Sentenza — n. 30283/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAgnello Raffaele, nato a Ragusa il 16/05/1964 2. Jaballah Fouad, nato in Tunisia il 15/10/1986 avverso la sentenza in data 20/07/2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Troncone, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso di Agnello Raffaele.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30283/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe Raffaele Agnello, con atto a firma dell'avvocato Carlo Pietrarossi, e Fouad Jaballah, con atto a firma dell'avvocato Enrico Cultrone. 2.1. Il ricorso di Raffaele Agnello è articolato in un unico motivo, con il quale si denuncia l'erronea qualificazione giuridica del fatto, ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., e l'illegittimità della conseguente esclusione di sentenza di proscioglimento in violazione del principio del ne bis in idem. Si deduce che illegittimamente è stato escluso il bis in idem tra i fatti oggetto della sentenza impugnata e quelli oggetto della sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., pronunciata il 2 luglio 2019, e divenuta irrevocabile.
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. Agnello Raffaele, nato a Ragusa il 16/05/1964 2. Jaballah Fouad, nato in Tunisia il 15/10/1986 avverso la sentenza in data 20/07/2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Troncone, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso di Agnello Raffaele.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza adottata in data 20 luglio 2020, il Tribunale di Ragusa, per quanto di interesse in questa sede, ha applicato, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., a Raffaele Agnello, in relazione a più reati di cui ai commi 1 e 4 d.P.R. n. 309 del 1990, la pena di tre mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa, a titolo di 4.. aumento per la continuazione rispetto ai delitti oggetto della sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. il 2 luglio 2019, e già divenuta irrevocabile, nonché a Fouad laballah, in relazione a più reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, la pena di due anni e otto mesi di reclusione e 14.000,00 euro di multa.
La condotta contestata a Raffaele Agnello riguarda più episodi di detenzione e cessione illecita di marijuana, hashish e cocaina a varie persone, alcune delle quali nominativamente indicate nell'imputazione, dall'ottobre 2018 all'inizio di febbraio 2019, data del suo arresto. La condotta contestata a Fouad Jaballah attiene a più fatti di acquisto, detenzione e cessione illecita di eroina a varie persone, alcune delle quali nominativamente indicate nell'imputazione, nel gennaio e febbraio 2019; in particolare, un episodio di detenzione ha ad oggetto circa 21 grammi di eroina.
2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe Raffaele Agnello, con atto a firma dell'avvocato Carlo Pietrarossi, e Fouad Jaballah, con atto a firma dell'avvocato Enrico Cultrone. 2.1. Il ricorso di Raffaele Agnello è articolato in un unico motivo, con il quale si denuncia l'erronea qualificazione giuridica del fatto, ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., e l'illegittimità della conseguente esclusione di sentenza di proscioglimento in violazione del principio del ne bis in idem. Si deduce che illegittimamente è stato escluso il bis in idem tra i fatti oggetto della sentenza impugnata e quelli oggetto della sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., pronunciata il 2 luglio 2019, e divenuta irrevocabile.
Si premette che i fatti oggetto della sentenza divenuta irrevocabile, e per i quali è stata disposta l'applicazione della pena di tre anni di reclusione e 16.000,00 euro di multa, sono emersi a seguito della perquisizione effettuata a casa dell'imputato il 9 febbraio 2019, nel corso del quale era stata rinvenuta e sequestrata cocaina, marijuana e hashish, e del successivo interrogatorio di garanzia, in data 12 febbraio 2019, in cui il medesimo aveva ammesso di aver ripreso a spacciare sostanza stupefacente «da circa due mesi». Si rappresenta, poi, che, all'udienza per la definizione del presente procedimento davanti al G.i.p. del Tribunale di Ragusa, sono stati prodotti sia il verbale di interrogatorio del 12 febbraio 2019, sia la sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile.
