Sentenza — n. 30281/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 13 luglio 2020, il tribunale di Ravenna convalidava il provvedimento D.a. spo. del questore di Ravenna dei 29/06/2020, con cui si faceva divieto a Rocchi Adamo di accedere a manifestazioni sportive presso impianti ubicati sul territorio nazionale, riguardanti il calcio, basket e pallavolo.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 30281/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In via preliminare, deve osservarsi che il provvedimento del Questore di Ravenna, notificato i'11.7.2020 alle ore 9.00 ai ricorrente, era fatto oggetto di richiesta di convalida da parte del P.M. lo stesso giorno alle ore 13.25; il Giudice convalidava il 13.7.2020 alle 10.30. Tempestivamente.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Rocchi Adamo nato a Trieste il 05/01/1973; avverso la ordinanza del 13/07/2020 del tribunale di Ravenna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Franca Zacco, che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiarare cessata l'efficacia del provvedimento del Questore di Vicenza del 6.4.2020 limitatamente all'obbligo di presentazione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 13 luglio 2020, il tribunale di Ravenna convalidava il provvedimento D.a. spo. del questore di Ravenna dei 29/06/2020, con cui si faceva divieto a Rocchi Adamo di accedere a manifestazioni sportive presso impianti ubicati sul territorio nazionale, riguardanti il calcio, basket e pallavolo.
2. Avverso questa pronuncia Rocchi Adamo propone ricorso per cassazione mediante tre motivi.
3. Deduce, con il primo, il vizio di omessa motivazione in relazione alla valutazione della memoria presentata, con cui si rappresentavano questioni in ordine alla condotta tenuta dal ricorrente e circa la risalenza nel tempo dei Daspo precedenti, oltre che in ordine al loro esito processuale. Entrambe in funzione della valutazione della opportunità di convalidare l'obbligo di presentazione stabilito. In proposito, il GO si sarebbe limitato a recepire il provvedimento del Questore convalidandolo, senza nulla osservare in relazione alla citata memoria.
4. Con il secondo motivo rappresenta la violazione dell'art. 6 commi 1 e 2 L. 401/89 e smi., oltre al difetto di motivazione in relazione alle ragioni per cui l'obbligo di presentazione opererebbe anche in relazione a partite amichevoli dell'US Triestina. Posto l'obbligo di specificare le manifestazioni per le quali viene vietato l'accesso, anche in relazione alla misura di presentazione presso la polizia giudiziaria, si sottolinea come il gip nulla avrebbe motivato riguardo alla predette manifestazioni amichevoli.
5. Con il terzo motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine alla durata dell'obbligo di presentazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via preliminare, deve osservarsi che il provvedimento del Questore di Ravenna, notificato i'11.7.2020 alle ore 9.00 ai ricorrente, era fatto oggetto di richiesta di convalida da parte del P.M. lo stesso giorno alle ore 13.25; il Giudice convalidava il 13.7.2020 alle 10.30. Tempestivamente.
2. li primo motivo è infondato, atteso che, pur inviata la memoria a mezzo pec, non risulta che la stessa sia stata resa nota all'Autorità Giudiziaria né risulta che il ricorrente se ne sia fatto carico al riguardo. Sebbene la Suprema Corte, pur riconoscendo nell'ambito dei procedimento relativo al cd. Daspo, la possibilità di trasmettere atti al gip mediante pec, abbia specificato che è onere dell'interessato assicurarsi e quindi eventualmente dimostrare, in sede di impugnativa, l'avvenuta messa a conoscenza dell'atto presso il giudice competente alla valutazione della richiesta di convalida dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (cfr. da ultimo, Cass. sez. 3, 10128/2021 ud. 06/11/2020 dep. 16/03/2021).
Consegue che, pur ritenendosi consentito rinvio di memoria tramite modalità diverse dal deposito cartaceo (cfr. Sez. 3, n. 17844 del 12/12/2018, dep. 2019, Rv. 275600), sarebbe stato onere della difesa assicurarsi della tempestiva sottoposizione dell'atto al giudice che procedeva. Nel caso in esame rinvio di memoria a mezzo pec si traduce nei ricorso a modalità diversa da quella normativamente prevista, quale è il deposito in cancelleria; pur trattandosi di modalità che non è di per sé inammissibile o irricevibile, la stessa, siccome normativamente non istituzionalizzata, non si correla, conseguentemente, ad una organizzazione del sistema giudiziario, di recepimento di atti così inoltrati, declinata, sempre normativamente, in rapporto a tale modalità di trasmisisone.
