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Sentenza — n. 30280/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30280/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30280/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 16 settembre 2020 il Tribunale di Vicenza, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha dichiarato inammissibile il riesame, proposto da Valter Fedeli in proprio e quale legale rappresentante della s.r.l. S.T.T. Servizi Telematici Telefonici, nei confronti del decreto di sequestro preventivo del 5 giugno 2020 emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, altresì rigettando la richiesta di riesame proposta dall'interessato, indagato per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nei confronti del decreto di sequestro preventivo del 16 luglio 2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza.

Regesto Legislator

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artt. 81 cod. pen, art. 405 cod. proc. pen, art. 325 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30280/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Col quarto motivo infine il ricorrente ha eccepito l'illegittima duplicazione della medesima notitia criminis, con la conseguente inutilizzabilità degli atti acquisiti dalla Guardia di Finanza di Seregno, sui quali si era fondato il decreto di sequestro del G.i.p. del Tribunale di Vicenza, atteso che l'indagine così avviata in Seregno era avvenuta allorché i termini di cui all'art. 405 cod. proc. pen. erano tutti spirati.

Parole chiave

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inchiesta per frode fiscale complicità in sottrazione d'imposta procedura fiscale frode fiscale in materia doganale segreto fiscale elusione fiscale

Disposizioni normative citate

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artt. 81 cod. pen
Servizi Telematici Telefonici, nei confronti del decreto di sequestro preventivo del 5 giugno 2020 emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, altresì rigettando la richiesta di riesame proposta dall'interessato, indagato per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen.
art. 405 cod. proc. pen
del Tribunale di Vicenza, atteso che l'indagine così avviata in Seregno era avvenuta allorché i termini di cui all'art. 405 cod. proc. pen.
art. 325 cod. proc. pen
Del pari, va altresì ricordato il fermo principio in forza del quale, in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Fedeli Valter, nato a Seregno il 23/02/1947 avverso l'ordinanza del 16/09/2020 del Tribunale di Vicenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 16 settembre 2020 il Tribunale di Vicenza, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha dichiarato inammissibile il riesame, proposto da Valter Fedeli in proprio e quale legale rappresentante della s.r.l. S.T.T. Servizi Telematici Telefonici, nei confronti del decreto di sequestro preventivo del 5 giugno 2020 emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, altresì rigettando la richiesta di riesame proposta dall'interessato, indagato per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nei confronti del decreto di sequestro preventivo del 16 luglio 2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza.

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente ha dedotto illogicità della motivazione in relazione agli artt. 321 e segg. cod. proc. pen. nonché 2 e 12-bis d.lgs. 74 del 2000. In particolare, il ricorrente ha contestato la pretesa inesistenza delle operazioni recate dalle fatture emesse nei confronti della società svizzera sa Continental Compass, attesa la produzione - mai revocata in dubbio quanto all'autenticità - dei documenti doganali di transito e della movimentazione bancaria.

Illogica doveva quindi ritenersi la motivazione nella parte in cui escludeva l'esistenza di circostanze idonee a corroborare l'esistenza delle operazioni mentre, quanto alle dichiarazioni del legale rappresentante della s.r.l. Neticom, esse davano conto della realtà delle operazioni, e solamente dell'incapacità finanziaria di tale società di reggere un'operazione di acquisto con Iva e di vendita senza imposta. 2.2. Col secondo motivo il ricorrente ha dedotto omessa motivazione quanto all'ipotesi di assenza di profitto nella cd. frode carosello. 2.3.

Col terzo motivo è stata lamentata omessa motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, dal momento che in ogni caso le operazioni proposte alla società erano di natura del tutto lecita. In ogni caso la società rappresentata dal ricorrente aveva acquistato materiale elettronico gravato dall'Iva al 22%, poi rivendendo il materiale senza imposizione in quanto vendita realizzata in Svizzera. In tal senso non vi era stato alcun vantaggio ma solamente il versamento dell'Iva e poi l'assoggettamento a sanzioni a fronte dell'ipotizzata frode carosello, sì che non poteva apprezzarsi l'elemento psicologico del dolo. 2.4.

