Sentenza — n. 30284/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LEONCINI TIZIANA nata a Savona il 11/01/1970 avverso la sentenza del 11/11/2020 del GIP TRIBUNALE SAVONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO BERNAZZANI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI che ha concluso chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca con restituzione del denaro all'avente diritto. Ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma 8 del D.L. n. 137/20.RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 11'11.2020, il g.i.p. del Tribunale di Savona applicava a Leoncini Tiziana, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed C 1.200,00 di multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, nonché alle contravvenzioni di cui agli artt. 699, comma 2 e 697 c.p., unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, disponendo, altresì, la confisca della somma di C 1.205,00 in sequestro.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, artt. 240 cod. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 73 d.P.R. 309/1990, art. 240 comma 1 cod. pen; Sentenza — n. 30284/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorso è fondato. 1.1. Deve preliminarmente rilevarsi l'ammissibilità della impugnazione, posto che, sebbene l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ponga limiti stringenti in merito alla possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.,secondo il condivisibile e consolidato orientamento di questa Corte i limiti di impugnazione operano solo nel caso in cui l'applicazione di una misura di sicurezza, quale è la confisca, sia stata oggetto di accordo, mentre ove la stessa, come nel caso che interessa, non abbia formato oggetto di accordo fra le parti, essa è soggetta agli ordinari limiti di impugnazione fissati dall'art. 606 cod. proc. pen. (cfr.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LEONCINI TIZIANA nata a Savona il 11/01/1970 avverso la sentenza del 11/11/2020 del GIP TRIBUNALE SAVONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO BERNAZZANI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI che ha concluso chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca con restituzione del denaro all'avente diritto. Ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma 8 del D.L. n. 137/20.RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 11'11.2020, il g.i.p. del Tribunale di Savona applicava a Leoncini Tiziana, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed C 1.200,00 di multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, nonché alle contravvenzioni di cui agli artt. 699, comma 2 e 697 c.p., unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, disponendo, altresì, la confisca della somma di C 1.205,00 in sequestro.
2. Avverso tale sentenza l'imputata a mezzo del proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo - con unico motivo - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
c) ed e) c.p.p. l'erronea applicazione degli artt. 240 cod. pen. e 73, comma 7, d.P.R. 309/90, con correlativo vizio di motivazione in ordine alla disposta confisca della somma di denaro in sequestro. Il g.i.p., in particolare, pur essendo stato ritenuto a carico dell'imputata il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309/90, aveva disposto la confisca della predetta somma di denaro sequestrata dovendo reputarsi provento di spaccio, pur a fronte di una contestazione di mera detenzione illecita di sostanza stupefacente e non di cessione, con la conseguente impossibilità di ritenere la somma sequestrata quali prezzo, prodotto o profitto del reato attesa la mancanza del necessario nesso di pertinenzialità tra la predetta illecita detenzione della sostanza stupefacente e la somma di denaro stessa.
3. Il p.g. con requisitoria scritta ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca, con restituzione del denaro all'avente diritto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato. 1.1. Deve preliminarmente rilevarsi l'ammissibilità della impugnazione, posto che, sebbene l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ponga limiti stringenti in merito alla possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.,secondo il condivisibile e consolidato orientamento di questa Corte i limiti di impugnazione operano solo nel caso in cui l'applicazione di una misura di sicurezza, quale è la confisca, sia stata oggetto di accordo, mentre ove la stessa, come nel caso che interessa, non abbia formato oggetto di accordo fra le parti, essa è soggetta agli ordinari limiti di impugnazione fissati dall'art. 606 cod. proc. pen. (cfr.
Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, Savin Gianina Alina, Rv. 279348). 1.2. Ai sensi dell'art. 7 -bis dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 «Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto»; in tale prospettiva, è noto, tanto da non meritare superfetazioni argomentative, che il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito (così Sez.
U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436 - 01). 1.3. Va, inoltre, aggiunto che, ai sensi dell'art. 240, comma 2, n. 1, cod. pen. è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prezzo del reato.
2. In tale quadro normativo, con specifico riguardo all'ablazione in via definitiva del denaro sequestrato in caso di patteggiamento in un procedimento per violazione della disciplina sugli stupefacenti, costituisce orientamento consolidato di questa Corte quello secondo il quale il giudice può sottoporre a confisca facoltativa il denaro che rappresenta il profitto ricavato dalla cessione di sostanze stupefacenti, trattandosi di cose riferibili direttamente al reato, a condizione che svolga un'adeguata motivazione circa l'esistenza del nesso pertinenziale con l'illecito che impone la sottrazione dei beni alla disponibilità del colpevole per impedire la agevolazione di nuovi fatti criminosi (Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014 - dep. 2015, Anibaldi, Rv. 262399; Sez. 2, n. 6618 del 21/01/2014, Fiocco, Rv. 258275; Sez. 2, n. 3247 del 18/09/2013 - dep. 2014, Gannbacorta, Rv. 258546).
3. In tal senso, con particolare riferimento al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, la stessa giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che, attesa la necessità che sussista il descritto nesso di pertinenzialità fra il denaro trovato in possesso dell'imputato e la specifica attività illecita contestata - e non rispetto a condotte illecite estranee alla contestazione (cfr. in tal senso Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900, in tema di condotte estranee alla declaratoria di responsabilità) - non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato (tra le altre, Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204).
Nell'ipotesi di detenzione a fini di spaccio della sostanza stupefacente, infatti, la somma di denaro rinvenuta nella disponibilità dell'imputato non costituisce il profitto del reato ai sensi dell'art. 240 comma 1 cod. pen., perché non rappresenta il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito (cfr. Sez. 3, n. 7074 del 23/01/2013, Lagrini, Rv. 253768 - 01). Per converso, il denaro può essere ritenuto corpo del reato di detenzione di sostanza stupefacente solo quando si provi che costituisca il "prezzo" del reato: sia, cioè, il compenso dato o promesso da terzi per indurre, istigare o determinare un soggetto a commettere il reato di detenzione di sostanza stupefacente e costituiscd,,, quindi, un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l'interessato a commettere il reato (Sez.
U del 03/07/1996, n. 9149, Chabni, Rv. 205707).
4. Negli stessi termini, e sempre con riguardo alla condotta di detenzione, mette conto, altresì, rilevare che la confisca per il delitto in esame non può essere disposta neppure ai sensi dell'art. 85-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, a mente del quale «nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5 (qui, invece, riconosciuta, n.d.e.), si applica l'articolo 240-bis del codice penale» (Confisca in casi particolari), che prevede, tra l'altro, proprio la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.
5. Ciò premesso, risulta evidente che il g.i.p. ha, invece, erroneamente qualificato il denaro quale provento del reato di spaccio di sostanza stupefacente: ha, cioè, collegato la provenienza illecita del denaro a condotte non contestate ed ipotizzabili solo sulla base di elementi meramente congetturali, essendo stata ascritta all'imputato la sola detenzione di tali sostanze ed in assenza di alcuna dimostrazione circa lo svolgimento dell'attività di cessione, di cui il denaro sequestrato e poi confiscato dovrebbe costituire il provento.
6. In forza di quanto precede, deve concludersi che la sentenza impugnata non avrebbe potuto disporre la confisca della somma in esame, mancando ogni indicazione circa il nesso corrente tra l'imputazione di detenzione in relazione alla quale è stata emessa la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e l'importo medesimo; la pronuncia, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla confisca della somma indicata, confisca che questa Corte elimina, con restituzione all'avente diritto dell'importo di 1.205,00 euro.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla dispo