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Sentenza — n. 30273/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30273/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30273/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 22/06/2020 la Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bolzano che, il precedente 30/05/2019, aveva affermato la penale responsabilità di Gritti Massimo in ordine al delitto di omesso versamento dell'IVA per l'anno d'imposta 2011.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 238-bis cod. proc. pen, art. 45 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30273/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il procedimento è stato trattato in udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020.

Parole chiave

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evasione all'obbligo di contribuzione sottrazione dell'iva omissione del contribuente rimborso dell'IVA arretrati d'imposta cattiva gestione

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Gritti, avv.to Giovanna Cipolla, articolando tre motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 238-bis cod. proc. pen
pen., inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 238-bis cod. proc. pen.
art. 45 cod. pen
pen., di inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 45 cod. pen., nonché vizio di motivazione per carenza e contraddittorietà.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Gritti Massimo, nato a Bolzano il 23/08/1970, avverso la sentenza in data 22/06/2020 della Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa; letta la requisitoria redatta, ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020, convertito in I. n. 176 del 2020, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Tocci, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 22/06/2020 la Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bolzano che, il precedente 30/05/2019, aveva affermato la penale responsabilità di Gritti Massimo in ordine al delitto di omesso versamento dell'IVA per l'anno d'imposta 2011.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Gritti, avv.to Giovanna Cipolla, articolando tre motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 238-bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione per carenza e contraddittorietà in punto di valutazione della prova. Nello specifico, assume che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente valorizzato i dieta della sentenza assolutoria n. 1170/2016, emessa, nei confronti dell'imputato, dal Tribunale di Bolzano il 30/09/2016, per un analogo delitto, contestato in relazione all'anno d'imposta 2007, desumendosi dall'anzidetta pronunzia che la situazione di dissesto della società di cui il predetto era amministratore - valutata, in uno al suo corretto comportamento processuale, per giustificare la pronunzia liberatoria - era di gravità tale da dover essere tenuta in conto anche nel diverso giudizio che aveva condotto alla condanna oggetto d'impugnativa. 2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., di inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 45 cod. pen., nonché vizio di motivazione per carenza e contraddittorietà. Sostiene, in specie, che la grave situazione di dissesto in cui era venuta a trovarsi la società gestita dall'imputato, ascrivibile ai molteplici crediti rimasti insoluti, avrebbe dovuto essere intesa dalla Corte territoriale come causa di forza maggiore, ove si consideri che il predetto, a seguito della sopravvenuta inaccessibilità al credito bancario, dovuta all'iscrizione nella Centrale Rischi, si era attivato per reperire risorse da destinare all'abbattimento del debito erariale seguendo l'unica via percorribile, ossia proseguendo nell'attività d'impresa e investendo in essa le residue, scarse risorse disponibili.

Palesemente ingiustificata risulterebbe, quindi, la ritenuta inapplicabilità dell'esimente in oggetto, essendo provato il tentativo dell'imputato di reperire liquidità da destinare all'estinzione della propria posizione debitoria con l'Erario. 2.3. Con il terzo motivo deduce, infine, l'intervenuta prescrizione del delitto per cui v'è stata condanna, rilevando che esso risulta commesso in data 27/12/2013 e che, pur a tener conto della sospensione dei termini disposta, per la durata di 63 giorni, dall'art. 83, comma 4, del d.l. n. 18/2020, è decorso, ad oggi, un termine eccedente quello previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 157 e 160 cod. pen.3.

Il procedimento è stato trattato in udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso presentato nell'interesse di Gritti Massimo risulta manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono.

2. Destituito di fondamento appare, innanzitutto, il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 238-bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione, sostenendosi che la Corte territoriale non avrebbe tenuto nella giusta considerazione le argomentazioni spese nella sentenza assolutoria n. 1170/2016, emessa dal Tribunale di Bolzano nei confronti dell'imputato per un analogo delitto, relativo all'anno d'imposta 2007, atteso che, nella pronunzia de qua, si era formulato un giudizio in ordine al corretto comportamento processuale del predetto e alla gravità della situazione di dissesto in cui versava la società a lui riconducibile che avrebbe dovuto orientare anche la decisione oggetto d'impugnativa.