Cosicchè, non può porsi a carico degli uffici giudiziari di recepimento e tantomeno del giudice, quale riferimento finale delta comunicazione, la mancata conoscenza della stessa né quindi può tradursi in vizio del provvedimento giurisdizionale la relativa mancata considerazione del contenuto di memorie o altri scritti difensivi inoltrati mediante pec, nel quadro della disciplina di convalida del cd. D.a.spo. Deve concludersi che la mancata considerazione dei contenuti di atti difensivi inoltrati mediante pec., quando il giudice non ne sia venuto a conoscenza, non comporta alcuna violazione del diritto di difesa e quindi alcuna nullità, in quanto la scelta di un mezzo tecnico non autorizzato per il deposito espone il difensore al rischio dell'intempestività con cui l'atto stesso può pervenire a conoscenza del destinatario ovvero a quello della mancata conoscenza, cosicchè la parte che si avvale di tale mezzo di trasmissione ha l'onere di accertarsi del regolare arrivo del documento e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente (cfr. in termini Sez. 3, n. 9162 del 29/10/2009, dep. 2010, Rv. 246207;
Sez. 2, n. 9030 del 05/11/2013, dep. 2014, Rv. 258526, Sez. 5, n. 7706 dei 16/10/2014, Rv. 262835 e Sez. 3, n. 37859 del 18/6/2015, Rv. 265162). Dunque, una volta trasmessa la memoria a mezzo p.e.c., la difesa aveva l'onere, non assolto, di verificare, e dimostrare in questa sede di impugnazione, che la stessa fosse stata sottoposta al giudice della convalida. Di qui l'infondatezza della doglianza difensiva.
3. Quanto al secondo motivo, si premette che l'art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 al primo comma descrive un'atipica misura interdittiva, di competenza dell'autorità di P.S., mentre al secondo comma delinea la possibile imposizione di un obbligo di presentarsi all'ufficio di P.S., che assume un carattere accessorio, eventuale e strumentale, avendo la funzione di assicurare l'effettiva osservanza del provvedimento del Questore. Solo quindi la seconda previsione riguarda la libertà personale del soggetto, ed è per questo motivo che solo limitatamente ad essa è prescritta la convalida da parte dei Gip (Sez. 3, n. 10977 del 28/01/2016 Rv. 266488 - 01 Balducci;
Sez. 1, n. 14923 del 19/02/2004, Rocchi, Rv. 228896; Sez. 1, n. 1165 del 21/02/1996, Elia, Rv. 204609; cfr., sui punto anche Corte Cost.ie, sentenza n. 136 dei 1998). Con particolare riferimento alla doglianza della omessa motivazione circa le ragioni dell'obbligo di presentazione anche a fronte di partite amichevoli, va osservato che, quanto alla motivazione in ordine alla "necessità" del provvedimento con cui il questore impone l'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia al soggetto cui sia stato notificato il divieto di accedere ai luoghi di svolgimento di dette manifestazioni, non si richiedono inderogabilmente formule esplicite, ben potendo la sussistenza di detto requisito desumersi anche dalla gravità del fatto e dalla pericolosità del soggetto (Sez. 7, n. 39049 del 26/10/2006, Licciardello, Rv. 234961) essendo palese, in tali casi, l'esigenza di garantire, con l'obbligo di presentazione, l'osservanza del divieto (Sez. 3, n. 33861 del 09/05/2007, Straguzzi, Rv. 237120;
Sez. 4, n. 8083 del 15/01/2008, Avaltroni). Tale rilievo implica che anche la delimitazione circa la tipologia delle partite per le quali si ritenga operante l'obbligo ben può essere desunta dai due predetti profili, come deve ritenersi avvenuto nel caso di specie, a fronte del puntuale richiamo, da parte dei gip, a condotte del ricorrente estremamente gravi e come tali incidenti anche sul piano della intensità dell'atteggiamento psicologico, come espressamente indicato nel provvedimento impugnato. Il motivo è quindi infondato.
4. Quanto al terzo motivo, premessa la necessaria valutazione complessiva dei provvedimento contestato, va osservato come il giudice abbia previamente richiamato gli atti del questore evidenziando la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto, e sottollineata la peculiare rilevanza di tali profili, ha convalidato il provvedimento questorile nella parte di competenza, espressamente aderendo alle ragioni formali e sostanziali ivi contenute. Che chiaramente lasciano trasparire la figura di un soggetto autore di fatti gravi, per giunta causa di plurimi provvedimenti di Daspo nell'arco di circa 5 anni. Cosicché, deve ritenersi che seppure implicitamente la valorizzazione delle suindicate considerazioni abbia coinvolto anche la scelta della comminatoria dell'obbligo per il periodo di anni 7. Con conseguente infondatezza anche del presente motivo.
5. Il ricorso deve quindi essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuaii.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ric