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Sentenza — n. 30279/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and manifest unfoundedness of the appeal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30279/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant failed to meet the strict requirements for filing a cassation petition. The appellant argued that the trial court lacked autonomous reasoning regarding the seizure of company funds and failed to justify the denial of a Rolex watch return. The court rejected these claims, noting the trial judge's reasoning was not generic and that the appeal lacked the specific, autonomous grounds required by law to challenge the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 606, lett. e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or if the appellant fails to specify the exact pages or arguments of the lower court decision that are allegedly insufficient, as the court of cassation cannot review the general logic of the decision.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal autonomous reasoning requirement manifestly unfounded appeal seizure of assets cassation procedural rules deposito del debito delegazione di pagamento società consorella

Disposizioni normative citate

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Art. 606, lett. e) c.p.p.
e) dell'art. 606, stesso codice (v., per tutte: Sez.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
artt. 110 cod. pen
Studio Impresa, indagata per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen.
art. 292 cod. proc. pen
art. 325 cod. proc. pen
Per quanto concerne il secondo motivo di impugnazione, osserva preliminarmente la Corte che, in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi
Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele
anche Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.
Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro
Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv.
Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua
606, stesso codice (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv.
Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S.
226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv.
Sez. 3, n. 23046 del 09/07/2020, Cavinato
Sez. 3, n. 13131 del 19/11/2019, Cattaneo
Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas
Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ferlinghetti Giovanna Isabel, nata a Villa Carcina il 18/12/1967 avverso l'ordinanza del 04/12/2020 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 4 dicembre 2020 il Tribunale di Milano, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha confermato - sulla richiesta di riesame proposta da Giovanna Isabel Ferlinghetti, legale rappresentante della s.r.l. Studio Impresa, indagata per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 10- quater, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - il decreto di sequestro preventivo diretto e per equivalente del 25 settembre 2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano.

2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo la ricorrente, quanto al vizio di motivazione in relazione al difetto di autonoma valutazione da parte del Giudice delle indagini preliminari rispetto alla richiesta cautelare, ha osservato che il Tribunale del riesame - non adempiendo all'onere motivazionale circa le questioni poste dalla difesa - aveva omesso di specificare in quali punti, passaggi o pagine dell'ordinanza fosse rinvenibile l'autonomia valutativa richiesta a pena di nullità dall'art. 292 cod. proc. pen., e posta a tutela dei diritti personali dell'individuo. 2.2.

Col secondo motivo la ricorrente, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale, ha osservato che la delega ad operare su un conto intestato a società diverse non poteva di per sé ritenersi elemento dimostrativo del potere di esercitare colà autonomamente le facoltà del proprietario ovvero del possessore delle somme, laddove le deleghe ad operare erano invero tutte riconducibili a normali legami familiari. In ragione di ciò, il sequestro era stato in tal modo illegittimamente disposto. 2.2.1. In ordine poi alla dichiarata inammissibilità della richiesta di restituzione dell'orologio Rolex, riconducibile al coniuge, la stessa ricorrente doveva considerarsi titolare del diritto di formulare istanza di revoca e di restituzione del bene oggetto di sequestro, al contempo indicando il legittimo proprietario, come in specie il coniuge.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. In relazione al primo motivo di censura, la ricorrente per vero non si è confrontata in alcun modo col passaggio argomentativo del Tribunale del riesame il quale, nel respingere la formulata eccezione di nullità per violazione dell'onere di autonoma valutazione da parte del G.i.p. rispetto alla richiesta cautelare del Pubblico ministero, ha osservato che l'eccezione era del tutto 'generica, traducendosi nella mera contestazione - priva di alcun riferimento concreto - circa l'assenza della predetta autonoma valutazione, senza l'indicazione dei passaggi dell'ordinanza genetica che avrebbero ricalcato ovvero richiamato la richiesta cautelare, altresì osservando che la decisione del Giudice per le indagini preliminari si caratterizzava per l'integrale riformulazione delle motivazioni alla base della decisione, rispetto a ciò che era stato rappresentato dallo stesso Pubblico ministero.4.2.

Per quanto concerne il secondo motivo di impugnazione, osserva preliminarmente la Corte che, in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. ammette il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge. Nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli errores in iudicando o in procedendo, al pari dei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; v. anche Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; da ult. ad es.

Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv. 269656); per contro, non può esser dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui alla lett.

e) dell'art. 606, stesso codice (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611). • Ciò posto, il Giudice del riesame non ha certamente somministrato motivazione apparente né in ordine all'oggetto del sequestro e al vincolo apposto su saldi di conto corrente intestati a società diverse rispetto alla s.r.l. Studio Impresa, ma sui quali l'odierna ricorrente aveva delega ad operare; né in relazione all'inammissibilità del riesame nella parte in cui era richiesta la restituzione di un orologio marca Rolex, invero di riconosciuta proprietà del coniuge della Ferlinghetti.

Infatti, quanto al primo profilo, ha così ritenuto - con valutazione invero non censurabile - la disponibilità da parte della ricorrente delle somme ivi depositate (così ad es. Sez. 3, n: 23046 del 09/07/2020, Cavinato, Rv. 279821; Sez. 3, n. 13130 del 19/11/2019, dep. 2020, Cattaneo, Rv. 279377). In relazione infine al secondo aspetto, il provvedimento impugnato ha appunto correttamente negato che la ricorrente potesse vantare interesse concreto ed attuale all'impugnazione, trattandosi di bene di terza persona (ex multis, cfr. Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545).

Né, per quanto possa rilevare, vanno considerate le ulteriori allegazioni formulate in questa sede di legittimità (secondo cui l'interesse della ricorrente sarebbe correlato al successivo adempimento di restituzione del bene all'avente diritto, cioè al marito), atteso che lo spettro di valutazione di questa Corte si arresta alle questioni sollevate al più all'udienza di riesame. In ogni caso, ivi la ricorrente si era limitata a richiedere la restituzione dell'orologio in quanto, appunto, di proprietà del coniuge.5. La manifesta infondatezza dell'impugnazione non può che comportare l'inammissibilità del ricorso. 5.1.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.