Sentenza — n. 30278/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 12/02/2020 la Corte di appello di Cagliari ha riformato, nei confronti del solo Corda Davide, per il quale ha ridotto la pena, e ha confermato, nei confronti di Scintu Fabrizio, la sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Oristano del precedente 06/06/2019, che, in esito a giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di entrambi in ordine ai delitti di illecita coltivazione di organismi vegetali da cui è ricavabile sostanza stupefacente e di illecita detenzione e porto in luogo pubblico di arma da sparo con matricola abrasa e del solo Scintu anche in ordine al delitto di ricettazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 114 cod. pen, artt. 133 cod. pen, art. 112 cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30278/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il terzo motivo lamenta, ancora, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione o erronea applicazione di legge in punto di mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen. Osserva, al riguardo, che tale diminuente è stata esclusa dalla Corte territoriale per essere concorse nel reato cinque persone, sebbene fossero state tratte a giudizio solo tre di esse, ove si consideri che il coinvolgimento del Pisanu è avvenuto a seguito delle dichiarazioni etero-accusatorie rese al suo indirizzo dal coimputato Corda nel corso del giudizio di primo grado e che un altro soggetto, che si vorrebbe del pari coinvolto nella vicenda, non è stato mai compiutamente identificato, tanto da essere individuato con il solo diminutivo di "Chicco". 4.4.
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Corda Davide, nato a Neoneli 1'11/02/1958, Scintu Fabrizio, nato a Cagliari il 28/06/1982, avverso la sentenza in data 12/02/2020 della Corte di appello di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa; letta la requisitoria redatta, ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020, convertito in I. n. 176 del 2020, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Domenico Seccia, che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 12/02/2020 la Corte di appello di Cagliari ha riformato, nei confronti del solo Corda Davide, per il quale ha ridotto la pena, e ha confermato, nei confronti di Scintu Fabrizio, la sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Oristano del precedente 06/06/2019, che, in esito a giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di entrambi in ordine ai delitti di illecita coltivazione di organismi vegetali da cui è ricavabile sostanza stupefacente e di illecita detenzione e porto in luogo pubblico di arma da sparo con matricola abrasa e del solo Scintu anche in ordine al delitto di ricettazione.
2. Avverso la sentenza hanno proposto autonomi ricorsi per cassazione i difensori degli imputati.
3. Il difensore di fiducia del Corda, avv.to Riccardo Floris, ha articolato tre motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., illogicità o sostanziale carenza di motivazione, asseritamente caratterizzata da travisamento della prova nella parte in cui si sarebbe inferito il coinvolgimento dell'imputato nel delitto di illecita detenzione e porto in luogo pubblico dell'arma con matricola abrasa dalla sua presenza sul luogo della perquisizione avvenuta il 14/09/2018 e dal tentativo di fuga messo in atto alla vista degli operanti.
Nello specifico, rileva che la Corte territoriale avrebbe ascritto anche al predetto il possesso dell'arma, rinvenuta all'interno di uno zainetto nell'esclusiva disponibilità dello Scintu, sulla base di un argomentato congetturale - si è ritenuto, infatti, che la sorveglianza armata della piantagione di cannabis indica fosse svolta da tutti i soggetti coinvolti nell'attività di coltivazione - e senza tener conto del fatto che, durante l'attività di captazione, non si era mai fatta menzione di essa. 3.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., di erronea applicazione di legge in punto di mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 73, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990.
Sostiene, in specie, che il giudice del merito avrebbe escluso l'applicabilità dell'attenuante in questione per il silenzio inizialmente serbato dal prevenuto - avvalsosi della facoltà di non rispondere in fase cautelare - e per la mancanza in atti del verbale di interrogatorio in cui erano state rese le dichiarazioni accusatorie nei confronti dell'imputato in procedimento connesso, Pisanu Alessandro, senza tener conto del fatto che l'identità del predetto, soggetto fortemente coinvolto nell'illecita attività, era stata disvelata solo grazie all'indicato contributo dichiarativo. 3.3.
Con il terzo motivo lamenta, infine, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di ritenuta configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990.Assume, in particolare, che la Corte territoriale avrebbe ascritto all'imputato l'indicata aggravante in base ad un argomentato palesemente congetturale, atteso che le emergenze processuali rivelerebbero che il predetto non si era mai recato nella piantagione ed era inoltre all'oscuro del numero di piante in concreto messe a dimora.
