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Sentenza — n. 30277/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30277/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30277/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 14/09/2020 il Tribunale di Foggia ha affermato la penale responsabilità di Pecorelli Antonio in relazione alla contravvenzione di omessa collocazione, in corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento, di un impalcato di sicurezza a protezione contro la caduta di materiali dall'alto (prevista e punita dagli artt. 129, comma 3, e 159, comma 2, lett. c), d. Igs. n. 81 del 2008) e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena di euro 1.000,00 di ammenda.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30277/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con ordinanza del 24/02/2021 la Corte di appello di Bari, rilevato che la sentenza del Tribunale di Foggia ha inflitto all'imputato la sola pena pecuniaria ed è, pertanto, inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 5, cod. proc. pen., ha riqualificato il proposto gravame come ricorso per cassazione e ha disposto la trasmissione degli atti a questa Suprema Corte.

Parole chiave

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reato di poca entità infrazione commessa per negligenza violazione delle norme sicurezza risarcimento per atto illecito minaccia alla sicurezza pubblica reato di pericolo

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Le doglianze fatte valere con l'impugnativa sono di seguito sintetizzate conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
Del tutto infondato risulta anche il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole della mancata applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pecorelli Antonio, nato a Vieste il 07/01/1967, avverso la sentenza in data 14/09/2020 del Tribunale di Foggia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa; letta la requisitoria redatta, ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020, convertito in I. n. 176 del 2020, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Tocci, che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 14/09/2020 il Tribunale di Foggia ha affermato la penale responsabilità di Pecorelli Antonio in relazione alla contravvenzione di omessa collocazione, in corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento, di un impalcato di sicurezza a protezione contro la caduta di materiali dall'alto (prevista e punita dagli artt. 129, comma 3, e 159, comma 2, lett. c), d. Igs. n. 81 del 2008) e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena di euro 1.000,00 di ammenda.

2. Avverso la sentenza ha proposto appello il difensore di fiducia del Pecorelli, avv.to Antonio Laprocina.

3. Con ordinanza del 24/02/2021 la Corte di appello di Bari, rilevato che la sentenza del Tribunale di Foggia ha inflitto all'imputato la sola pena pecuniaria ed è, pertanto, inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 5, cod. proc. pen., ha riqualificato il proposto gravame come ricorso per cassazione e ha disposto la trasmissione degli atti a questa Suprema Corte.

4. Le doglianze fatte valere con l'impugnativa sono di seguito sintetizzate conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4.1. Con il primo motivo viene dedotta l'assoluta mancanza di prova della commissione del fatto, assumendosi che, all'esito dell'attività istruttoria svolta, non risulterebbe accertato che il ponteggio installato sul cantiere oggetto di verifica ispettiva appartenesse all'impresa di cui è titolare l'imputato, incaricato dal committente delle opere della mera fornitura dei marmi. 4.2. Con il secondo motivo si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., sostenendosi che ne ricorrevano tutti i presupposti in ragione della ridotta entità della pena inflitta, della non abitualità della condotta e della scarsa offensività.

5. Il procedimento è stato trattato in udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso presentato nell'interesse di Pecorelli Antonio risulta manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono.

2. Destituito di fondamento appare, innanzitutto, il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancanza di prova in ordine alla commissione del fatto. Ciò perché il ricorrente, evidentemente fuorviato dall'erronea qualificazione della proposta impugnativa in termini di appello, richiede, con l'atto di gravame, una rivalutazione di elementi fattuali, che risulta, tuttavia, preclusa in sede di legittimità.3. Del tutto infondato risulta anche il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole della mancata applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen.

Rileva, infatti, il Collegio che l'applicazione di tale esimente non è stata richiesta al giudice di merito, la qual cosa esclude che la prospettata doglianza possa essere fatta valere in questa sede, costituendo consolidato insegnamento della Suprema Corte quello secondo cui «La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.» (così Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah Ayoub, Rv. 275782-01, nonché Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272798-01).

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il consigliere es