Si osserva, quindi, che la motivazione con la quale la sentenza impugnata ha escluso una vicenda di bis in idem è viziata perché:
a) le imputazioni delle due sentenze sono sovrapponibili, posto che in quella irrevocabile i fatti sono contestati come commessi «sino al 9 febbraio 2019», e in quella oggetto di impugnazione i fatti sono contestati come commessi «dall'ottobre 2018 sino agli inizi del febbraio 2019»;
b) le dichiarazioni confessorie rese dall'imputato nell'interrogatorio di garanzia del 12 febbraio 2019 , relativo al procedimento già definito con sentenza irrevocabile, consistono nell'ammissione di aver ripreso a spacciare sostanza stupefacente «da circa due mesi»;
c) la sentenza divenuta irrevocabile ha disposto la confisca di 750,00 euro trovati a casa del medesimo in occasione della perquisizione del 9 febbraio 2019, quale provento dell'attività di spaccio, «per come ammesso dallo stesso imputato». 2.2. Anche il ricorso di Fouad Jaballah è articolato in un unico motivo, con il quale si denuncia l'erronea qualificazione giuridica del fatto, ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Si deduce che la condotta ascritta al ricorrente doveva essere qualificata come di lieve entità, posto che la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, come si desume dall'analisi del complessivo contesto normativo, e, in particolare, da quanto stabilisce l'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, non è incompatibile con condotte relative a quantitativi non minimali di droga o con condotte di tipo "professionale".
3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1. Il ricorso di Raffaele Agnello è manifestamente infondato. La dedotta violazione del divieto di bis in idem poggia sull'osservazione che i fatti oggetto della sentenza impugnata e quelli oggetto della sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., pronunciata il 2 luglio 2019, e già divenuta irrevocabile, sono sovrapponibili. Questa prospettazione, però, è manifestamente infondata, perché le imputazioni dei due processi riguardano fatti diversi, realizzati inoltre in tempi diversi, come emerge già, con assoluta immediatezza, dal raffronto tra le stesse.
Invero, l'imputazione oggetto della sentenza del 2 luglio 2019, concerne il «reato di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere illecitamente detenuto, con finalità di cessione a terzi, complessivi kg. 2 circa di marijuana, kg. 3,3 circa di hashish e g. 95 circa di cocaina, come accertato dagli agenti operanti del N.O.R. Compagnia CC di Ragusa. Accertato a Ragusa il 09 febbraio 2019». L'imputazione oggetto della sentenza impugnata in questa sede, invece, riguarda il reato di cui agli «artt. 81 cpv c.p., 73 commi 1 e 4 DPR 309/1990 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e senza le autorizzazioni di cui al predetto DPR, deteneva illecitamente ai fini della successiva cessione a terzi, nonché procurava, vendeva o comunque cedeva, in ripetute occasioni, quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo marijuana, hashish e cocaina a diversi soggetti, tra cui, in particolare, a Di Martino Giancarlo, Drago Massimo, Schininà Salvatore, Mazzotta Gaetano, Greco Graziano.
In Ragusa, S. Croce Camerina, Marina di Ragusa dall'ottobre 2018 agli inizi del febbraio 2019». Inoltre, la sentenza impugnata, ha avuto cura di precisare come le indagini di polizia giudiziaria e, in particolare, le intercettazioni telefoniche abbiano evidenziato plurimi elementi dimostrativi di ripetute cessioni di stupefacente in data antecedente a quella in cui il ricorrente è stato tratto in arresto. 3.2. Il ricorso di Fouad Jaballah espone censure diverse da quelle consentite. Costituisce principio ampiamente consolidato, e condiviso dal Collegio, quello in forza del quale, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842-01, e Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619-01).
Ciò posto nella specie, non può ritenersi palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, e con rilevabilità in termini di indiscussa immediatezza, la qualificazione a norma dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, di una condotta caratterizzata da ripetute cessioni di eroina ad oltre quattro soggetti nell'arco di due mesi, nonché, in una occasione, dalla ulteriore detenzione illecita di 21 grammi della medesima sostanza in concorso con altra persona.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, e - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e de