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Sentenza — n. 30275/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30275/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30275/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La corte di appello di Palermo, con sentenza del 1 ottobre 2020 confermava la sentenza del tribunale di Marsala del 24 novembre 2017, con la quale Licari Giuseppe era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 6 commi 1 e 6 L. 401/1989. Avverso la predetta sentenza, Licari Giuseppe, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo 311:23 motivi di impugnazione.

Regesto Legislator

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art. 131 bis c.p, art. 131 bis cod. pen, art. 624 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30275/2021 — snpen · Corte di Cassazione: b) ed e) cod. proc. pen. e in particolare la manifesta illogicità della sentenza per la mancata applicazione della fattispecie ex art. 131 bis c.p. La condotta del ricorrente sarebbe episodica e non abituale oltre che giustificata dalla presenza all'estero, e inoltre sarebbe insussistente l'abitualità del comportamento in presenza soltando di un altro episodio di violazione del Daspo.

Parole chiave

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difetto di motivazione mancata attuazione degli accordi illeciti mancanza di disciplina violazioni delle norme procedurali omissione di soccorso inadempimento reiterato

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis c.p
e in particolare la manifesta illogicità della sentenza per la mancata applicazione della fattispecie ex art. 131 bis c.p.
art. 131 bis cod. pen
e in particolare la manifesta illogicità della sentenza per la mancata applicazione della fattispecie ex art. 131 bis c.p.
art. 624 cod. proc. pen
Visto l'art. 624 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Licari Giuseppe nato a Marsala il 09/05/1985; avverso la sentenza del 01/10/2020 della corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Tocci/che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità della sentenza impugnata; lette le conclusione del difensore dell'imputato, Avv. to Sammartano Gaspare che ha chiesto l'annullamento della sentenza.

RITENUTO IN FATTO

1. La corte di appello di Palermo, con sentenza del 1 ottobre 2020 confermava la sentenza del tribunale di Marsala del 24 novembre 2017, con la quale Licari Giuseppe era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 6 commi 1 e 6 L. 401/1989.

2. Avverso la predetta sentenza, Licari Giuseppe, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo 311:23 motivi di impugnazione.

3. Rappresenta, con il primo, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett.

b) ed e) cod. proc. pen., la erronea o falsa applicazione dell'articolo 6 commi 1 e 6 L. 401/89 e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Si osserva come l'obbligo che si è assunto come violato, ovvero quello di presentazione all'ufficio di Polizia di Stato, ha un carattere solo strumentale rispetto al divieto di accesso agli impianti sportivi, e che nel contempo dagli atti non emergerebbe la presenza dell'imputato presso lo stadio, ove era fatto divieto di accesso, in data 18 gennaio 2015. Tanto che sarebbe stata fornita prova della sua presenza in Germania nella data predetta. Da qui la carenza e genericità della motivazione per omessa considerazione delle prove disponibili, tali da escludere il dolo specifico del reato. La corte avrebbe anche dovuto valutare l'offensività della condotta contestata.

4. Con il secondo motivo, deduce i vizi ex art. 606 comma 1 lett.

b) ed e) cod. proc. pen. e in particolare la manifesta illogicità della sentenza per la mancata applicazione della fattispecie ex art. 131 bis c.p. La condotta del ricorrente sarebbe episodica e non abituale oltre che giustificata dalla presenza all'estero, e inoltre sarebbe insussistente l'abitualità del comportamento in presenza soltando di un altro episodio di violazione del Daspo.

5. Con il terzo, deduce i vizi ex art. 606 comma 1 lett.

b) ed e) cod. proc. pen. per mancata motivazione del diniego delle attenuanti generiche a fronte della giovane età del ricorrente e della scarsa intensità del dolo. Mancherebbe inoltre, la motivazione, peraltro illogica, in relazione alla determinazione della pena. Non essendo stati esplicitati i criteri di calcolo seguìti e in particolare l'ammontare della pena base. Il giudice avrebbe altresì omesso di effettuare la riduzione per il rito prescelto e comunque la riduzione applicata sarebbe erronea, non essendo stata corrispondente ad un terzo. 2 e_

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte /dopo avere richiamato la prima sentenza, conforme, ha sottolineato come sia emersa l'assenza dell'imputato presso il centro clinico di Arezzo, unica circostanza che avrebbe legittimato la sospensione della operatività dell'obbligo di presentazione impartito al ricorrente. Cosicchè non è pertinente la tesi, peraltro solo asserita, secondo la quale dagli atti non emergerebbe la presenza dell'imputato presso lo stadio, ove era fatto divieto di accesso, in data 18 gennaio 20151mentre sarebbe stata provata la sua presenza in Germania nella data predetta.

Del tutto infondata è poi la tesi della irrilevanza, in rapporto al reato contestato ex art. 6 L. 401/89, in relazione alla mancata presentazione presso il commissariato PS di Marsala, di tale omissione, integrante, al contrario, una delle condotte sanzionate dalla predetta norma. In tal senso si è già espressa questa Corte, laddove ha precisato che in tema di prevenzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive, la fattispecie di cui all'art. 6, commi 2 e 6, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 costituisce un reato di pericolo integrato dalla violazione dell'obbligo di presentazione negli uffici di pubblica sicurezza in concomitanza con l'evento sportivo, che concorre con il reato di divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono manifestazioni sportive (Sez. 3, n. 38603 del 31/01/2018 Rv. 273915 - 01).

2. Appare congrua e completa anche la motivazione a supporto della esclusione della fattispecie di cui all'art. 131 bis cod. pen., elaborata alla luce della azione complessiva realizzata dal ricorrente, connotata da una falsa prospettazione della sua presenza in Arezzo per motivi di salute, e rivelatrce per tale via di una peculiare intensità del dolo. Consegue l'inammissibilità anche del presente motivo.

3. Fondato è invece il terzo motivo. A fronte di specifico motivo di gravame, la corte ha erroneamente sostenuto la correttezza della pena finale stabilita, nel quadro del rito abbreviato prescelto, laddove invece, rispetto al minimo edittale pari a anni uno di reclusione ed euro 10.000 di multa, la riduzione della pena pacuniaria a soli euro 9000 non è conforme alla misura della riduzione prevista,DLQa3- 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene glatiEk1 che vada annullata la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Palermo. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Palermo. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine alla affermazione della penale respons