Sentenza — n. 30285/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAProcuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia 2. Shtogaj Nard, nato in Albania il 10/11/1982 nel procedimento nei confronti di Shtogaj Nard, sopra generalizzato avverso la sentenza in data 15/10/2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa declaratoria della pena accessoria, con conseguente imposizione dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni di Shtogaj Nard, e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di quest'ultimo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 29 cod. pen; Sentenza — n. 30285/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il problema sorge in ragione del limite posto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., secondo il quale il ricorso per cassazione può essere proposto avverso una sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Ai fini della soluzione della questione, una premessa fondamentale è costituita dall'elaborazione della recente giurisprudenza delle Sezioni Unite in materia di regime delle impugnazioni delle sentenze di patteggiamento e di omessa adozione, in queste, di statuizioni obbligatorie.
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia 2. Shtogaj Nard, nato in Albania il 10/11/1982 nel procedimento nei confronti di Shtogaj Nard, sopra generalizzato avverso la sentenza in data 15/10/2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa declaratoria della pena accessoria, con conseguente imposizione dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni di Shtogaj Nard, e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di quest'ultimo.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza adottata in data 15 ottobre 2020, il Tribunale di Bergamo ha applicato a Nard Shtogaj, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di tre anni di reclusione e 14.000,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990, relativamente alla condotta di illecita detenzione di 253,00 grammi lordi di cocaina, accertata il 16 settembre 2020, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e della diminuente per il rito.
2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia e Nard Shtogaj, quest'ultimo con atto a firma dell'avvocato Gianfranco Brancato.
3. Il ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia è articolato in un unico motivo, con il quale si denuncia l'illegalità della pena, ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., per la mancata applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, avvenuta in violazione degli artt. 28 e 29 cod. pen. Si deduce che illegittimamente è stata omessa l'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per la durata di cinque anni, posto che la stessa consegue automaticamente all'applicazione della pena di tre anni di reclusione, secondo quanto previsto espressamente dall'art. 29, primo comma, cod. pen., con disposizione applicabile al patteggiamento a pena superiore a due anni di reclusione, a norma dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen.
3. Il ricorso di Nard Shtogaj è articolato in un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 129 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riguardo alla mancata pronuncia di sentenza di proscioglimento. Si deduce che «le contestazioni anzidette non trovano conferma alcuna negli atti istruttori tali da giungere all'affermazione di responsabilità dei due imputati».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia è fondato, mentre inammissibile è il ricorso di Nard Shtogaj. //1/- 2. Il ricorso del Procuratore generale, che contesta la mancata applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per la durata di cinque anni, pur essendo la stessa obbligatoria, è fondato. 2.1. La preliminare questione da risolvere riguarda l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento per l'omessa applicazione di una pena accessoria obbligatoria.
Il problema sorge in ragione del limite posto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., secondo il quale il ricorso per cassazione può essere proposto avverso una sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Ai fini della soluzione della questione, una premessa fondamentale è costituita dall'elaborazione della recente giurisprudenza delle Sezioni Unite in materia di regime delle impugnazioni delle sentenze di patteggiamento e di omessa adozione, in queste, di statuizioni obbligatorie.
Precisamente, le Sezioni Unite hanno affermato l'ammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sia contro sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione (Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348-03), sia contro sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una sanzione amministrativa (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349-01). Ora, a fondamento dei principi appena indicati, le Sezioni Unite hanno evidenziato che non possono ritenersi immuni dal controllo di legittimità, secondo i criteri ordinari previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., i profili riservati a statuizioni non comprese dall'accordo delle parti, o comunque da queste non negoziabili, in forza tanto delle disposizioni costituzionali di cui all'art. 111, sesto e settimo comma, Cost., quanto degli art. 568, comma 2, e 606, comma 2, cod. proc. pen.
Da questa elaborazione, proprio per le rationes decidendi espresse dalle citate pronunce, risulta desumibile il più generale principio secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione, a norma dell'art. 606 cod. proc. pen., avverso le sentenze di patteggiamento, nelle parti concernenti i profili riservati a statuizioni non comprese dall'accordo delle parti, o comunque da queste non negoziabili. Di conseguenza, il medesimo principio risulta applicabile anche in caso di mancata irrogazione della pena accessoria, quando questa, per legge, deve essere obbligatoriamente inflitta, in quanto trattasi di profilo non negoziabile tra le parti.
Può, quindi, concludersi che è ammissibile il ricorso per cassazione, a norma dell'art. 606 cod. proc. pen., avverso le sentenze di patteggiamento, nella parte in cui si censura la mancata applicazione della pena accessoria, ove l'irrogazione di questa sia obbligatoria per legge. 2.2. Ciò posto, deve rilevarsi che la questione dedotta dal Procuratore generale, oltre che ammissibile, è anche fondata. Invero, occorre innanzitutto richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, secondo cui, in caso di patteggiamento di una pena detentiva superiore ai due anni devono essere necessariamente applicate le pene accessorie obbligatorie per legge, a nulla rilevando che non se ne faccia menzione nell'accordo tra le parti (cfr., per tutte, Sez. 4, n. 28905 del 11/06/2019, Orlandi, Rv. 276374-01, e Sez. 6, n. 8723 del 06/02/2013, Crudele, Rv. 254689-01).
Va poi evidenziato, da un lato, che l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, a norma dell'art. 29 cod. pen., è pena accessoria prevista come conseguenza automatica di una condanna alla reclusione per un tempo non inferiore ai tre anni, e, dall'altro, che, nella specie, il ricorrente è stato condannato con sentenza di patteggiamento alla sanzione di tre anni di reclusione, oltre che a quella di 14.000,00 euro di multa. 2.3. Alla fondatezza della censura, segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con diretta applicazione, in questa sede, della pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, trattandosi di conseguenza automatica e in relazione alla quale non sono necessari apprezzamenti di merito.
In questo senso, del resto, si è già pronunciata la giurisprudenza, la quale ha affermato che l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e la condanna al pagamento delle spese processuali e a quelle di custodia cautelare, in quanto obbligatorie per legge, possono essere disposte anche in sede di legittimità, a seguito di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di provvedere al riguardo (così Sez. 6, n. 3253 del 21/01/2016, Rebai, Rv. 266501-01, e Sez, 1, n. 7909 del 22/01/2013, Imberbe, Rv. 254916-01).
3. Il ricorso di Nard Shtogaj, invece, è manifestamente inammissibile. Le censure esposte nel ricorso dell'imputato, infatti, in disparte da ogni altra considerazione, sono del tutto prive di specificità, perché si limitano a criticare, del tutto assertivamente, che «le contestazioni anzidette non trovano conferma alcuna negli atti istruttori tali da giungere all'affermazione di responsabilità dei due imputati», senza confrontarsi con le indicazioni della sentenza impugnata e, addirittura, facendo riferimento a due imputati, sebbene la pronuncia si riferisca ad un solo accusato.4.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla omessa applicazione, nei confronti di Nard Shtogaj, della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, con applicazione al medesimo imputato di tale pena. Inoltre, il ricorso di Nard Shtogaj deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna di tale ricorrente al pagamento delle spese processuali, e - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, che dispone. Dichiara inammissibile il ricorso dell'imputato che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del