Sentenza — n. 30286/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza adottata in data 23 dicembre 2020, e depositata in data 14 gennaio 2021, il Tribunale di Milano, pronunciando in sede di riesame ex art. 324 cod. proc. pen., per quanto interessa in questa sede, ha confermato il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di 71 ( Milano nei confronti di Tiziana Francesca Giudici nelle parti in cui aveva assoggetto a sequestro preventivo l'intero capitale sociale delle società "Erus Service s.r.l." e "Green Life s.r.l.", a fini impeditivi ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen., nonché la somma di 60.231,3 euro, a fini di confisca quale profitto del reato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 324 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30286/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ben diversa, in effetti, è la nozione di gravi indizi di colpevolezza, elemento indefettibile per l'applicazione di una misura cautelare personale, da quella di fumus commissi delicti, costituente presupposto per l'adozione di una misura cautelare reale. In proposito, può innanzitutto evidenziarsi come, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, ai fini della verifica delle condizioni di legittimità del sequestro preventivo, il tribunale del riesame e la Corte di cassazione debbono limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (così Sez.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Giudici Tiziana Francesca, nata a Bollate il 25/10/1972 avverso l'ordinanza in data 23/12/2020 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha chiesto rigettarsi il ricorso; letta la memoria presentata nell'interesse della ricorrente dagli avvocati Marco Mainetti e Simona Bettiati, di replica alle conclusioni del Procuratore generale e di riproposizione della richiesta di accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza adottata in data 23 dicembre 2020, e depositata in data 14 gennaio 2021, il Tribunale di Milano, pronunciando in sede di riesame ex art. 324 cod. proc. pen., per quanto interessa in questa sede, ha confermato il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di 71 ( Milano nei confronti di Tiziana Francesca Giudici nelle parti in cui aveva assoggetto a sequestro preventivo l'intero capitale sociale delle società "Erus Service s.r.l." e "Green Life s.r.l.", a fini impeditivi ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen., nonché la somma di 60.231,3 euro, a fini di confisca quale profitto del reato.
I reati per i quali è stata disposta la misura nei confronti di Tiziana Francesca Giudici sono quelli di cui agli artt. 81, primo comma, e 452-quaterdecies, primo comma, cod. pen., nonché 256, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 152 del 2006, commessi fino al 7 ottobre 2019. Segnatamente, si assume che la precisata indagata, in qualità di amministratore unico della "Erus Service s.r.l." e legale rappresentante della "Green Life s.r.l." avrebbe partecipato ad un'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti consentendo agli altri indagati di svolgere una abusiva gestione di rifiuti attraverso la "Erus Ambiente s.r.l.".
In particolare, la donna avrebbe consentito l'utilizzo dell'autorizzazione provinciale rilasciata alla "Erus Service s.r.l.", e, quindi non riferibile alla "Erus Ambiente s.r.l.", ai gestori di quest'ultima società, così da mettere a disposizione di costoro un titolo apparentemente valido ed efficace da esibire ai produttori iniziali dei rifiuti, per acquisire la detenzione degli scarti per finalità di recupero quasi sempre solo fittizie.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe Francesca Tiziana Giudici, con atto sottoscritto dagli avvocati Marco Mainetti e Simona Bettiati, articolando due motivi, preceduti da un'amplissima premessa. 2.1. Nella premessa, si richiamano i principi giurisprudenziali applicabili in materia di giudicato cautelare (si citano Sez. 6, n. 23295 del 17/03/2015, e Sez. 6, n. 26354 del 21/05/2019) e si riporta una sintesi dell'evoluzione del procedimento. Nell'esposizione relativa allo svolgimento delle indagini fino all'adozione del provvedimento genetico del sequestro in atto, si rappresenta, in primo luogo, che, secondo quanto ipotizzato nel provvedimento di sequestro, la condotta illecita sarebbe stata realizzata tra il 22 maggio 2019, data in cui la ricorrente cedeva l'azienda della "Erus Service s.r.l." alla "Erus Ambiente s.r.l." e concedeva inoltre a quest'ultima in locazione l'immobile su cui era insediato l'impianto di smaltimento, ed il 7 ottobre 2019, data del sequestro dell'impianto.
Si segnala, poi, che, in relazione a questa condotta, il G.i.p., in data 30 settembre 2020, aveva rigettato la richiesta di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di Francesca Tiziana Giudici, a differenza di quanto disposto nei confronti di altri indagati, e nulla aveva disposto con riferimento alla richiesta di applicazione di misure cautelari reali. Si evidenzia, quindi, che meno di due mesi dopo, il medesimo G.i.p., con ordinanza cautelare del 24 novembre 2020, affermava la 2 ffi sopravvenienza di «ulteriori elementi indizianti» a carico della donna, siccome rilevabili da un'informativa della polizia giudiziaria del 13 novembre 2020, ed emetteva ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari, poi dichiarata inefficace dal Tribunale del riesame per la mancata allegazione della precisata informativa, nonché decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto sia i beni attualmente sottoposti a vincolo, sia ulteriori somme di denaro.
Nell'esposizione delle vicende relative al giudizio di riesame, si evidenzia, innanzitutto, che già in occasione della proposizione dei pertinenti motivi, si era rappresentato come gli elementi ritenuti nuovi dal G.i.p. in data 24 novembre 2020 fossero in realtà già tutti presenti agli atti al momento dell'adozione della originaria ordinanza di rigetto, e come, quindi, la successiva ordinanza di accoglimento fosse stata emessa in violazione del divieto di bis in idem. Si segnala, in particolare, che, in quella sede, si era rilevato come gli asseriti elementi di novità, indicati nelle pagine da 6 a 8 dell'ordinanza del 24 novembre 2020, fossero costituiti da dati già ritenuti "neutri" nell'originario provvedimento di rigetto, quali quelli concernenti i pagamenti dei canoni da "Erus Ambiente s.r.l." alle società della ricorrente, o i rapporti negoziali sottostanti.
Si sottolinea, poi, che il Tribunale, nell'escludere la violazione del divieto di bis in idem, ha indicato due elementi ritenuti nuove acquisizioni: le dichiarazioni rese a sommarie informazioni testimoniali della madre dell'odierna ricorrente e alcuni appunti rinvenuti sull'agenda sequestrata a Luciano Foti, direttore tecnico e responsabile degli approvvigionamenti della "Erus Ambiente s.r.l.". 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo al mancato riconoscimento della preclusione da giudicato cautelare.
Si deduce che illegittimamente l'ordinanza impugnata ha ravvisato la sopravvenienza di due elementi indiziari nuovi rispetto a quelli già valutati con esito di rigetto delle richieste cautelari del Pubblico Ministero. Si segnala, precisamente, che:
a) le dichiarazioni rese a sommarie informazioni testimoniali della madre dell'odierna ricorrente erano state già trasmesse al G.i.p. in allegato alla comunicazione della notizia di reato su cui si fondava l'originaria richiesta cautelare del 20 agosto 2020;
b) gli appunti sull'agenda di Luciano Foti sono di contenuto generico e comunque inidonei a superare il giudicato cautelare, perché nessun nuovo contenuto indiziante aggiungono sotto il profilo della correlazione tra la cosa oggetto di sequestro e l'ipotesi astratta di reato per cui si procede. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla inesistenza o mera apparenza della motivazione nella parte in cui è stata esclusa la sussistenza del vincolo da giudicato cautelare.Si deduce che il Tribunale non ha in alcun modo spiegato perché i due elementi qualificati come «nuovi» sono da ritenersi "nuovi" sotto il profilo dell'attitudine indiziante, anche avendo riguardo al quadro fattuale già valutato in occasione della decisione di rigetto. Sarebbe stato infatti necessario precisare in che modo i pretesi elementi di novità incidano sul significato e sulla concludenza delle acquisizioni già presenti e valutate in occasione del provvedimento di rigetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito precisate.
2. Le censure esposte nei due motivi, tra loro strettamente connesse, deducono la violazione del vincolo derivante da un precedente giudicato cautelare.
3. Deve innanzitutto escludersi che, nella specie, sussista una preclusione derivante da precedente pronuncia di rigetto relativa alla richiesta di applicazione di misura cautelare reale. Invero, dagli atti presenti al fascicolo, e consultabili dal giudice trattandosi di questione processuale, risulta che, nell'ambito del procedimento nei confronti, tra gli altri, di Tiziana Francesca Giudici per i reati di cui agli artt. 81, primo comma, e 452-quaterdecies, primo comma, cod. pen., nonché 256, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 152 del 2006, commessi fino al 7 ottobre 2019, il primo provvedimento relativo una richiesta di sequestro preventivo del capitale sociale delle società "Erus Service s.r.l." e "Green Life s.r.l.", a fini impeditivi ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen., nonché di somme di denaro, a fini di confisca quale profitto del reato, è quello emesso dal G.i.p. del Tribunale di Milano in data 24 novembre 2020, poi confermato dall'ordinanza impugnata in questa sede.
Occorre rilevare, infatti, che il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Milano emesso in data 30 settembre 2020, richiamato nel ricorso a fondamento della censura della violazione della preclusione da giudicato cautelare, ha solo rigettato la richiesta di applicazione di misura cautelare personale nei confronti dell'odierna ricorrente, ma nulla ha deciso in ordine a richieste di sequestro preventivo nei confronti della medesima.
4. Deve poi escludersi che la preclusione da giudicato cautelare, ostativa all'applicazione del sequestro preventivo, possa discendere di per sé dalla decisione di rigetto della richiesta di applicazione di misura coercitiva personale per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non più impugnabile.Invero, l'affermazione di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza per un determinato reato non risulta idonea a costituire ostacolo, in via generale ed automatica, all'adozione di una misura cautelare reale nei confronti della medesima persona e per il medesimo reato.