Col quarto motivo infine il ricorrente ha eccepito l'illegittima duplicazione della medesima notitia criminis, con la conseguente inutilizzabilità degli atti acquisiti dalla Guardia di Finanza di Seregno, sui quali si era fondato il decreto di sequestro del G.i.p. del Tribunale di Vicenza, atteso che l'indagine così avviata in Seregno era avvenuta allorché i termini di cui all'art. 405 cod. proc. pen. erano tutti spirati.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorrente ha infine prodotto due ulteriori memorie con documenti. CONSIDERATO IN DIRITTO5. Il ricorso è inammissibile. 5.1. Va in primo luogo osservato che, quanto al contenuto delle memorie depositate dopo la presentazione del ricorso ed aventi ad oggetto circostanze sopravvenute in relazione alle dedotte nuove determinazioni dell'Agenzia delle Entrate ed alla conseguente riqualificazione anche delle stesse contestazioni siccome formulate, questa Corte ha già avuto modo di ribadire che, in tema di impugnazioni cautelari, eventuali elementi sopravvenuti al momento della chiusura della discussione dinanzi al tribunale del riesame non assumono alcun rilievo nel successivo giudizio di legittimità, potendo essere fatti valere soltanto con una nuova richiesta di revoca o di modifica della misura cautelare al giudice competente (Sez. 3, n. 23151 del 24/01/2019, Zamparini, Rv. 275982;

Sez. 2, n. 8460 del 14/02/2013, Di Puorto, Rv. 255308). 5.2. Del pari, va altresì ricordato il fermo principio in forza del quale, in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. ammette il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge. Nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli errores in iudicando o in procedendo, al pari dei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; v. anche Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893); per contro, non può esser dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui alla lett.

e) dell'art. 606, stesso codice (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611). 5.3. Ciò posto, e fermi restando gli ulteriori sviluppi del procedimento di merito anche in senso eventualmente favorevole all'odierno ricorrente, il primo profilo di censura ha proprio ad oggetto - non ammissibile - una pretesa illogicità del percorso motivazionale somministrato dal Tribunale del riesame che, nel valutare il materiale processuale, avrebbe malamente ritenuto di individuare gli elementi indizianti a conforto dell'ipotesi accusatoria.

Al riguardo, infatti, viene espressamente censurata come illogica la valutazione operata dal Giudice del riesame in ordine alla documentazione presente nel fascicolo, tra l'altro riportando in ricorso stralci delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante di una delle società in tesi coinvolta nell'ipotizzata frode carosello. 5.4. In ragione e conseguenza di ciò, perdono irrimediabilmente consistenza anche il secondo e terzo motivo di ricorso, quanto all'omessa motivazione dell'ordinanza impugnata relativamente all'inesistenza di profitto ed alla carenza di elemento psicologico.

Al riguardo, infatti, è noto il principio per il quale è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281). In specie, tenuto conto dell'inammissibilità della doglianza di cui al primo motivo (che implica quindi inammissibilità della verifica dell'eventuale vizio motivazionale in relazione all'accertamento del fumus), da un lato il profitto si intende di per sé collegato al risparmio d'imposta conseguente all'utilizzo in contabilità di fatture per operazioni inesistenti (cfr.

Sez. 3, n. 1657 del 27/09/2018, dep. 2019, Di Giambattista, Rv. 275474), e dall'altro va ribadito che, se in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata, e che quindi può rilevarsi anche il difetto dell'elemento soggettivo del reato, esso peraltro deve emergere ictu oculi (ad es. Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, Di Fulvio, Rv. 240521). 5.4.1. Alla stregua dei rilievi svolti, entrambi i motivi - a prescindere dalla congruità o meno della risposta da parte del provvedimento impugnato - non potevano pertanto che seguire il giudizio di inammissibilità riservato al primo motivo, quanto appunto alla sussistenza del fumus cautelare. 5.5.

In relazione all'ultimo motivo di impugnazione, quanto ai rilievi conclusivamente svolti circa l'inutilizzabilità della documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza di Seregno e posta in tesi alla base dell'impugnato sequestro del Giudice per le indagini preliminari, va ribadito che nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina e altro, Rv. 269218). 5.5.1.

Anche detto motivo pertanto - dal momento che in proposito nulla risulta dedotto dalla parte ricorrente - è privo di consistenza.

6. La complessiva manifesta infondatezza dell'impugnazione, pertanto, non può che comportare l'inammissibilità del ricorso. 6.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr