Sentenza — n. 30276/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 14/10/2020* Tribunale di L'Aquila, decidendo in sede di rinvio, a seguito dell'annullamento della sentenza del medesimo Tribunale del precedente 08/05/2018, ha confermato la pronunzia del giudice di pace di L'Aquila che aveva affermato la penale responsabilità di Centi Alessandro in ordine al delitto di lesioni personali colpose.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 2054 cod. civ, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30276/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il procedimento è stato trattato in udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Centi Alessandro, nato a L'Aquila il 05/05/1972, avverso la sentenza in data 14/10/2020de1 Tribunale di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa; letta la requisitoria redatta, ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020, convertito in I. n. 176 del 2020, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Tocci, che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 14/10/2020* Tribunale di L'Aquila, decidendo in sede di rinvio, a seguito dell'annullamento della sentenza del medesimo Tribunale del precedente 08/05/2018, ha confermato la pronunzia del giudice di pace di L'Aquila che aveva affermato la penale responsabilità di Centi Alessandro in ordine al delitto di lesioni personali colpose.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Centi, avv.to Maurizio Scicchitano, articolando sei motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce l'intervenuta prescrizione del delitto per cui v'è stata condanna, rilevando che esso risulta accertato in data 17/03/2013 e che è decorso, ad oggi, un termine eccedente quello previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 157 e 160 cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 627, comma 3, e 628, comma 2, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità. Nello specifico, assume che il Tribunale di L'Aquila, disattendendo la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", cui era tenuto ad attenersi giusta la pronunzia di annullamento con rinvio emessa dalla Corte di cassazione il 19/09/2019, è pervenuto a una decisione di condanna senza disporre perizia né a contenuto cinematico, né a contenuto medico-legale e senza prendere posizione in ordine alla ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa, in cui era stata evidenziata la compatibilità delle lesioni riportate dalle parti lese con un tamponamento da tergo e con il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. 2.3. Con il terzo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., di inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 40, 41 e 590 cod. pen., 533 cod. proc. pen. e 2054 cod. civ., nonché vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità. Sostiene, segnatamente, che il giudice del merito, nel ricostruire l'accaduto e nell'ascriverne la verificazione alla condotta di guida imprudente e imperita dell'imputato, non avrebbe adeguatamente e motivatamente confutato le deduzioni difensive, a termini delle quali le lesioni erano ascrivibili ad un impatto da tergo da parte di un terzo veicolo, così pervenendo alla decisione di condanna in base a un percorso motivazionale carente e illogico, in cui, oltretutto, non si era dato conto del superamento della presunzione di pari responsabilità nella causazione del sinistro, di cui all'art. 2054, comma 2, cod. civ. 2.4. Con il quarto motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 590, 132, 133 e 133-bis cod. pen., nonché vizio di motivazione per carenza o manifesta illogicità. Assume, in particolare, che il Tribunale di L'Aquila non avrebbe fatto buon governo del proprio potere discrezionale in sede di dosimetria della pena, la cui entità era immotivatamente lontana dal minimo edittale.2.5. Con il quinto motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., di inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 590, 131-bis cod. pen. e 34 d.lgs. n. 274 del 2000, nonché vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità. Rileva, in proposito, che il giudice del merito avrebbe erroneamente escluso l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sul rilievo che la condotta dell'imputato non si connotasse per particolare tenuità, non considerando che, per i procedimenti di competenza del giudice di pace, trova applicazione la diversa disposizione di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000. 2.6. Con il sesto e ultimo motivo lamenta, infine, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 538, 539 cod. proc. pen. e 2054 cod. civ., nonché vizio di motivazione per carenza o manifesta illogicità. Osserva, infatti, che, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, non risulterebbe provata l'esclusiva responsabilità dell'imputato nella causazione del sinistro e il superamento della presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 cod. civ., di tal che risulterebbero erronee, oltre che immotivate, le statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata.
3. Il medesimo difensore ha presentato, poi, una memoria in data 17/06/2021, ribadendo, di fatto, le argomentazioni a sostegno del primo motivo in precedenza articolato.
4. Il difensore delle parti civili De Andreis Fausto e De Angelis Paola ha presentato, a sua volta, una propria memoria in data 17/06/2021, con la quale ha esposto diffuse considerazioni a sostegno del rigetto del secondo, del terzo, del quarto, del quinto e del sesto motivo del ricorso proposto dall'imputato.
5. Il procedimento è stato trattato in udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso presentato nell'interesse di Centi Alessandro risulta manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
2. Destituito di fondamento risulta il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 627, comma 3, e 628, comma 2, cod. proc. pen. e vizio di motivazione, assumendo che il Tribunale di L'Aquila avrebbe palesemente disatteso la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" - cui era obbligato ad attenersi giusta la pronunzia di annullamento con rinvio emessa da questa Corte di legittimità - e sarebbe pervenuto a una decisione di condanna senza disporre né perizia cinematica, né perizia medico-legale e senza, peraltro, confutare la ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa, a termini della quale le lesioni riportate dalle parti lese sarebbero state causate da un tamponamento da tergo del veicolo sul quale le stesse viaggiavano e favorite dal mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.
Al riguardo si ritiene che, diversamente da quanto dedotto, la pronunzia del giudice gravato sia conforme al canone di giudizio secondo cui la penale responsabilità dell'imputato dev'essere accertata "al di là di ogni ragionevole dubbio", essendosi indicate in parte motiva, con argomentazioni lineari e logiche, rispondenti a quanto prescritto nell'evocata nella decisione di annullamento con rinvio, le ragioni per le quali si è condivisa la ricostruzione della dinamica del sinistro operata dal giudice di prime cure e, per l'effetto, se n'è ascritta la causazione, in via esclusiva, all'improvvisa invasione dell'opposta corsia di marcia da parte del veicolo condotto dal ricorrente, non seguita da alcuna manovra finalizzata a impedire l'impatto (significativo il riferimento, rinvenibile in sentenza gravata, alla mancanza di tracce di frenata di tale automezzo sulla sede stradale).
A fronte di un argomentato motivazionale siffatto, non assume rilievo la mancata effettuazione, da parte del giudice di merito, di perizie a contenuto cinematico e medico-legale, atteso che, alla stregua dei molteplici elementi di prova acquisiti, risultava compiutamente ricostruita l'eziologia dell'evento ed inequivocabilmente acclarata la compatibilità con la dinamica del sinistro stradale delle lesioni riportate dalle persone offese. Né, per altro verso, può ritenersi che la decisione gravata sia viziata nella parte in cui ometterebbe di confutare la ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa, secondo cui le lesioni riportate dalle parti lese sarebbero state causate da un tamponamento da tergo del veicolo sul quale esse viaggiavano e favorite dal mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.
Giova, infatti, evidenziare che la tesi difensiva risulta del tutto priva di addentellati fattuali, risolvendosi in una prospettazione meramente congetturale e perciò irrimediabilmente generica. Ciò perché il ricorrente ha omesso di indicare gli elementi da cui ha desunto l'asserito mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte delle vittime, non ha valutato la compatibilità delle lesioni da queste riportate con unimpatto da ( tergo ad opera di un terzo veicolo e non ha dato conto della presenza, sull'opposta corsia di marcia rispetto a quella di percorrenza, dell'automezzo condotto dal ricorrente.
3. Del tutto infondato appare anche il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 40, 41 e 590 cod. pen., 533 cod. proc. pen. e 2054 cod. civ. e vizio di motivazione, sostenendosi, in specie, che il giudice del merito, nel ricostruire l'accaduto e nell'ascriverne la verificazione alla condotta di guida imprudente e imperita dell'imputato, non avrebbe adeguatamente confutato le deduzioni difensive - a termini delle quali le lesioni erano ascrivibili ad un impatto da tergo da parte di un terzo veicolo - e sarebbe pervenuto alla decisione di condanna alla stregua di un percorso motivo carente e illogico, in cui non si dava conto del superamento della presunzione di pari responsabilità nella causazione del sinistro, di cui all'art. 2054, comma 2, cod. civ.
Ritiene in proposito il Collegio che anche la doglianza in disamina sia affetta da genericità, essendosi già posto in rilievo, allorquando si è scrutinato il secondo motivo di ricorso, che, a fronte di un sinistro verificatosi nella corsia di marcia opposta a quella di percorrenza del veicolo condotto dal ricorrente, a causa dell'invasione di tale corsia da parte del predetto automezzo, la tesi difensiva, secondo cui le lesioni patite dalle persone offese sarebbero state causate dall'impatto da tergo di un terzo automezzo, appare meramente congetturale e del tutto priva di riscontri, ove si consideri che, al di là del momento assertivo, non si è chiarito come il tipo di lesioni refertate possa essere stato causato da un impatto di tal genere, né risulta indicato il ruolo che, nella verificazione del sinistro, avrebbe avuto il veicolo resosi comunque protagonista dell'invasione dell'opposta corsia di marcia.
D'altro canto, la decisione gravata appare, sul punto, pienamente rispettosa dei parametri normativi evocati dal ricorrente e congruamente motivata, dandosi atto che la specifica dinamica dell'incidente stradale induce ad ascriverne, in via esclusiva, la verificazione all'imprudente condotta di guida del predetto, sicchè, sul piano logico, deve ritenersi superata la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054, comma 2, cod. civ. okterLitto 4. Egualmenteyinfondato risulta il quarto motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 590, 132, 133 e 133-bis cod. pen. e vizio di motivazione, sostenendosi che il Tribunale di L'Aquila non avrebbe fatto buon governo del proprio potere discrezionale in sede di dosimetria della pena.Rileva al riguardo il Collegio che la determinazione della pena è rimessa all'esclusivo vaglio del giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità se la decisione impugnata risulta sorretta da una motivazione sufficiente e logica, idonea a supportare in misura congrua la valutazione relativa all'adeguamento della sanzione inflitta alla concreta gravità del reato e alla personalità del reo (in tal senso Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142-01).
Nella vicenda di cui trattasi, il Tribunale di L'Aquila ha fatto buon governo del proprio potere discrezionale in punto di dosimetria della pena, motivando sinteticamente la decisione assunta e irrogando una sanzione di natura pecuniaria che, tenuto conto della pluralità delle persone offese, risulta adeguata all'accertato grado di colpa dell'imputato.
5. Del tutto privo di pregio appare, poi, il quinto motivo di ricorso, con il quale ci si duole di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 590, 131-bis cod. pen. e 34 d.lgs. n. 274 del 2000 e di vizio di motivazione, assumendo che il giudice del merito avrebbe erroneamente escluso l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. sul rilievo che la condotta dell'imputato non fosse di particolare tenuità, senza considerare che, per i procedimenti di competenza del giudice di pace, trova applicazione la diversa disposizione di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000.
Si osserva in proposito che, per esplicita ammissione del ricorrente, l'applicazione della speciale esimente da ultimo indicata non è mai stata richiesta, risultando erroneamente avanzata al giudice del merito un'istanza di applicazione della diversa causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., peraltro disattesa. Tale circostanza, al di là dell'erroneità della decisione gravata nella parte in cui non ha escluso l'applicabilità dell'invocata esimente in ragione della particolare natura del procedimento (appartenente alla competenza del giudice di pace), preclude in radice la proponibilità della questione in questa sede.
Peraltro, deve altresì rilevarsi che la doglianza fondata sulla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. non fu sollevata con il ricorso per cassazione proposto avverso la prima decisione del Tribunale di L'Aquila, oggetto di annullamento con rinvio, la qual cosa impedisce la sua successiva proposizione nel nuovo giudizio di merito.