Ben diversa, in effetti, è la nozione di gravi indizi di colpevolezza, elemento indefettibile per l'applicazione di una misura cautelare personale, da quella di fumus commissi delicti, costituente presupposto per l'adozione di una misura cautelare reale. In proposito, può innanzitutto evidenziarsi come, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, ai fini della verifica delle condizioni di legittimità del sequestro preventivo, il tribunale del riesame e la Corte di cassazione debbono limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (così Sez.
U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840- 01, e Sez. U, n. 4 del 25/03/1993, Gifuni, Rv. 193117-01). Va inoltre rilevato che costituisce principio ampiamente condiviso quello secondo cui, in tema di sequestro preventivo, la valutazione di insussistenza del presupposto del fumus commissi delicti può legittimamente tener conto del provvedimento di annullamento dell'ordinanza dispositiva della misura cautelare personale solo se l'esclusione dei gravi indizi di colpevolezza sia fondata su una motivazione incompatibile con la stessa astratta configurabilità della fattispecie criminosa che costituisce requisito essenziale per l'applicabilità della misura cautelare reale (cfr., tra le tante:
Sez. 6, n. 20839 del 07/02/2018, Bagalà, Rv. 272954-01; Sez. 5, n. 21525 del 08/02/2018, Sabatini, Rv. 273127-01; Sez. 2, n. 22207 del 29/04/2014, Ianì, Rv. 259758-01). Appare utile aggiungere, ancora, che, nella medesima prospettiva, si è anche specificamente affermato che, in tema di giudicato cautelare, la revoca di una misura cautelare personale non ha immediato effetto caducatorio su eventuali misure reali disposte nel medesimo procedimento, essendo differenti i diritti presi in considerazione nelle due cautele e le esigenze processuali che le stesse mirano a soddisfare (Sez. 3, n. 13119 del 13/02/2018, Crimi, Rv. 272514-01).
Di conseguenza, nell'ipotesi di giudicato cautelare che esclude la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per un determinato reato, deve ritenersi ammissibile l'adozione di un provvedimento di sequestro preventivo nei confronti della medesima persona e per il medesimo reato anche sulla base degli stessi elementi già valutati ai fini della decisione in tema di cautela personale, salvo che la relativa pronuncia non più impugnabile esponga una motivazione incompatibile con la stessa configurabilità della fattispecie criminosa costituente il presupposto di applicazione della misura reale.5.
Nella specie, da un lato non vi è stato alcun precedente diniego di applicazione di misura cautelare reale nei confronti della ricorrente, e, dall'altro, non risulta, né è allegato, che l'ordinanza di rigetto della richiesta di misura cautelare personale non impugnata abbia esposto una motivazione incompatibile con la stessa configurabilità della fattispecie criminosa costituente il presupposto di applicazione del sequestro preventivo. Inoltre, il provvedimento impugnato in questa sede ha specificamente e compiutamente spiegato perché deve ritenersi ravvisabile il fumus commissi delicti nonostante la precedente decisione di rigetto della misura cautelare personale.
In proposito, il Tribunale ha innanzitutto premesso che, in tema di sequestro preventivo non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, essendo sufficiente il fumus commissi delicti. Il medesimo Tribunale, poi, ha illustrato le ragioni per cui deve ritenersi sia la configurabilità del reato di cui all'art. 452-quaterdecies, primo comma, cod. pen., sia il fumus del concorso della ricorrente in tale reato. In particolare, l'ordinanza impugnata rappresenta che la ricorrente ha consentito l'utilizzo dell'autorizzazione provinciale rilasciata alla "Erus Service s.r.l.", delle cui quote era titolare, ai gestori della "Erus Ambiente s.r.l.", ponendo a disposizione di costoro un titolo apparentemente valido ed efficace da esibire ai produttori iniziali dei rifiuti, per acquisire la detenzione di questi materiali per finalità di recupero quasi sempre solo fittizie; ciò, sebbene la medesima ricorrente avesse preso consapevolezza che le attività di trattamento dei rifiuti erano svolte in modo evidentemente difforme dall'autorizzazione.
A fondamento di questa conclusione, il Giudice del riesame richiama espressamente anche elementi non valutati dalla decisione di rigetto della richiesta di misura cautelare nei confronti dell'odierna ricorrente, e però apprezzati dal provvedimento che ha disposto il sequestro, ossia: -) le dichiarazioni rese a sommarie informazioni testimoniali dalla madre dell'indagata, già acquisite agli atti all'epoca della decisione di rigetto della richiesta di misura cautelare nei confronti dell'odierna ricorrente, ma non valutate dal G.i.p.; -) gli appunti rinvenuti sull'agenda sequestrata al concorrente Luciano Foti, direttore tecnico e responsabile degli approvvigionamenti della "Erus Ambiente s.r.l.", dopo il rigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare personale nei confronti dell'odierna ricorrente.
Può quindi escludersi che il provvedimento che ha disposto il sequestro preventivo, e che è stato in gran parte confermato dall'ordinanza impugnata, sia incorso nella violazione della preclusione nascente da giudicato cautelare.
6. La complessiva infondatezza dei motivi impone il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna