avverso l'ordinanza emessa dal g.i.p. presso il medesimo Tribunale in data 21.7.2020, con la quale era stata applicata nel confronti del predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari. 1.1. Il provvedimento restrittivo era stato, in particolare, emesso nell'ambito di indagini condotte nei confronti del Morello, unitamente ad altri soggetti, in relazione ad un capo d'incolpazione che evocava le ipotesi di cui agli artt. 416 c.p. ed 8 d.lgs. n. 74/2000, per essere stato l'odierno ricorrente, unitamente ad altri soggetti, parte di un sodalizio criminale dedito alla formazione di falsa documentazione fiscalmente rilevante, attestante prestazioni medico sanitarie in realtà mai effettuate, che veniva consegnata, previo corrispettivo pari al 30% delle imposte fraudolentemente evase (per un importo complessivamente accertato di oltre 360.000 euro), ad almeno 148 contribuenti, consentendo loro di ottenere rimborsi fiscali non dovuti e, per tale via, di conseguire un illecito risparmio fiscale. 1.2.
Quanto alla composizione soggettiva del sodalizio, l'ordinanza del tribunale, confermativa di quella genetica, evidenziava come l'attività d'indagine avesse consentito di identificare alcuni soggetti, ed in particolare Amaretti Eduardo, consulente del lavoro affiliato ai servizio C.A.F. UNSIC, quale addetto alla predisposizione delle dichiarazioni dei redditi dei vari contribuenti interessati ed alla formazione della falsa documentazione relativa alle spese mediche; Spanò Maria Vittorio, il cui compito era quello di inoltrare le dichiarazioni infedeli ricevute dall'Amaretti all'A.F.; infine, l'odierno ricorrente, dipendente della società I.F.M.- Industrial Food Mense, operante all'interno della Hitachi Rail Italy di Reggio Calabria, con ruolo di procacciatore di clienti interessati ad usufruire degli indebiti risparmi di imposta, nonché di intermediario fra costoro e l'Amaretti, reso possibile dalla circostanza che gran parte dei soggetti utilizzatori delle fatture false erano dipendenti della Hitachi Rail Itali e di ditte a questa collegate. 1.3.
In tale prospettiva, sotto il profilo della sussistenza dei requisiti di gravità indiziaria a carico del Morello, l'ordinanza del riesame ha valorizzato le risultanze scaturenti dal rinvenimento, presso il posto di lavoro e la stessa abitazione del predetto indagato, di varia documentazione fiscale relativa a soggetti terzi, fra cui diverse dichiarazioni dei redditi materialmente elaborate dall'Amaretti, nonché, dalla corrispondenza telematica rinvenuta all'interno del pc in uso allo stesso, evidenziante l'esistenza di un diretto collegamento con l'Amaretti in relazione alla posizione tributaria di terzi (cfr., in particolare, la mail contenente un prospetto allegato con nominativi, importi ed altri dati relativi ai vari contribuenti, con indicazione della percentuale del 30%; prospetto, fra l'altro, identico per forma e tipologia a quelli rinvenuti presso lo stesso Amaretti).
A corroborare l'esistenza di uno stabile accordo fra i tre protagonisti del procedimento soccorrevano, infine, secondo il tribunale reggino, i tabulati del traffico telefonico generato nel periodo compreso fra il gennaio 2016 e il 10.10.2018, attestante i plurimi contatti intercorsi fra gli indagati, nonché gli esiti di altre attività di osservazione e controllo di p.g. 1.4. In punto di esigenze cautelari, il tribunale ravvisava sia il pericolo di reiterazione di condotte del medesimo tipo di quelle poste in essere dal ricorrente, sia il pericolo di inquinamento probatorio.
Rilevava in tal senso che il numero dei contribuenti coinvolti - in numero di oltre 700, alla luce dell'elenco ricavato dalla documentazione rinvenuta presso gli indagati - era sintomatico di una vasta e capillare operatività del sodalizio, risalente ad epoca anteriore al 2013, e che tale platea di contribuenti «potrebbe continuare ad avere bisogno dei servizi offerti dal sodalizio», evenienza ritenuta possibile in caso di applicazione di misure cautelari più blande.
2. Avverso il provvedimento de quo ha proposto ricorso il Monacelli, tramite il proprio difensore di fiducia, avv. Luca Cianferoni. 2.1. Con l'unico motivo di ricorso si deduce, in particolare, la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari. In tale prospettiva, la difesa del ricorrente evidenzia che l'ordinanza impugnata, dopo aver profuso particolare sforzo argomentativo nell'analisi del complesso indiziarlo ritenuto idoneo a sorreggere l'ipotesi accusatoria, è incorsa nella denunciata violazione di legge nell'affrontare il profilo concernente la sussistenza delle esigenze cautelari, affermando la configurabilità del pericolo di inquinamento probatorio e di quello di reiterazione criminosa in maniera apodittica e scevra da specifiche argomentazioni sul punto; in particolare, si censura la valutazione del Tribunale laddove ha ritenuto integrato il pericolo di reiterazione criminosa trascurando la necessità di accertare il requisito della attualità del pericolo stesso, che esige, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, una valutazione prognostica sulla probabilità di condotte reiterative che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti contestati. 2.2.
Ciò, in particolar modo, tenendo conto della circostanza che l'operatività dell'ipotizzato sodalizio criminoso risale ad epoca antecedente all'anno 2013 e che risulterebbe l'assenza di qualsivoglia contatto del ricorrente con i coindagati sin dal 2017. In tale prospettiva, venuto a mancare il contesto associativo di riferimento, in assenza di qualsiasi interazione del Morello con gli altri presunti sodali, avrebbe dovuto dovrebbe riconoscersi l'insussistenza delle esigenze cautelari del caso di specie.
3. La difesa ha, altresì, depositato in udienza motivi nuovi ex art. 311 cod. proc. pen., ad ulteriore illustrazione della censura già formulata, sottolineando la mancanza di attualità della condotta associativa, attesa la mancata dimostrazione di contatti fra i coindagati dal 2017 e, quindi, non permanendo la situazione di fatto che ha reso possibile o agevolato la commissione del delitto per il quale si procede; dato completamente trascurato dal Tribunale. Infine, con riferimento al pericolo di inquinamento probatorio, la difesa ricorrente rileva come il Tribunale cautelare non abbia in alcun modo individuato e dato conto degli elementi da cui desumere tale pericolo, del resto da escludersi in ragione del fatto che il quadro probatorio risulta completo e già totalmente acquisito al patrimonio processuale.
4. Con requisitoria scritta, il P.G. ha richiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione. Ai fini della decisione mette conto rilevare che il tribunale ha sottolineato come l'operatività del sodalizio criminoso i . secondo la prospettazione di accusa, risalisse ad epoca antecedente al 2013 (circostanza emersa attraverso la consultazione della banca dati Serpico-A.T., da cui si evinceva che molti dei contribuenti individuati avevano indicato anche per le annualità ormai cadute in prescrizione nelle proprie dichiarazioni fiscali importi per spese sanitarie talmente elevati da risultare incompatibili con i propri redditi) ed ha, quindi, evidenziato che il numero dei contribuenti coinvolti «è sintomatico di una vasta e capillare operatività» del medesimo sodalizio, la cui effettiva estensione era corroborata dal rilievo che l'elenco delle persone ricavato dalla documentazione rinvenuta presso i sodali si componeva, in realtà, di oltre 700 contribuenti, per la maggior parte dei quali non erano state esibite o rinvenute le fatture (circostanza, questa, ritenuta dal tribunale «ragionevolmente spiegabile con la consapevolezza da parte dei contribuenti più scaltri di andare incontro ad inevitabili conseguenze laddove avessero esibito fatture o documentazione»).
In tale prospettiva, la misura domiciliare è stata ritenuta dal tribunale del riesame adeguata, in un «quadro cautelare così marcato» al fine di «limitare la comunicazione tra gli stessi sodali e con la platea di contribuenti che potrebbe continuare ad avere bisogno degli illeciti servigi offerti dal sodalizio, eventualità ben possibile laddove venissero applicate misure caute/ari più blande».
2. Tale risultando il compendio motivazionale offerto dal riesame sul punto oggetto di censura, va osservato, sul piano dei principi applicabili alla fattispecie in esame, che la più recente giurisprudenza di legittimità, in tema di attualità delle esigenze cautelari, superando un indirizzo interpretativo sviluppatosi all'indomani delle modifiche introdotte dalla legge n. 47 del 2015, ed imperniato sulla necessaria dimostrazione di "occasioni prossime favorevoli" alla reiterazione di condotte delittuose, ha fissato il principio secondo cui «in tema di presupposti per l'applicazione delle misure caute/ari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare» (così da ultimo Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122).
Nello stesso senso (cfr., fra le altre, Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242), si è ritenuto che, «in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte re iterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizza tive della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio- ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza»).
In altri termini, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato richiede una valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto, fondata m.23' sulla permanenza dello stato di pericolosità personale dell'indagato dal momento di consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare, desumibile dall'analisi soggettiva della sua personalità, sia sulla presenza di condizioni oggettive ed "esterne" all'accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto - quali le sue concrete condizioni di vita in assenza di cautele - che possano attivarne la latente pericolosità, favorendo la recidiva.
Ne consegue che il pericolo di reiterazione è attuale ogni volta in cui sussista un pericolo di recidiva prossimo all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non imminente. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice)». (Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Rv. 268977 - 01).3. In tale ottica interpretativa, deve rilevarsi che l'ordinanza impugnata, sotto il profilo del pericolo di reiterazione criminosa presenta una motivazione generica e che non risulta in linea con gli illustrati principi, con specifico riguardo agli indici di "attualizzazione" della pericolosità, in quanto la decisione del tribunale si limita a fondare sostanzialmente il pericolo di reiterazione sull'ampiezza del numero di contribuenti che avrebbero utilizzato a fini fiscali falsa documentazione attestante spese non sostenute (pur rilevando che si tratta di ipotesi al più prescritte, in quanto riferite ad annualità ancor più risalenti rispetto a quelle contestate) e sul rilievo che la platea dei contribuenti, pur a distanza di diversi anni dai fatti contestati, «potrebbe continuare ad avere bisogno degli illeciti servizi offerti dal sodalizio» in caso di mancata applicazione della misura domiciliare.
Si prospetta, dunque, un pericolo in termini meramente (ed insufficientemente) possibilistici, eventuali e, in definitiva, astratti, per giunta senza avere riguardo al fatto che le condotte per cui si procede risalgono agli anni 2014-2016, posto che gli accertamenti effettuati riguardano dichiarazioni fiscali relative agli anni d'imposta 2013-2014 (mod. 730 2014/2015) e potendo, al più, desumersi una protrazione delle attività illecite sino al 2016 (avuto riguardo al rilievo, contenuto nell'ordinanza in esame, che le stesse dichiarazioni dei redditi dei sodali erano risultate, per gli anni dal 2013 al 2016, aver portato in detrazione spese mediche per importi "esorbitanti", in modo sovrapponibile a quelle dei vari "clienti" del gruppo), mentre gli stessi contatti fra gli indagati secondo il tenore dell'ordinanza impugnata, risultano rilevati non oltre il 2018.
Manca, dunque, nel tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, l'individuazione di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare, sia attraverso l'analisi soggettiva della personalità dell'indagato, sia mediante la positiva individuazione delle condizioni oggettive ed "esterne" — ove, ad esempio, persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato (Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Rv. 267785), con conseguente obbligo del giudice di motivare puntualmente al riguardo (Sez.
3. n. 6284 del 16/01/2019, Rv. 274861) - che, come richiesto dall'orientamento summenzionato, abbiano la capacità di attivare la latente pericolosità del medesimo, in modo da fondare una valutazione prognostica sul pericolo di recidivanza di elementi non ipotetici, ma reali, dai quali si possa dedurre, pur nella evidenziata distanza temporale dei fatti rispetto all'emissione della misura, una "concreta" probabilità di reiterazione criminosa, ossia di un pericolo "prossimo" all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non "imminente".4. Nella medesima prospettiva, con riferimento al pericolo di inquinamento probatorio parimenti ritenuto sussistente dalla impugnata ordinanza, occorre rilevare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, richiesto dall'art. 274, lett. a), cod. proc. pen., per l'applicazione delle stesse, deve essere concreto e va identificato in tutte quelle situazioni dalle quali sia possibile desumere, secondo la regola dell' "id quod plerumque accidit", che l'indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti (Sez. 6, n. 29477 del 23/03/2017, Rv. 270561 - 01); tale pericolo deve essere ancorato a comportamenti concreti dell'interessato e va, conseguentemente, escluso qualora l'indagato non abbia tenuto, per un protratto lasso temporale dal momento della conoscenza delle indagini, alcuna condotta volta a pregiudicare l'integrità o la genuinità della prova (Sez. 2, n. 31340 del 16/05/2017, Rv. 270670 - 01).
Nella specie, il tribunale ha accennato al pericolo di inquinamento probatorio in modo del tutto generico ed aspecifico, se non apodittico, non avendo operato alcun cenno alle circostanze di fatto ed agli eventuali comportamenti che dovrebbero fondare la situazione di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione e la genuinità delle fonti di prova, a fortiori indispensabile in considerazione dell'ampia gamma di elementi probatori definitivamente acquisiti, doviziosamente illustrata nel corpo dello stesso provvedimento. 6 La motivazione sugli illustrati profili cautelari è, pertanto, affetta dai vizi sopra illustrati, determinanti l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
P.Q. M. La Corte annulla l'ordi