Ordinanza — n. 30282/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA Letta la nota del presidente della Terza Sezione penale del 26 novembre 2020, che ha segnalato la necessità di procedere alla correzione dell'errore materiale relativo al dispositivo presente nel ruolo di udienza del 13 novembre 2020 riguardante il procedimento n. 46319/2019, ricorrenti Fracassi Orlando e Vacca Davide, nel senso che, dopo le parole «scritture contabili», deve aggiungersi «con rinvio per nuovo giudizio sul capo ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano»; vista la conforme richiesta del Procuratore generale presso la Corte di cassazione in data 18 marzo 2021; rilevato che risulta evidente l'errore materiale, per omissione della statuizione sopra indicata, in quanto: -) il dispositivo presente nel ruolo di udienza recita:
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30282/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 46319/2019, ricorrenti Fracassi Orlando e Vacca Davide, nel senso che, dopo le parole «scritture contabili», deve aggiungersi «con rinvio per nuovo giudizio sul capo ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano»; vista la conforme richiesta del Procuratore generale presso la Corte di cassazione in data 18 marzo 2021; rilevato che risulta evidente l'errore materiale, per omissione della statuizione sopra indicata, in quanto: -) il dispositivo presente nel ruolo di udienza recita:
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seguente ORDINANZA Letta la nota del presidente della Terza Sezione penale del 26 novembre 2020, che ha segnalato la necessità di procedere alla correzione dell'errore materiale relativo al dispositivo presente nel ruolo di udienza del 13 novembre 2020 riguardante il procedimento n. 46319/2019, ricorrenti Fracassi Orlando e Vacca Davide, nel senso che, dopo le parole «scritture contabili», deve aggiungersi «con rinvio per nuovo giudizio sul capo ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano»; vista la conforme richiesta del Procuratore generale presso la Corte di cassazione in data 18 marzo 2021; rilevato che risulta evidente l'errore materiale, per omissione della statuizione sopra indicata, in quanto: -) il dispositivo presente nel ruolo di udienza recita:
«Annulla la sentenza impugnata con riguardo a Fracassi Orlando limitatamente all'occultamento delle scritture contabili. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso dello stesso. Rigetta il ricorso di Vacca Davide che condanna al pagamento delle spese processuali»; -) la statuizione di annullamento nei confronti di Fracassi Orlando pur non indicando se l'annullamento sia stato ordinato con rinvio o senza rinvio, non dispone l'eliminazione della pena per il reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili, come sarebbe stato necessario in caso di annullamento senza rinvio; ritenuto, quindi, che deve procedersi alla correzione dell'errore materiale precedentemente specificato, a norma dell'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen., fri provvedendo alla eliminazione dell'omissione risultante dal dispositivo di udienza, ed aggiungendo, perciò, dopo le parole «scritture contabili», le parole «con rinvio per nuovo giudizio sul capo ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano»;
P.Q.M.
Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo presente nel ruolo di udienza della sentenza della Terza Sezione penale della Corte di cassazione, pronunciato in data 13 novembre 2020 nei confronti di Fracassi Orlando e Vacca Davide, nel senso che, dove è scritto: «Annulla la sentenza impugnata con riguardo a Fracassi Orlando limitatamente alle scritture contabili», deve intendersi e leggersi «Annulla la sentenza impugnata con riguardo a Fracassi Orlando limitatamente alle scritture contabili con rinvio per nuovo giudizio sul capo ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano». Così deciso il 19/04/2021 Il Consigliere estensore An nio Cor o DEPOilTA