6. Palesemente infondato risulta, ancora, il sesto motivo di doglianza, con il quale si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt.538, 539 cod. proc. pen. e 2054 cod. civ. e vizio di motivazione, sostenendosi che risulterebbero erronee e immotivate le statuizioni civili contenute nella sentenza, in quanto non sarebbe provata l'esclusiva responsabilità dell'imputato nella causazione del sinistro e il conseguente superamento della presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 cod. civ. Al riguardo, è sufficiente fare richiamo alle considerazioni esposte in sede di scrutinio del secondo e del terzo motivo di ricorso per inferirne l'evidente infondatezza di quello in disamina, costituendo le statuizioni civili di cui si contesta la legittimità diretta conseguenza dell'affermata responsabilità dell'imputato, "al di là di ogni ragionevole dubbio", in ordine al delitto di lesioni personali colpose.
7. La ritenuta manifesta infondatezza di ciascuno dei motivi di ricorso sin qui scrutinati induce a considerare priva di pregio anche la doglianza - sollevata con il primo motivo - mediante la quale è stata dedotta l'intervenuta prescrizione del reato formante oggetto di giudizio. Giova, infatti, evidenziare che lo stesso, commesso in data 17/03/2013, avrebbe dovuto prescriversi, in presenza di più atti interruttivi, al decorso del termine di sette anni e sei mesi, secondo quanto sancito dal combinato disposto di cui agli artt. artt. 157 e 160, comma 2, cod. pen.
Al termine indicato devono, tuttavia, sommarsi i periodi di sospensione della prescrizione e, segnatamente, sia quelli oggetto delle sospensioni disposte dal giudice in concomitanza all'accoglimento di istanze di rinvio per impedimenti del difensore, sia quelli oggetto di sospensioni previste ex lege. Ciò comporta che, nel caso di specie, dovranno computarsi: 22 gg. per la sospensione dall'11/04/2017 al 02/05/2017, disposta in accoglimento di un'istanza di rinvio della difesa; 63 gg. per la sospensione dal 02/05/2017 al 04/07/2017, disposta in accoglimento di altra istanza di rinvio della difesa; 84 gg. per la sospensione dal 15/02/2019 al 09/05/2019, disposta in accoglimento di un'ulteriore istanza di rinvio della difesa; 64 gg. per la sospensione dal 09/03/2020 all'11/05/2020, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020; 6 gg. per la sospensione dal 18/03/2020 al 30/09/2020, disposta in accoglimento di altra istanza di rinvio della difesa e rispetto alla quale la concreta determinazione della durata è effettuata tenendo conto del limite previsto dall'art. 159, comma 1, n. 3 cod. pen. e della circostanza che essa, per buona parte delle sua durata (ossia dal 18/03/2020 all'11/05/2020) si è sovrapposta a quella prevista normativamente.
Ai fini del computo del periodo di sospensione, non dovrà considerarsi, invece, il lasso temporale compreso tra il 07/06/2016 e il 05/10/2016, atteso che il rinvio dell'udienza del 07/06/2016 fu disposto per un impedimento del giudice onorario procedente. Tenuto conto dei molteplici periodi di sospensione del corso della prescrizione testè indicati, la causa di estinzione del reato de quo è maturata il 14/05/2021, dovendosi aggiungere 239 gg. (22+63+84+64+6) alla data del 17/09/2020, in cui risultava decorso il termine di sette anni e sei mesi dalla commissione del fatto.
Tanto chiarito, si ritiene che, essendo stata emessa la sentenza gravata il 14/10/2020, sia all'evidenza priva di pregio, in presenza di un ricorso inammissibile, la doglianza fondata sulla prescrizione del reato successivamente intervenuta. Costituisce, infatti, consolidato insegnamento della Corte - al quale questo Collegio intende dare continuità - quello secondo cui «L'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità»(così Sez. 2, n. 28848 dell'08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463-01).
8. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.
9. Il tenore della presente pronunzia comporta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado sostenute dalle costituite parti civili, che si liquidano in complessivi euro quattromilacinquecento, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio da