Sentenza — n. 30274/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Firenze, con sentenza del 5 giugno 2020 riformando parzialmente la sentenza del tribunale omonimo, del 31 ottobre 2017, rideterminava la pena applicata nei confronti di Uzibor Edith, confermando nel resto la sentenza medesima. Avverso la predetta sentenza, Uzibor Edith, tramite il proprio difensore ha proposto ricorso per Cassazione deducendo due motivi di impugnazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30274/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Rappresenta, con il primo, il vizio di inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 73 comma V DPR 309/90 nonché di illogicità manifesta della motivazione. Si contesta il diniego circa la configurabilità della fattispecie ex art. 73 comma V DPR 309/90, osservando come il principio attivo della sostanza stupefacente corrisponda a soli 37,78 gr., così risultando compatibile con la fattispecie invocata. Quanto alle modalità di trasporto e detenzione, sarebbe illogico il rilievo della corte per cui l'occultamento degli ovuli nella cavità vaginale avrebbe una connotazione negativa e sia sintomatico di capacità a delinquere.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Uzibor Edith nata in Nigeria il 08/06/1991; avverso la sentenza del 05/06/2020 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Tocci che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 5 giugno 2020 riformando parzialmente la sentenza del tribunale omonimo, del 31 ottobre 2017, rideterminava la pena applicata nei confronti di Uzibor Edith, confermando nel resto la sentenza medesima.
2. Avverso la predetta sentenza, Uzibor Edith, tramite il proprio difensore ha proposto ricorso per Cassazione deducendo due motivi di impugnazione.
3. Rappresenta, con il primo, il vizio di inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 73 comma V DPR 309/90 nonché di illogicità manifesta della motivazione. Si contesta il diniego circa la configurabilità della fattispecie ex art. 73 comma V DPR 309/90, osservando come il principio attivo della sostanza stupefacente corrisponda a soli 37,78 gr., così risultando compatibile con la fattispecie invocata. Quanto alle modalità di trasporto e detenzione, sarebbe illogico il rilievo della corte per cui l'occultamento degli ovuli nella cavità vaginale avrebbe una connotazione negativa e sia sintomatico di capacità a delinquere.
Ciò perché tale modalità di trasporto sarebbe ormai da anni radicata, così da non poter denotare spegiudicatezza bensì disperazione in capo a colui che sia disposto ad occultare nel corpo ovuli di sostanza stupefacente. Inoltre, tale modus operandi non sarebbe incompatibile con l'occasionalità della condotta. L'imputata non sarebbe altresì gravata da pregiudizi penali né sottoposta ad altri procedimenti in materia di stupefacenti.
4. Con il secondo motivo deduce il vizio di manifesta illogicità in relazione alla intervenuta applicazione di misura di sicurezza ex art. 86 DPR 309/90. La motivazione in ordine al diniego della richiesta revoca della misura dell'espulsione dal territorio nazionale sarebbe carente ed erronea, atteso che il giudizio di pericolosità sotteso alla predetta misura impone la considerazione complessiva delle circostanze di cui all'art. 133 c.p., tanto in relazione alla gravità del reato che in ordine alla capacità a delinquere. Profili non analizzati complessivamente. Mentre nel caso concreto sarebbe stata valorizzata la circostanza dell'assenza di occupazione, senza tuttavia che sia comprensibile la ragione di una previsione di futura reiterazione di reati in capo a soggetto incensurato ed a seguito di una condanna subita. Né ai predetti fini sarebbe un valido presupposto il dato per cui l'imputata è indagata per evasione in altro procedimento, atteso che al riguardo la stessa è stata destinataria di una richiesta di archiviazione.
5. Il primo motivo è manifestanne infondato. La corte di appello ha valutato con riflessioni immuni da vizi, ai fini della corretta qualificazione giuridica, tutti gli indici attraverso cui va esaminata la condotta ipotizzata, con riferimento sia ai mezzi, modalità e circostanze della azione che alla qualità e quantità della sostanza stupefacente; ha sottolineato, in sintesi, il rapporto fiduciario insito nell'affidamento, quale corriere, di una notevole quantità e qualità di sostanza stupefacente, le modalità di occultamento (all'interno della cavità vaginale) e di trasporto ( lungo ampia tratta da Parma a Firenze), così desumendo /oltre alla gravità del fatto l'intensità del dolo del reato.
Facendo in tal modo corretta applicazione, in senso negativo, del principio per il quale l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, con la possibilità che anche una sola singola circostanza possa assumere carattere ostativo alla qualificazione del fatto come di lieve entità, all'esito della detta valutazione complessiva e della riscontrata incapacità degli altri indici selezionati dal comma 5 dell'art. 73 di neutralizzarne la carica negativa (Sez.
U - , n. 51063 del 27/09/2018 Rv. 274076 - 01). Le contraposte considerazioni della ricorrente, incapaci di evidenziare vizi di motivazione che siano manifesti, come richiesto dal legislatore (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074), si muovono soltanto sul piano, inammissibile, di una rivalutazione del fatto. E' noto infatti che l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482;
Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507).
6. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Con sentenza n. 58/1995, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86, comma 1, nella parte in cui obbliga il giudice ad emettere contestualmente alla condanna, senza l'accertamento in concreto della pericolosità sociale, l'ordine di espulsione, eseguibile a pena espiata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74, 79 e 82 dello stesso testo legislativo. Ne consegue che il giudice, nell'emettere una sentenza di condanna per uno dei reati suindicati, ai fini della verifica delle condizioni di applicabilità della misura di sicurezza dell'ordine di espulsione dello straniero dallo Stato, è tenuto ad accertare in concreto, con adeguata motivazione, la sussistenza della pericolosità sociale del condannato (Sez. 4, n. 24427 del 20/04/2018 Rv. 273743 - 01).
Tale giudizio è stato elaborato, correttamente, dalla corte, che ha evinto la pericolosità sociale della ricorrente alla luce sia della gravità del fatto che delle sue condizioni soggettive, quale persona giunta in modo irregolare sul territorio dello Stato, priva di lecite fonti di guadagno nonché già autrice, allo stato degli atti disponibili, di violazioni della misura cautelare degli arresti domiciliari. La prospettazione della insussistenza di tali ultime circostanze, in ragione di sopravvenuta richiesta di archiviazione, si traduce in una mera asserzione, non essendo evincibile tale dato nella sentenza impugnata né in apposite allegazione fornite dalla ricorrente a supporto, in ossequi del noto principiop di "autosufficienza" del ricorso.
Né la stessa, quale suo onere, ha fornito indicazioni specifiche sulla rinvenibilità in atti di documenti che confermino quanto sostenuto, che invero non paiono rinvenibili nel fascicolo a disposizione di questa Corte.
7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene iiertanhi che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d