4. Il difensore di fiducia dello Scintu, avv.to Maurizio Piras, ha articolato sette motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione di legge e carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di ritenuta configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990. In particolare, sostiene che il criterio utilizzato per determinare il valore del principio attivo esistente negli organismi vegetali illecitamente coltivati sarebbe erroneo, in quanto consistito nella mera moltiplicazione del valore del principio riscontrato nel campione analizzato per il dato ponderale complessivo, senza tener conto della diversità tipologica dei molteplici organismi e della diversa idoneità produttiva di principio attivo delle varie parti degli organismi stessi.
Assume, inoltre, che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ancorato la riconosciuta sussistenza dell'aggravante in oggetto al solo dato ponderale, così disattendendo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, che esigerebbe, a tal fine, la ricorrenza di elementi ulteriori. 4.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod, proc. pen., dell'inosservanza o erronea applicazione di legge e dell'insufficienza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione in punto di attribuzione all'imputato del possesso della pistola di marca Beretta, con matricola abrasa. Rileva, in specie, che il giudice del merito avrebbe fondato l'avversata conclusione sulla presunta corrispondenza dell'arma trovata nello zainetto recuperato all'interno della piantagione con quella, di marca e calibro analoghi, effigiata nelle fotografie repertate nella memoria del telefono cellulare in uso allo Scintu, ancorchè il personale di P.G. che ne effettuò il sequestro l'avesse definita solo "apparentemente identica"a quella fotografata e senza tener conto del fatto che sull'arma non erano state rinvenute le impronte digitali del predetto imputato.4.3.
Con il terzo motivo lamenta, ancora, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione o erronea applicazione di legge in punto di mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen. Osserva, al riguardo, che tale diminuente è stata esclusa dalla Corte territoriale per essere concorse nel reato cinque persone, sebbene fossero state tratte a giudizio solo tre di esse, ove si consideri che il coinvolgimento del Pisanu è avvenuto a seguito delle dichiarazioni etero-accusatorie rese al suo indirizzo dal coimputato Corda nel corso del giudizio di primo grado e che un altro soggetto, che si vorrebbe del pari coinvolto nella vicenda, non è stato mai compiutamente identificato, tanto da essere individuato con il solo diminutivo di "Chicco". 4.4.
Con il quarto motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., dell'insufficienza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione in punto di mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen. Rileva, segnatamente, che del tutto ingiustificato risulta il diniego dell'attenuante in oggetto, in quanto l'attività di osservazione proverebbe che il contributo dell'imputato è collocabile nella sola fase finale del taglio delle piante, l'attività di captazione telefonica rivelerebbe, nel contempo, che il predetto non era preposto alla sorveglianza del fondo, non intratteneva contatti con gli altri soggetti coinvolti nella coltivazione e non aveva in uso utenze cellulari impiegate per lo svolgimento dei traffici illeciti e le dichiarazioni dell'informatrice Casu Tamara relative al suo incontro con il coimputato Piano Ignazino sarebbero connotate da scarsa attendibilità, in ragione della dubbia genuinità della fonte. 4.5.
Con il quinto motivo lamenta, poi, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione o erronea applicazione di legge in punto di ritenuta applicabilità dell'aggravante teleologica prevista dall'art. 61 n. 2 cod. pen. in concorso formale con l'aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 309 del 1990. Assume in proposito che la Corte di appello di Cagliari, nell'applicare entrambe le aggravanti, sarebbe incorsa in un evidente error iuris, in quanto la circostanza prevista dall'art. 80, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 309 del 1990 per il caso in cui l'illecita coltivazione sia effettuata da persona armata assorbirebbe, in applicazione del criterio di specialità, l'aggravante teleologica, correlata al rapporto di strumentalità esistente tra il delitto di illecita detenzione di arma con matricola abrasa, rispetto al quale l'aggravante stessa è contestata, e quello in materia di stupefacenti.4.6.
Con il sesto motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche. Osserva, in specie, che tale diminuente, riconosciuta a Corda Davide a dispetto dei precedenti esistenti a suo carico, sarebbe stata denegata in maniera del tutto ingiustificata, atteso che l'imputato risulta incensurato e privo di carichi pendenti, ha ammesso fin da subito la propria partecipazione all'illecita attività ed ha contestualmente effettuato una chiamata in correità all'indirizzo di Piano Ignazino. 4.7.
Con il settimo motivo, infine, lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione di legge relativamente agli artt. 133 cod. pen., 125 cod. proc. pen., 3 e 111 Cost. e contraddittorietà e manifesta illogicità dell'apparato motivazionale in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio. Rileva, al riguardo, che la Corte territoriale, in maniera del tutto ingiustificata, ha inflitto all'imputato, in relazione al più grave delitto in materia di stupefacenti, una pena ben più grave di quella riservata al correo Corda Davide - al quale ha, comunque, riconosciuto un ruolo di primaria importanza nella vicenda delittuosa - commisurandola, in specie, a quella inflitta all'altro correo Piano Ignazino, soggetto gravato da molteplici e gravi precedenti penali.
5. Il procedimento è stato trattato in udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi presentati nell'interesse di Corda Davide e di Scintu Fabrizio risultano manifestamente infondati per le ragioni che di seguito si espongono.
2. Principiando dalla disamina dell'impugnativa proposta dal Corda, si ritiene destituito di fondamento, innanzitutto, il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione per travisamento della prova nella parte in cui si è ritenuto provato il coinvolgimento dell'imputato nel delitto di illecita detenzione e porto in luogo pubblico dell'arma con matricola abrasa in ragione del tentativo di fuga dallo stesso messo in atto in occasione del controllo effettuato dalle forze dell'ordine in data 14/09/2018. Rileva al riguardo il Collegio che, nella vicenda per cui è giudizio, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la pronunzia di condanna resa in primo grado, utilizzando, a fondamento della propria decisione, i medesimi elementi probatori vagliati dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Oristano e condividendo pienamente la valutazione che di essi era stata effettuata, anche nella parte in cui si era ritenuto provato il coinvolgimento del Corda nella sorveglianza armata della piantagione di cannabis indica illecitamente realizzata.
Tale circostanza preclude la deducibilità della proposta censura, costituendo principio ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui «Nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado» (in tal senso, ex multis, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, La Gumina e altro, Rv. 269217-01, Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 29/01/2014, Capuzzi e altro, Rv. 258438-01 e Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 04/02/2014, Nicoli, Rv. 258432-01).
3. Infondato risulta anche il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in punto di mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990, sostenendosi che il giudice del merito ne avrebbe escluso la concessione per l'atteggiamento poco collaborativo tenuto dal Corda in fase cautelare e per la mancata acquisizione del verbale di interrogatorio in cui il predetto aveva reso dichiarazioni accusatorie all'indirizzo dell'imputato in procedimento connesso / Pisanu Alessandro, senza considerare che l'identità di quest'ultimo - soggetto del pari coinvolto nell'illecita attività - era stata disvelata grazie all'indicato contributo dichiarativo.
Si osserva in proposito che la prospettata censura risulta caratterizzata da un evidente difetto di specificità, che rende inammissibile il gravame in parte qua. Ciò perché viene di fatto riproposta una questione già devoluta illo tempore alla Corte territoriale (in specie con il quarto motivo di appello) e dalla stessa concretamente esaminata e risolta, in conformità alla corretta esegesi del dato normativo evocato, con decisione fondata su un apparato argomentativo lineare, coerente e adeguato (rinvenibile, segnatamente, alle pagg. 48 e 49 della decisione gravata), che, oltretutto, non è stato in alcun modo sottoposto ad autonoma e argomentata confutazione.In particolare, la Corte distrettuale ha avuto cura di evidenziare che l'imputato, nelle spontanee dichiarazioni rese nel corso del giudizio abbreviato, ha tentato, per un verso, di ridimensionare la portata del proprio coinvolgimento nella vicenda e, per altro verso, di tenere nascosta la partecipazione all'illecita attività di complici diversi da Pisanu Alessandro, con il quale aveva avuto un alterco, serbando un atteggiamento scaltro e utilitaristico, evidentemente non meritevole della concessione dell'attenuante del ravvedimento operoso.
Con tale impianto motivazionale non si confronta la parte, che si limita, di fatto, a riproporre tal quali le lamentazioni in precedenza prospettate alla Corte territoriale. Orbene, è pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte che con i motivi di doglianza non possono essere riprodotte le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice di appello, dovendosi, ove ciò accada, ritenere aspecifici i motivi stessi. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità dell'impugnazione (così, ex multis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01 e Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01).
4. Egualmente infondato è, infine, il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità manifesta in punto di ritenuta configurabilità, nei confronti dell'imputato, dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990. Ritiene al riguardo il Collegio che anche tale censura sia caratterizzata da un evidente difetto di specificità, che rende inammissibile il gravame. E invero, si è di fronte, anche in tal caso, alla mera riproposizione di una questione già devoluta precedentemente alla Corte distrettuale (in specie con il secondo motivo di appello) e dalla stessa concretamente esaminata e risolta con decisione fondata su un apparato argomentativo lineare, coerente e adeguato (rinvenibile, segnatamente, a pag. 47 della decisione gravata), che, oltretutto, non è stato in alcun modo sottoposto ad argomentata confutazione.
In particolare, la Corte di appello di Cagliari ha evidenziato che l'imputato era di certo consapevole dell'estensione della piantagione e del rilevante quantitativo di sostanza stupefacente da essa ricavabile "... attesa la sua sicura presenza in loco, in varie occasioni, a partire dai primi di agosto 2018 e fino al 14.9.2018" e in ragione del fatto che "... aveva discusso della attività agricola, dei fertilizzanti da usare, del numero di piante messe a dimora, del tempo meteorologico previsto per il taglio...". Con tali specifiche argomentazioni non si è in alcun modo confrontata la parte, che - come posto in rilievo - si è limitata, di fatto, a riproporre la medesima censura già prospettata in precedenza.
5. Passando alla disamina dell'impugnativa proposta dallo Scintu, si rileva, innanzitutto, la palese infondatezza del primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, in punto di ritenuta configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, sostenendosi, per un verso, che il criterio utilizzato per determinare il valore del principio attivo esistente negli organismi vegetali illecitamente coltivati sarebbe erroneo, perché consistito nella mera moltiplicazione del valore del principio riscontrato nel campione analizzato per il dato ponderale complessivo e, per altro verso, che la riconosciuta sussistenza dell'aggravante sarebbe stata indebitamente ancorata al solo dato ponderale, in spregio ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.
Si osserva, al riguardo, che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non sono riscontrabili, nella decisione della Corte territoriale, né la dedotta violazione di legge, né, tantomeno, vizi motivazionali. Ciò perché, a fronte dell'accertata coltivazione di trecento piante di cannabis indica giunte, per lo più, a piena maturazione e dell'avvenuto rinvenimento, in un essiccatoio adiacente alla piantagione, di altri duecentosettantaquattro tralci degli stessi organismi vegetali, appare corretta la ritenuta configurabilità dell'aggravante di cui trattasi, tanto più ove si consideri che il valore ponderale del principio attivo, risultato dall'espletamento degli esami qualitativi, è pari a kg. 13,913.
Questo giudice di legittimità, pronunciando a Sezioni Unite, ha infatti recentemente chiarito che «In tema di stupefacenti, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi. (In applicazione dei predetti criteri la Corte ha precisato che, con riferimento alle c. d. droghe leggere, l'aggravante non è di norma ravvisablle quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo pari a 4000 volte il valore - soglia di 500 milligrammi)» (così SS.UU, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005-01).
Né, per altro verso, si ritiene che l'apparato argomentativo sotteso alla decisione presenti i vizi denunziati, atteso che la Corte distrettuale ha determinato il valore ponderale complessivo del principio attivo contenuto negli organismi vegetali in proporzione al peso totale delle sole foglie e infiorescenze (determinato in kg. 104.2), mediante l'utilizzo, come paramento, del valore del principio attivo risultato dal campione esaminato ed ha, inoltre, fondato il riconoscimento dell'aggravante de qua sia sul dato quantitativo, di per sé evidentemente sufficiente, sia sulla professionalità che caratterizzava l'illecita attività di coltivazione.
6. Del tutto infondato risulta, poi, il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, in punto di attribuzione all'imputato del possesso della pistola di marca Beretta, con matricola abrasa, recuperata in occasione del suo arresto, sostenendosi che la Corte distrettuale sarebbe giunta a tale conclusione sulla base della mera corrispondenza dell'arma sequestrata con quella effigiata nelle foto catalogate nella memoria del telefono cellulare in uso al predetto, senza tener conto del fatto che sulla stessa non erano state repertate impronte digitali.
Ritiene il Collegio che la doglianza in oggetto, con la quale, al di là della formula utilizzata, si fa valere, di fatto, un mero vizio motivazionale, non è meritevole di accoglimento. Ciò perché, a fronte di un'esposizione motiva lineare, coerente e logica, qual è quella sviluppata nelle pagg. 36, 37 e 38 della decisione gravata, la parte finisce per sollecitare questa Corte a una rivalutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità. Deve, infatti, rilevarsi che la Corte di appello di Cagliari ha motivato diffusamente in ordine all'attribuzione all'imputato del possesso della pistola Beretta recuperata presso la piantagione di cannabis indica, evidenziando che l'arma era identica, per marca e modello, a quella fotografata, che il suo codice matricolare risultava analogamente abraso, che le tracce di ossidazione su di essa riscontrate trovavano giustificazione nelle errate modalità di conservazione e che l'assenza di impronte digitali doveva ascriversi al fatto che il luogo in cui la res era detenuta era un ambiente aperto, soggetto a forti escursioni termiche.7.
Manifestamente infondati risultano, ancora, il terzo e il quarto motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, in punto di denegata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen., sostenendosi, per un verso, che la stessa non sarebbe stata accordata in ragione di un'erronea interpretazione del dats,normativo, in quanto tre soltanto, e non cinque, erano i soggetti tratti a giudizio in relazione alla vicenda concreta e, per altro verso, che gli elementi probatori raccolti deporrebbero, in maniera convergente, per un ruolo marginale dell'imputato (così l'attività di osservazione, quella di captazione telefonica e le dichiarazioni di taluni informatori).
Si osserva in proposito che il testo della norma di cui si assume la violazione, sub specie di erronea interpretazione, è chiaro nell'escludere l'applicabilità dell'attenuante de qua laddove ricorra una delle aggravanti di cui all'art. 112 cod. pen. e, quindi, anche nel caso - concretamente verificatosi - in cui abbiano concorso nel reato cinque o più persone. D'altro canto, pacifica è l'interpretazione del dato normativo offerta dalla Corte, essendosi chiarito che «È configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 112 cod. pen. quando il giudice abbia riscontrato il dato storico della partecipazione al reato di cinque o più persone, senza che occorra il formale accertamento della colpevolezza di ciascuno di essi, purché la partecipazione del numero necessario di correi sia stata ritenuta, anche incidentalmente - mediante valorizzazione delle vicende contestate nei capi di imputazione, corroborate dal riepilogo delle fonti prova - e non esclusa in modo definitivo nella sua materialità» (così Sez. 2, n. 9857 del 28/10/2020, dep. 12/03/2021, Capasso, Rv. 280767-01).
La ritenuta insussistenza della prospettata violazione di legge esimerebbe il Collegio dall'esaminare la censura fondata sul vizio di motivazione. Pur tuttavia, non può non rilevarsi che tale doglianza risulta priva di specificità, essendosi con essa riproposta una questione già in precedenza devoluta alla Corte distrettuale (in specie con il quinto motivo di appello) e dalla stessa concretamente esaminata e risolta con decisione fondata su un apparato argomentativo lineare e coerente (rinvenibile, segnatamente, alle pagg. 39, 40 e 41 della decisione gravata), che non risulta in alcun modo sottoposto ad argomentata confutazione.
Nello specifico, la Corte di appello di Cagliari ha posto in rilievo che i convergenti elementi probatori acquisiti consentivano di ritenere che l'imputato, diversamente da quanto sostenuto nell'atto di gravame, avesse svolto un ruolo determinante, attendendo a compiti di guardiania armata, anche notturna, che l'avevano portato a trattenersi per un tempo considerevole nel fondo su cui insisteva la piantagione di cannabis indica, in epoca prossima al taglio degli organismi vegetali, ossia in un momento di cruciale importanza nell'economia complessiva dell'illecita attività intrapresa.
Con tali specifiche e puntuali argomentazioni non s'è confrontata la parte, che - come evidenziato - s'è limitata sostanzialmente a riproporre le medesime censure già prospettate in precedenza.
8. Privo di pregio è anche il quinto motivo di ricorso, con cui ci si duole di violazione di legge in punto di ritenuta applicabilità dell'aggravante teleologica di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. in concorso formale con l'aggravante prevista dall'art. 80, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 309 del 1990, assumendo che la Corte territoriale sarebbe incorsa in un evidente error iuris, in quanto la circostanza ad effetto speciale da ultimo indicata assorbirebbe quella comune. Ritiene in proposito il Collegio che le anzidette aggravanti concorrano, non venendo in rilievo, in senso contrario, né il principio di specialità, in quanto diverso è il bene giuridico tutelato dalle due norme, nè il principio di assorbimento, in quanto non sussiste identità di elementi costitutivi tra l'una e l'altra circostanza.
Ciò perché, secondo il consolidato insegnamento della Corte, «L'aggravante dell'essere stato il fatto commesso da persona armata, di cui all'art. 80, lett. d), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, presuppone il solo rapporto di coincidenza temporale e di luogo tra la detenzione della droga e quella dell'arma in capo alla stessa persona, non essendo richiesta anche una contestualità causale alla realizzazione della condotta di detenzione dello stupefacente» (così, da ultimo, Sez. 6, n. 5197 del 10/11/2017, dep. 02/02/2018, E. Rv. 272150-01, nonché, in precedenza, Sez. 4, n. 5038 del 21/01/2011, Cozzolino, Rv. 249574-01, Sez. 6, n. 2819 del 28/01/1999, Aletto, Rv. 212885-01 e Sez. 6, n. 3414 del 23/01/1996, Pescione, Rv. 204511-01).
L'aggravante teleologica, contestata relativamente al reato di illecita detenzione e porto in luogo pubblico di arma da sparo con matricola abrasa, perchè commesso al fine di assicurare il raccolto della piantagione di cannabis indica, trova, invece, la propria ratio giustificativa nella maggiore gravità di quei fatti di reato la cui perpetrazione sia strumentale al conseguimento del fine perseguito da altro reato. Tali considerazioni portano a valutare in termini di manifesta infondatezza la dedotta doglianza, non riscontrandosi, per effetto della ritenuta configurabilità di entrambe le aggravanti, l'ipotizzata violazione o erronea applicazione di legge.9.
Palesemente infondato risulta il sesto motivo di ricorso, con cui si lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche, sostenendosi che le stesse sarebbero state denegate in modo ingiustificato, atteso che l'imputato è incensurato e privo di carichi pendenti, ha ammesso da subito la propria partecipazione all'illecita attività ed ha contestualmente effettuato una chiamata in correità all'indirizzo di Piano Ignazino. Osserva al riguardo il Collegio che con tale doglianza si chiede, di fatto, una rinnovata valutazione, in sede di legittimità, delle modalità con cui il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale attribuitogli dall'ordinamento ai fini dell'invocato riconoscimento della circostanza de qua, esercizio che deve essere motivato nei limiti strettamente necessari a far emergere, in misura sufficiente, il pensiero dell'organo giudicante in ordine all'adeguamento della sanzione da infliggere all'effettiva gravità del reato e alla personalità del reo.
E tanto è avvenuto nella vicenda di cui trattasi, in quanto la Corte territoriale, in maniera legittima, ha valutato ostativi alla concessione di un trattamento sanzionatorio di maggior favore la complessiva gravità dei fatti, desumibile dall'elevato numero di reati per cui l'imputato ha riportato condanna, il ruolo di primaria importanza dallo stesso svolto in un momento cruciale dell'illecita attività intrapresa e il suo atteggiamento poco collaborativo, ostinatamente conservato durante tutto il corso del processo, a dispetto di un quadro probatorio granitico, ossia parametri espressamente indicati dall'art. 133 cod. pen., applicabili anche ai fini dell'eventuale concessione delle attenuanti generiche.
D'altro canto, costituisce insegnamento consolidato della Suprema Corte, al quale questo Collegio intende dare continuità, quello secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (così, ex multis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02, nonché Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826-01).
10. Egualmentérelestituito di fondamento risulta, infine, il settimo motivo di ricorso, con cui ci si duole di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 133 cod. pen., 125 cod. proc. pen., 3 e 111 Cost., nonché di vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, sostenendosi che la Corte territoriale avrebbe inflitto all'imputato, in relazione al più grave delitto in materia di stupefacenti, una pena assai più elevata di quella erogata al Corda, commisurata, segnatamente, a quella inflitta all'altro correo Piano, soggetto pluripregiudicato.
Si osserva in proposito che il Corte di appello cagliaritana, nel determinare la pena base da infliggere allo Scintu in relazione al più grave reato in materia di stupefacenti, ha fatto corretta applicazione degli evocati parametri normativi, anche di fonte costituzionale, e ha sinteticamente esposto le ragioni sottese alla decisione assunta, fondando l'opzione dosimetrica sulla particolare gravità dell'illecito e sul ruolo svolto dal predetto nella sua commissione, fattori ragionevolmente giustificativi del diverso trattamento riservato al coimputato Corda.
11. Alla stregua delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza «versare in colpa nella determin