Osserva al riguardo il Collegio che doglianza risulta caratterizzata da un evidente difetto di specificità, che rende inammissibile, in parte qua, il proposto gravame. Ciò perché è di fatto riproposta una questione già devoluta illo tempore alla Corte di appello altoatesina e dal giudice di merito puntualmente esaminata e disattesa con motivazione coerente e adeguata (rinvenibile, segnatamente, alla pag. 5 della decisione gravata), che, oltretutto, non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. In particolare, la Corte distrettuale ha evidenziato che, a fronte del comportamento cosciente e volontario dell'imputato, non assumeva rilievo il fatto che la società amministrata dal predetto stesse attraversando una fase critica e avesse destinato cospicue risorse al soddisfacimento di debiti ritenuti più urgenti, in quanto le difficoltà economico-finanziarie rientrano nell'ordinario rischio d'impresa e la determinazione di privilegiare il pagamento di taluni debiti rispetto ad altri costituisce espressione di una legittima scelta aziendale, che, tuttavia, non potrebbe mai giustificare l'inadempimento dell'obbligo esistente con l'Erario, aggiungendo inoltre, in perfetta aderenza a quanto posto in rilievo dal giudice di prime cure, che il successivo pagamento rateale del dovuto, di certo indicativo di un atteggiamento resipiscente, non valeva ad estinguere il reato già perfezionato.Con tale impianto motivazionale non si confronta la parte, che si limita, sostanzialmente, a riproporre tal quali le lamentazioni in precedenza prospettate alla Corte di appello.

Orbene, è pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte che con i motivi di doglianza non possono essere riprodotte le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi, ove ciò accada, ritenere aspecifici i motivi stessi. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità dell'impugnazione (così, ex multis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01 e Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01).

Tanto chiarito, deve, poi, aggiungersi che risulta insussistente anche la dedotta violazione di legge, avendo la Corte distrettuale acquisito l'evocata sentenza assolutoria n. 1170/2016 ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. ed esplicitato puntualmente le ragioni che impedivano di condividere, con riguardo alla vicenda di cui trattasi, le conclusioni in essa raggiunte. CF.

3. Egualmente intaiii= è il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 45 cod. pen. e vizio di motivazione, assumendosi che la Corte di appello, alla luce della grave situazione di dissesto in cui era venuta a trovarsi la società gestita dall'imputato e in considerazione delle iniziative imprenditoriali dallo stesso coraggiosamente assunte, avrebbe dovuto fare applicazione dell'esimente della forza maggiore. Ritiene, infatti, il Collegio che anche tale doglianza sia caratterizzata da un evidente difetto di specificità.

Ciò perché è di fatto riproposta una questione già devoluta alla Corte di appello altoatesina e dal giudice di merito puntualmente esaminata e disattesa con motivazione coerente e adeguata (rinvenibile, in specie, alla pag. 5, ultimo capoverso, della decisione gravata), che, oltretutto, non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che, con riguardo ai reati tributari, non possa essere invocata l'esimente della forza maggiore ove non sia fornita la prova dell'adozione di tutte le misure necessarie al reperimento della liquidità occorrente per l'adempimento dell'obbligazione fiscale ovvero quando la mancanza della provvista derivi da scelte di politica imprenditoriale finalizzate a fronteggiare una crisi economica.

Tale conclusione, oltre che conforme al dettato normativo, risulta in linea con il consolidato insegnamento della Suprema Corte, secondo cui «In tema omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, l'inadempimento della obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico. (Fattispecie, nella quale la Corte ha escluso che potesse essere ascrivibile a forza maggiore la mancanza della provvista necessaria all'adempimento dell'obbligazione tributaria per effetto di una scelta di politica imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquidità)» (in tal senso Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, dep. 25/02/2015, Schirosi, Rv. 263128-01).

Con le argomentazioni spese dalla Corte territoriale non si è, comunque, confrontata la parte, che - come detto - si è sostanzialmente limitata a riproporre la medesima doglianza già agitata in precedenza, circostanza da cui deriva l'aspecificità del motivo di ricorso.

4. La ritenuta manifesta infondatezza di ciascuno dei motivi sin qui scrutinati induce a considerare priva di pregio anche la doglianza - formante oggetto del terzo motivo - con il quale è stata dedotta l'intervenuta prescrizione del delitto per cui v'è stata condanna. Giova, infatti, evidenziare che, tenuto conto della sospensione del decorso della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, per il periodo compreso tra il 09/03/2020 e 1'11/05/2020, tale causa estintiva risulta maturata, in relazione al delitto de quo (perfezionatosi il 27/12/2013), in data 29/08/2020.

Orbene, risalendo la sentenza gravata al 22/06/2020, appare, all'evidenza, priva di pregio, in presenza di un ricorso inammissibile, la doglianza fondata sulla prescrizione del delitto successivamente intervenuta. Costituisce, infatti, consolidato insegnamento della Corte - al quale questo Collegio intende dare continuità - quello secondo cui «L'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità» (così Sez. 2, n. 28848 dell'08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463-01).

5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dìspone che il ricorrente versi in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricor