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Sentenza — n. 30272/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30272/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30272/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Cosimo Albanese, Abdelkhalek Antra, Giovanni De Mitri, Antonio Cosimo Drazza, Abderrazak Hachouch e Giacomo Mastrapasqua ricorrono per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Lecce ha riformato la sentenza del GIP prelso il Tribunale di Lecce in data 4 settembre 2018, riducendo la pena irrogata ai predetti ricorrenti per i reati di cui all'articolo 73 d.P.R. 8 ottobre 1990, n. 309 1in ordine ai quali è stata confermata la responsabilità penale.

Regesto Legislator

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art. 133 c.p; Sentenza — n. 30272/2021 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 22471 del 26/02/2015, cit.). Peraltro, va anche ricordato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192 comma terzo, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice, nella specie completamente adempiuto dai giudici di merito, di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (ex multis, Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414 - 01).

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti abuso di impianti di telecomunicazioni reati contro la sfera personale riservata test sul consumo di droga infrazione qualificata LStup uso del telefono cellulare alla guida

Disposizioni normative citate

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art. 133 c.p
in coerenza con i criteri di cui all'art. 133 c.p.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da ALBANESE Cosimo, nato a Veglie il 27/02/1952 ANTRA Abdelkhalek, nato in Marocco il 27/06/1973 DE MiTRI Giovanni, nato ii 14/02/1950 a Lecce DRAZZA Antonio Cosimo, nato a Furth (Germania)111/05/1981 HACHOUCH Abderrazak, nato a Ouled Arif (Marocco)l'01/01/1968 MASTRAPASQUA Giacomo, a Bisceglie nato il 05/09/1974 avverso la sentenza del 18-09-2019 della Corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell'articolo 23, comma 8, del D.L. n. 137 del 2020; udita la relazione del Consigliere Vito Di Nicola; Udita la requisitoria del Procuratore Generale, dott. Paola Mastroberardino)che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Cosimo Albanese, Abdelkhalek Antra, Giovanni De Mitri, Antonio Cosimo Drazza, Abderrazak Hachouch e Giacomo Mastrapasqua ricorrono per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Lecce ha riformato la sentenza del GIP prelso il Tribunale di Lecce in data 4 settembre 2018, riducendo la pena irrogata ai predetti ricorrenti per i reati di cui all'articolo 73 d.P.R. 8 ottobre 1990, n. 309 1in ordine ai quali è stata confermata la responsabilità penale.

2. I ricorrenti, tramite i rispettivi difensori di fiducia, impugnano con i motivi, di seguito riassunti ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale. 2.1. Cosimo Albanese affida il ricorso a un unico motivo con il quale denuncia l'inosservanza e l'erronea applicazione delle norme penali in relazione all'articolo 62-bis del codice penale (articolo 606, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale). Assume che, secondo la decisione della Corte di appello, osterebbero all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche i precedenti penali del prevenuto, mentre la stessa Corte territoriale avrebbe omesso di allegare valide ed esaustive motivazioni e di valutare la gravità dei fatti di cui ai precedenti penali.

Rileva che, nel negare le attenuanti e fondando il proprio giudizio sulla esistenza dei precedenti penali, la scelta della Corte di merito non solo si sarebbe rivelata ingiusta dal punto di vista sanzionatorio, ma avrebbe ammesso una sorta di presunzione di preponderanza del parametro negativo costituito dai precedenti dell'imputato, omettendo ogni riferimento alla natura, alla specie, ai mezzi, all'oggetto, al tempo e ad ogni altra modalità dell'azione ovvero alla gravità del danno o del pericolo cagionato alle persone, laddove ogni criterio fattuale previsto dall'articolo 133 del codice penale andava valutato nella sua effettiva rilevanza in relazione al fatto concreto, in modo tale da giungere alla definizione di un trattamento sanzionatorio non solo proporzionato alla gravità del fatto, ma anche e soprattutto più conforme alle esigenze di risocializzazione del soggetto attivo di quel reato. 2.2.

Abdelkhalek Antra impugna con un solo motivo con il quale lamenta l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale nonché la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in riferimento al giudizio di colpevolezza e all'errata qualificazione del reato, espresso in relazione ai delitti di cui ai capi m) ed n) della rubrica nonché al travisamento delle prove (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale). Dopo una premessa giurisprudenziale circa la natura della verifica che compete al giudice di legittimità, il ricorrente osserva come, nel caso specifico, siano state riportate molteplici intercettazioni telefoniche ritenute "principale fonte di prova" a suo carico ma riguardanti i coimputati, ossia soggetti del tutto diversi I da lui.

Obietta che le stesse sono state effettuate su utenze telefoniche assolutamente mai riscontrate in uso al ricorrente, dove l'interlocutore rispondeva al diverso nome di "Himida" e su tale diversa identità non sarebbe stata fornita alcuna risposta, mentre il ricorrente si era difeso sostenendo di non essere lui l'interlocutore delle conversazioni intercettate. La condanna, perciò, sarebbe stata pronunciata mediante il ricorso ad un metodo induttivo, basato su un collegamento logico operato a posteriori e a distanza di tempo dai fatti contestati, essendo il compendio probatorio raccolto a suo carico del tutto inesistente e privo di qualsiasi elemento che lasciasse desumere persino la mera esistenza della sostanza stupefacente destinata allo spaccio e non solo il possesso da parte dell'imputato, non rinvenendosi nella motivazione alcun "passaggio" giustificativo-motivazionale, che giustificasse l'affermazione della responsabilità. 2.3.

Giovanni De Mitri impugna con tre motivi. 2.3.1. Con il primo motivo deduce l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché il vizio di motivazione su punti decisivi per il giudizio in relazione agli articoli 110, 114 del codice penale, 530, comma 2, del codice di procedura penale e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, relativamente ai capi K) e AL) della rubrica (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale). Sostiene che la sentenza resa dalla Corte territoriale di Lecce risulta viziata laddove non ha ritenuto configurabile l'ipotesi della connivenza non punibile/ovvero non ha concesso l'attenuante ex articolo 114 del codice penale, nonostante risultasse provato che il ricorrente, legato da rapporto di amicizia con l'Hachouch, in occasione dei fatti in contestazione« si sarebbe limitato, in qualità di terzo trasportato, ad accompagnare lo stesso nel viaggio in Andria.

Invece, la Corte d'appello avrebbe fondato il proprio convincimento sulla sola circostanza che il ricorrente sarebbe stato a conoscenza del prezzo della presunta offerta di vendita, omettendo di considerare che, in sede di gravame, il ricorrente avesse evidenziato di non aver preso alcun accordo con i coimputati, di non aver partecipato personalmente ad alcuna presunta trattativa né ad alcun presunto appuntamento, di non conoscere nessuno degli interlocutori e di non essere stato, in alcuna circostanza, interpellato sui termini delle presunte trattative.Dopo aver sottolineato che il viaggio in auto del 05 agosto 2015 non prevedesse, nelle intenzioni dei coimputati e sicuramente nelle intenzioni del ricorrente, la volontà di consumare alcun reato, per le ragioni esplicitate nel ricorso a pagina 2 e ss., la Corte territoriale avrebbe desunto la penale responsabilità dell'imputato dalla sua sola presenza, non ritenendo valida l'alternativa offerta dal ricorrente, il quale aveva sempre affermato di essere legato all'Hachouch da una lunga amicizia e, per questo, di averlo accompagnato nel viaggio in Andria, con la conseguenza che, relativamente ai capi K) ed AL), l'iter logico motivazionale seguito dalla Corte distrettuale sarebbe inadeguato e manifestamente illogico, allorquando ha ritenuto il ricorrente concorrente nel reato e, comunque, quando neppure ha concesso l'attenuante della minima partecipazione. 2.3.2.

Con il secondo motivo il ricorrente si duole dell'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché del vizio di motivazione su punti decisivi per il giudizio in relazione al capo AP) della rubrica (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale). Sostiene che - come già rilevato in sede di appello e, come, peraltro, confermato dai giudici del merito - non vi fosse alcuna prova che i coimputati avessero avuto qualsivoglia contatto con il presunto acquirente, atto ad esternare l'offerta, sussistendo altresì la certezza che, in occasione della trasferta a Casarano, asseritannente funzionale alla consegna dello stupefacente, non si fosse verificato alcun incontro.

Pertanto, sarebbe insussistente 1:t e.ilr'e-lemento probatorio idoneo a fondare la opposta certezza circa la consumazione del reato di offerta in vendita di sostanza stupefacente, come desumibile anche dalla giurisprudenza di legittimità indicata nel ricorso. Ed invero, la sentenza impugnata risulterebbe illogicakc nella parte in cui ha ritenuto che il ricorrente e l'Hachouch avessero concordato un appuntamento con il Falcone per la consegna dello stupefacente, salvo poi affermare che non vi fu alcun incontro tra i tre, né alcun contatto finalizzato a disdire e/o a posticipare la transazione.

Pertanto, non essendovi alcuna prova, diretta o indiretta, che l'offerta di vendita fosse stata esternata, attraverso una formalizzazione della stessa al presunto acquirente, non poteva ritenersi integrata l'ipotesi di reato ritenuta in sentenza, dovendo qualificarsi le conversazioni intercettate quali meri elementi indiziari, sprovvisti dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. 2.3.3. Con il terzo motivo il ricorrente prospetta l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale nonché il vizio di motivazione su punti decisivi per il giudizio in relazione agli articoli 192, 530, comma 2, del codice di procedura penale e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale).Osserva che il materiale probatorio utilizzato per fondare la decisione impugnata sarebbe costituito pressocché esclusivamente dalle conversazioni intercettate in corso di indagine, senza però che fosse stato possibile procedere all'acquisizione di alcun riscontro oggettivo dal quale desumere la fondatezza dell'interpretazione che gli inquirenti avevano ritenuto di dare alle conversazioni intercettate, relativamente ai singoli capi di imputazione oggetto del presente ricorso.

Il ricorrente richiama allora l'indirizzo giurisprudenziale, in tema di reati in materia di sostanze stupefacenti, in forza del quale, quando a plurime intercettazioni non danno riscontro, come è invece normale che accada, il rinvenimento di stupefacenti, né il fermo degli acquirenti finali, né l'accertamento di trasferimento di denaro, se tutto ciò non impedisce di giungere ad affermare la responsabilità per i reati suddetti, impone tuttavia al Giudice un rigoroso onere motivazionale. Ciò posto, il ricorrente rileva che, relativamente alla sua posizione, i Giudici del merito si sarebbero limitati ad elencare le intercettazioni presumibilmente riconducibili ai singoli capi di imputazione / aderendo all'interpretazione che alle stesse era stata data dagli inquirenti nell'informativa di reato, senza curarsi di dare una rigorosa e autonoma motivazione in ordine alla sussistenza o meno di elementi obiettivi dai quali desumere il grado di certezza, precisione e concordanza delle conversazioni stesse, incorrendo pertanto nei vizi di violazione di legge e di motivazione denunciati. 2.4.

Antonio Cosimo Drazza affida il ricorso ad un unico motivo con il quale deduce il vizio di motivazione rispetto alla denegata applicazione della disciplina della continuazione, ex articolo 81 del codice penale, con congrua riduzione della pena inflitta (articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale). Premette che la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato invocata in favore del ricorrente sul rilievo che la stessa non potesse essere delibata nel merito, atteso che il ricorrente non aveva messo a disposizione il provvedimento del Tribunale di Lecce che aveva già proceduto all'indicata unificazione parziale e con il quale la Corte d'appello avrebbe dovuto necessariamente confrontarsi, una volta delibati i presupposti sostanziali della continuazione, in ordine alle singole quantificazioni delle pene, concludendo che tale richiesta dovesse, dunque, essere necessariamente rimandata alla fase dell'esecuzione di tutte le pene che sarebbero definitivamente irrogate al ricorrente.

Il quale obietta come tale motivazione sia errata in quanto la difesa, nel corso dei giudizi di merito, oltre ad aver interposto specifici motivi di appello, ulteriormente dettagliati in articolate memorie difensive depositate all'attenzione della Corte territoriale nelle more della celebrazione del processo (memorie che richiamavano, ulteriormente documentandole, gli scritti difensivi depositati innanzi al giudice dell'udienza preliminare nel corso del giudizio abbreviato e, comunque, allegati al presente ricorso nel rispetto del principio dell'autosufficienza), aveva messo a disposizione tutti i provvedimenti riguardanti il ricorrente evocativi e dimostrativi della sussistenza della medesimezza del disegno criminoso ex articolo 81 del codice penale. 2.5.

Abderrazak Hachouch critica la sentenza impugnata sulla base di due motivi. 2.5.1. Con il primo lamenta violazione e falsa applicazione dell'articolo 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione ai reati contestati ai capi p) ed u) della rubrica (articolo 606, comma 1 lettera b), del codice di procedura penale). Sostiene che la Corte di appello, al pari del Giudice di prime cure, ha escluso che i diversi episodi di spaccio contestati all'odierno ricorrente nei capi di imputazione sub lettera P) e U) della rubrica, potessero essere riqualificati nell'ipotesi delittuosa meno grave di cui al comma quinto dell'articolo 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, sul rilievo che la valutazione delle condotte accertate a carico del ricorrente non poteva essere svolta in maniera isolata relativamente ad un tipo di sostanza stupefacente, senza considerare il contesto in cui esse erano state poste in essere, contesto unitario e protratto nel tempo.

Posto che la detenzione e/o cessione di sostanze stupefacenti di tipo diverso integrano diversi tipi di reato, obietta il ricorrente che è con riferimento a ciascuna di esse che occorrerebbe valutare se la singola cessione di quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente, tant'è che, come si è espresso lo stesso giudice di secondo grado, è sempre con riferimento a ciascuna di esse che occorrerebbe valutare l'intensità del traffico, la sussistenza di una rudimentale organizzazione dell'attività criminale, e/o l'esistenza di una numerosa e fedele clientela.

Ne consegue che escludere la configurabilità del comma quinto dell'articolo 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 in ipotesi - come quella in esame - in cui la cessione di quantità modica, o non accertata, di droga di un determinato tipo sarebbe assolutamente occasionale, episodica, anche rispetto alla cessione di altri tipi di sostanza stupefacente, in cui non vi è neanche una numerosa e fedele clientela (di acquirenti di quella sostanza), costituisce senza dubbio una errata interpretazione ed applicazione della norma de qua/che rischia di portare con sé conseguenze inaccettabili sul piano logico-giuridico (come quella di dover applicare l'articolo 73, comma primo, con gravi conseguenze in termini di quantificazione della pena, anche a chi in una sola occasione ceda un quantitativo irrisorio di sostanza stupefacente del tipo cocaina per il solo fatto di cedere in maniera non occasionale droghe c.d. "leggere". 2.5.2.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge per omessa rideterminazione della pena con riferimento alle ipotesi delittuose di cui all'articolo 73, comma primo, d.P.R. n. 309 del 1990 in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019 nonché vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penate). Sostiene che la Corte distrettuale, nel motivare la riduzione della pena, si è limitata a fare un generico riferimento ai criteri di cui all'articolo 133 del codice penale senza nulla aggiungere e senza considerare in alcun modo le deduzioni difensive contenute nei motivi di appello ed, in particolare, gli elementi positivi evidenziati dalla difesa al fine di contenere la pena base entro il minimo edittale e di ridurre gli aumenti per la continuazione.

Ne consegue come la motivazione della sentenza impugnata sia sul punto solo apparente e/o, comunque, mancante, dovendosi aggiungere che la Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione, o quantomeno di ciò non vi è traccia nella motivazione della sentenza, egli effetti della sentenza della Corte \ Costituzionale n. 40 del 2019 che ha dichiarato "... l'illegittimità costituzionale dell'articolo 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 nella parte in cui si prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché sei anni ...", posto che in sentenza, con riferimento alla posizione del ricorrente, non vi sarebbe traccia di una riduzione della pena base per il capo P in ragione della nuova cornice edittale di riferimento (o un qualsiasi riferimento ad essa /ma solo di una riduzione della pena inflitta in primo grado "... in coerenza con i criteri di cui all'art. 133 c.p. ...".

La motivazione della sentenza in ordine alla quantificazione della pena risulterebbe perciò, nel suo complesso, assolutamente carente. 2.6. Giacomo Mastrapasqua affida il ricorso ad un unico motivo con il quale lamenta la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in riferimento al giudizio di colpevolezza, espresso in relazione ai delitti di cui ai capi G), H) ed AL) della rubrica nonché al travisamento delle prove (articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale). Dopo una premessa giurisprudenziale circa la natura della verifica che compete al giudice di legittimità, il ricorrente osserva come, nel caso specifico, siano state riportate molteplici intercettazioni telefoniche ritenute "principale fonte di prova" a suo carico/ ma non riferibili alla persona del ricorrente e allo stesso astrattamente attribuite perché, come si legge nell'impugnata sentenza, "utilizzate continuativamente in Bisceglie luogo di residenza del Mastrapasqua".Obietta il ricorrente come, in atti, detto assunto non avrebbe trovato alcuna conferma in dati oggettivi, fondandosi unicamente su sterili congetture e vaghe ipotesi non corroborate da alcun dato fattuale, essendosi fatto riferimento in modo acritico e poco convincente ad alcuni snns, i quali sono stati dal giudice di prime cure attribuiti al Mastrapasqua solo ed unicamente su dati generici quali ad esempio l'utilizzazione in Bisceglie (città di oltre 50nnila abitanti), di una scheda telefonica intestata a terze persone; oppure attraverso il riferimento ad un viaggio in Albania che nulla poteva dimostrare circa l'attribuibilità della suddetta scheda al Mastrapasqua.

Peraltro, sarebbe stato acriticamente recepito in motivazione un dato assolutamente labile dal punto di vista probatorio costituito dalle conversazioni registrate tra l'utenza 3892072207 (intestata al pakistano Ahmed Kamal, così come anche l'altra utenza attribuita al Mastrapasqua, ossia, 3892072204) ed un'altra utenza albanese in merito all'organizzazione di un viaggio in Albania, desumendosi da ciò che i dati, così raccolti, coincidevano con quelli poi accertati dagli inquirenti, dimostrativi del fatto che il Mastrapasqua si fosse recato il 22 agosto 2014 in Albania (pagina 64 della sentenza).

Addirittura, la Corte di appello sarebbe giunta a riportare pedissequamente una apodittica affermazione compiuta dal Giudice del primo grado circa il rapporto fra Drazza e Mastrapasqua e la natura dei loro affari, pervenendo alla conclusione, sfornita di qualsiasi riscontro, che il ricorrente risultasse come colui il quale acquistasse importanti quantità di droga non appena la sostanza stupefacente fosse stata disponibile nelle mani del Drazza, per poi cederla a terzi. La condanna, perciò, sarebbe stata pronunciata mediante il ricorso ad un metodo induttivo, basato su un collegamento logico operato a posteriori e a distanza di tempo dai fatti contestati, essendo il compendio probatorio raccolto a suo carico del tutto inesistente e privo di qualsiasi elemento che lasciasse desumere persino la mera esistenza della sostanza stupefacente destinata allo spaccio e non solo il possesso da parte dell'imputato, non rinvenendosi nella motivazione alcun "passaggio" giustificativo-motivazionale, che giustificasse l'affermazione della responsabilità.

3. Il Procuratore generale, riportandosi alla requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi proposti da Cosimo Albanese, Abdelkhalek Antra, Giovanni De Mitri e Giacomo Mastrapasqua sono inammissibili, mentre sono fondati, per quanto di ragione, quelli proposti da Antonio Cosimo Drazza e da Abderrazak Hachouch.2. Il motivo proposto da Cosimo Albanese è manifestamente infondato avendo la Corte d'appello negato la concessione delle attenuanti generiche sul presupposto secondo il quale non sono emersi elementi suscettibili di valutazione positiva ai fini della loro concessione e, al contempo, sussistendo l'ostacolo derivante dall'assai negativo giudizio di personalità derivante dai numerosi precedenti penali del ricorrente.

Nel pervenire a tale conclusione, la Corte d'appello, oltre ad avere logicamente giustificato il diniego sulla base della negativa personalità del ricorrente desumibile dai suoi precedenti, si è allineata alla giurisprudenza di legittimità alla luce della quale il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01;

Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610 - 01).

3. Passando ad esaminare la posizione di Abdelkhalek Antra, il motivo di ricorso risulta aspecifico, fattuale e manifestamente infondato. Il ricorrente, non colmando una lacuna che aveva contraddistinto anche la doglianza sollevata con l'appello, non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato. Il giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto che il ricorrente fosse stato identificato sulla base delle conversazioni intercettate e utilizzate quale riscontro dell'ipotesi accusatoria, avendo, per altro, lo stesso imputato, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, fornito la propria interpretazione delle frasi a lui attribuite, così implicitamente confermando di essere l'interlocutore delle conversazioni, le quali, sempre secondo il primo giudice, avevano un contenuto univocamente riferibile all'acquisto di stupefacente, che l'imputato aveva acquistato per destinare la sostanza allo spaccio, come desumibile dal tenore stesso delle conversazioni.

La Corte d'appello, nell'esaminare il motivo di ricorso con il quale l'imputato deduceva inoltre di non riconoscersi nel soprannome "Himida" riportato (,./\ ripetutamente nelle captazioni, rilevava, oltre alla genericità del motivo, come ,0 5 $4."... 4 processualmente certA al di là di ogni ragionevole dubbio, sia l'identificazione del ricorrente e sia l'oggetto dei colloqui intercettati.Nel pervenire a tale conclusione, la Corte territoriale osservava che, quanto al primo profilo della doglianza (identificazione del ricorrente), la questione era stata risolta e superata anzitutto mediante il riferimento all'utenza n. 371 13 09 007 che, sebbene mai sottoposta a intercettazioni diretta (le conversazioni erano transitate sulle utenze dei correi), all'esito delle indagini si era accertato essere in uso all'epoca dei fatti al ricorrente stesso e tal punto non era mai stato contestato, cosicché il dato probatorio era pienamente transitato in giudizio, a seguito del giudizio abbreviato, e rimaneva utilizzabile.

Inoltre, il ricorrente, come già sottolineato dal primo giudice, aveva, nell'interrogatorio di garanzia, commentato e cercato di giustificare le fasi intercettate, così implicitamente confermando di essere un interlocutore delle conversazioni. Al cospetto di ciò, la Corte di merito ha ritenuto assertiva la negazione del soprannome, quando il ricorrente non aveva negato invece i rapporti con il fornitore della droga. Quanto poi al secondo profilo della doglianza (contenuto delle conversazioni intercettate), la Corte d'appello ha osservato come il ricorrente si fosse limitato a prospettare in maniera del tutto astratta ed asettica che si trattasse di reali trattative commerciali riguardanti l'olio di oliva ma sul punto era stato chiaramente smentito dal tenore delle conversazioni in ordine alle quali il primo giudice aveva adeguatamente motivato, facendo leva sulla circostanza che, nel corso delle intercettazioni, gli interlocutori facevano espresso riferimento ad "ovetti" e "panetti", termini che facevano inequivocabilmente riferimento a sostanza stupefacente e non certo all'olio, senza che tale dato fosse oggetto di specifica censura da parte del ricorrente.

In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01). Da ciò consegue come il motivo di ricorso sia non soltanto manifestamente infondato ma anche del tutto generico, perché non si confronta, ancora una volta, con la motivazione del provvedimento impugnato.

Inoltre, il ricorrente reitera doglianze motivatamente disattese dal primo giudice, facendo continuamente leva su questioni fattuali, sulle quali i giudici di merito hanno adeguatamente è, logicamente motivato, con la conseguenza che perciej la censura si=sottine=d1 sindacato di legittimità.

4. Anche il ricorso De Mitri è manifestamente infondato e fattuale. I motivi, essendo tra loro strettamente collegati, possono essere congiuntamente esaminati. Io Innanzitutto, con riferimento al capo k), la Corte territoriale ha considerato che il GIP aveva ritenuto provato che l'Hachouch ed il De Mitri, in concorso, avessero offerto in vendita un imprecisato quantitativo di hashish a Youssef Makboul e Hamid Makboul, cedendo loro un campione della medesima sostanza, ritenendo esaustive in tal senso le risultanze dell'indagine ed essendo state stimate probanti le conversazioni intercettate il 4 ed il 5 agosto 2015 n. 2521 e n. 2545/ nelle quali il De Mitri e l'Hachouch discutevano anche sul prezzo da praticare.

La Corte d'appello ha convalidato la ricostruzione operata dal primo giudice sul rilievo che, nella conversazione n.2521, il ricorrente e l'Hachouch, entrambi sulla stessa auto, si erano accordati per la cessione agli acquirenti di un campione ("Hachouch: ... c'è un amico che vuole una prova ... un marocchino. Gianni: Va beh, quanto ne deve prendere questo, uno, due, cinque?"), ritenendo perciò provato il pieno coinvolgimento del De Mitri (Gianni) nell'affare. Quanto all'ulteriore conversazione considerata rilevante dal primo giudice, la n. 2545, la Corte d'appello, rigettando un'obiezione sollevata in proposito dall'imputato, ha osservato come, a fronte di un rilievo del tutto generico, fosse significativa la circostanza, desunta da un passaggio testuale della conversazione, in cui il De Mitri evidenziava di essere perfettamente a conoscenza del prezzo concordato tra l'Hachouch e il Makboul per la successiva cessione, concludendo logicamente che non vi fosse altra ragione di tale sua conoscenza se non quella del coinvolgimento diretto e pieno del ricorrente nell'affare.

Né andava trascurato che il De Mitri era comunque presente all'incontro tra l'Hachouch e il Makboul allorché venne concordata la consegna del "campione" di prova, concludendo che il ricorrente assumeva, riguardo a questo capo di imputazione, un ruolo di -ret compartecipe pieno e consapevole, anche del prezzo della cessione, in modo' escludendo potesse applicarsi nei suoi confronti la reclamata attenuante della minima partecipazione. La Corte d'appello è pervenuta a tale approdo attraverso una logica ed adeguata motivazione circa il ruolo di pieno compartecipe attribuito all'imputato e ha poi correttamente escluso la ricorrenza dell'attenuante della minima partecipazione allineandosi al prevalente indirizzo giurisprudenziale, che il Collegio condivide, in forza del quale l'attenuante in parola ricorre solo in presenza di una positiva verifica della incidenza marginale della condotta del correo rispetto all'evento /ossia a seguito di un esame volto a stabilire se il contributo dato dal compartecipe si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di efficacia causale così lieve rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminis (ex multis, Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, dep. 2016, Barbato, Rv. 266461 - 01)• incidenza marginale che la Corte d'appello ha escluso sulla base di un accertamento di fatto adeguatamente motivato e privo di vizi di manifesta illogicità e, pertanto, insuscettibile di essere sindacato in sede di giudizio di legittimità, Alle medesime conclusioni deve giungersi con riferimento al capo AL) dell'imputazione, avendo la Corte d'appello, con logica e adeguata motivazione, rispetto alla quale i rilievi del ricorrente si connotano anche per la loro aspecificità, respinto la prospettiva difensiva che muoveva da una diversa valutazione della posizione dell'imputato rispetto ai fatti contestati, sul presupposto che egli non conoscesse il Mastrapasqua e avesse lasciato che fosse l'Hachouch a condurre con lui la trattativa per la consegna dello stupefacente.

Il rilievo è stato motivatamente disatteso/avendo la Corte di merito chiarito che, se anche il De Mitri non conosceva il Mastrapasqua, la necessità di andare entrambi all'appuntamento e la circostanza che ad un certo punto il De Mitri fosse sceso dall'auto, partecipando all'incontro, era spiegabile solo con il pieno coinvolgimento del De Mitri nell'affare, perdendo rilievo il fatto, pure sottolineato dalla difesa, che a chiamare l'Houssaini per fargli preparare il campione di prova da consegnare al Mastrapasqua fosse stato Hachouch, perché in realtà il De Mitri era con lui, tant'è che, appena quattro minuti dopo, Hachouch spiegò al De Mitri che Mastrapasqua ed i suoi complici ritenevano più conveniente e sicuro acquistare lo stupefacente direttamente dai marocchini e non dagli italiani; ed ancora, De Mitri e Hauchouch erano insieme quando giunsero ad Andria per incontrarsi con Amraoui e contrattare il prezzo dello stupefacente da rivendere al Mastrapasqua.

Su queste basi, pertanto, la Corte salentina ha motivatamente concluso come fosse risultato del tutto sfornito di riscontro l'assunto difensivo che avrebbe voluto il De Mitri estraneo al fatto, in quanto ancorato solo ad alcuni specifici passaggi delle intercettazioni nelle quali l'Hauchouch parlava in prima persona e non al plurale, elemento ritenuto dai giudici di merito certamente insufficiente per supportare l'estraneità del De Mitri alla trattativa. Tutto ciò senza considerare, per altro, che il De Mitri non aveva offerto alcuna alternativa plausibile per giustificare la sua presenza in quei frangenti assieme all'Hauchouch.

Anche in questo caso, dunque, è stato ritenuto provato il pieno coinvolgimento del ricorrente, senza spazio alcuno, per le ragioni in diritto in precedenza illustrate, per l'ipotesi della minima partecipazione ex art. 114 del codice penale (primo motivo). Quanto al capo AP) della rubrica (secondo motivo), la Corte distrettuale ha posto in evidenza come il primo giudice avesse motivato nel senso che gli atti indagine offrissero riscontro inequivoco del fatto che l'Hachouch e il De Mitri si erano recati, in data 10 agosto 2015, a Casarano per consegnare ad Alessandro Falcone sostanza stupefacente, come era stato desunto da quanto detto dall'Hachouch al De Mitri la sera del 9 agosto ("vieni alle nove e portami uno e mezzo") e dai commenti registrati la mattina del 10 agosto, certamente riferibili agli stemmi impressi sui panetti di hashish già oggetto di pregresse conversazioni intercettate.

Il ricorrente reitera la medesima doglianza già motivatamente disattesa, secondo la quale non emergerebbe la circostanza della effettiva offerta in vendita, posto che non vi era stato alcun incontro telefonico o fisico al quale ricondurre l'eventuale momento consumativo del reato, obliterando però che la Corte d'appello aveva ritenuto provata l'accusa proprio in virtù del riferimento al quantitativo di stupefacente, risultato univoco, e del riferimento, ulteriormente significativo, allo stemma impresso sul panetto e comprovato dalle conversazioni intercettate.

La diversa versione espressa del ricorrente si risolve in una ricostruzione alternativa dei fatti del tutto assertiva, che sollecita una diversa lettura del materiale probatorio, attingendo il merito della regiudicanda, opzione non consentita nel giudizio di legittimità in quanto, secondo gli insegnamenti in proposito impartiti dalle Sezioni Unite penali della Corte di cassazione, il vizio di motivazione, del quale il ricorrente assertivamente si duole, deve risultare dal testo del provvedimento impugnato o (a seguito della novella apportata all'articolo 606 lett.

e) cod. proc. pen. dall'articolo 8 della legge 20 febbraio 2006 n.

46) da altri atti del processo specificamente indicati nel ricorso, e tale vizio, in tanto sussiste se ed in quanto si dimostri che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non invece quando si opponga alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621). Infatti, come più volte affermato dalla Corte regolatrice, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato al giudice di legittimità essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone ed altri, Rv. 207944). Per le stesse ragioni, oltre che per la sua congenita genericità e manifesta infondatezza, risulta inammissibile il terzo motivo di gravame, con il quale il ricorrente si duole del fatto che i giudici di merito abbiano, con riferimento a tutti i reati, ritenuto di aver acquisito la prova della colpevolezza a carico del ricorrente sulla base delle conversazioni telefoniche, i cui esiti non avrebbero trovato alcun tipo di riscontro oggettivo tale da convalidare l'interpretazione fornita sui contenuti delle intercettazioni de quibus, senza che si fosse proceduto al sequestro degli stupefacenti, né al fermo degli acquirenti finali, e con un appiattimento verso l'interpretazione dei fatti contenuta nell'informativa di reato, senza un'autonoma valutazione delle risultanze processuali da parte dei giudici di merito.

Quest'ultima affermazione costituisce un'asserzione del ricorrente sfornita di elementi e formulata in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, laddove la Corte d'appello ha specificamente motivato su tutte le doglianze sollevate con i motivi di appello e non sottoposte a specifica critica con i motivi di ricorso. Per il resto, occorre soltanto ribadire quanto in precedenza già osservato e cioè che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta, come nella specie, logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, cit.). Peraltro, va anche ricordato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192 comma terzo, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice, nella specie completamente adempiuto dai giudici di merito, di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (ex multis, Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414 - 01).

5. Parimenti inammissibile, per genericità e manifesta infondatezza, è il ricorso proposto da Giacomo Matrapasqua. Il ricorrente ripropone le stesse censure sollevate nei confronti della prima sentenza, motivatamente disattese, senza in alcun modo tenere conto, in chiave critica, delle relative motivazioni. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (ex multis, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608 - 01).

In sintesi, la Corte territoriale ha ribadito che due erano le utenze in uso EA all'imputato, entrambe intestate a un pakistano, Ahnned Kamal, attivate in Napoli, ma utilizzate continuativamente in Bisceglie, comune di residenza del ricorrente; i contatti degli sms rimandavano ad un viaggio in Albania del ricorrente stesso e da questi effettivamente intrapreso; in un colloquio intercettato, il Mastrapasqua parlava di un controllo di polizia da lui effettivamente subito; in alcune conversazioni gli interlocutori si rivolgevano a lui con il nome di battesimo, Giacomo; in una captazione i parlatori indicavano la sua casa, passandoci vicino.

Riguardo alla ricostruzione dei singoli fatti delittuosi in rapporto alle intercettazioni, i rilievi del ricorrente sono aspecifici e, in parte, nuovi, sicché non consentiti. Anche per il ricorrente, valgono, pertanto, i principi in precedenza espressi secondo i quali il vizio di motivazione sussiste soltanto se si dimostri che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non invece quando, come nel caso del motivo di gravame sollevato in parte qua, si opponga alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, cit.). In sede di giudizio di legittimità, infatti, non rileva qualsiasi illogicità ma solo quella manifesta e cioè percepibile ictu ocu/i.

6. Il primo motivo del ricorso di Abderrazak Hachouch è inammissibile per manifesta infondatezza, mentre il secondo motivo è fondato per quanto di ragione. 6.1. Con il primo motivo di gravame il ricorrente contesta che il fatto, relativo alla detenzione per fine di spaccio di un quantitativo non precisato di cocaina (capi P ed U della rubrica) e, quindi, da ritenersi modico e di natura occasionalegrispetto, 1,0'42. iszy,,,s-z...oven_,0-3--c, 4;1~ a&A al traffico di droghe leggere, IratbdeteLegtuthiti—ch—rnertttriraTED i 3 tAcgu.A.zrep4zpAn. -1A" V\-P'<rtf-A-AasJ__ ach 9:16 ~4« detenzione occasionale a fine di spaccio di modiche quantità di cocaina) nel primo comma dell'articolo 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e non nell'autonoma figura di reato ex art, 73, comma quinto, pervenendo alla determinazione di un trattamento sanzionatorio sproporzionato rispetto ai fatti commessi.

Il rilievo è manifestamente infondato. La Corte territoriale, nel respingere l'analoga censura formulata con i motivi di appello, ha osservato cha la valutazione delle condotte accertate a carico del ricorrente non poteva essere svolta in maniera isolata, relativamente cioè ad un tipo di stupefacente, senza considerare il contesto in cui i fatti erano state poste in essere, contesto che, in quanto unitario e protratto nel tempo, escludeva che anche i fatti concernenti le droghe pesanti potessero essere considerati di lieve entità, posto che l'esclusione dell'ipotesi attenuata era giustificata in ragione della capacità dell'imputato di diffondere in modo non episodico né occasionale sostanza stupefacente in un determinato contesto territoriale, desunta dall'intensità del traffico, dalla pluralità di sostanze vendute, da una numerosa e fedele clientela acquisita e da incassi ingenti (pag. 58 della sentenza impugnata).

Nel pervenire a tale conclusione, la Corte di merito si è attenuta al principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, alla luce del quale, in materia di sostanze stupefacenti, è legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità, di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, qualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 3363 del 20/12/2017, dep. 2018, Cesarano, Rv. 272140 - 01;

Sez. 4, n. 40720 del 26/04/2017, Nafia, Rv. 270767 - 01). E' stato/infatti/affermato che, ai fini del riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la valutazione dell'offensività della condotta non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga, anche se di tipo diverso da quella detenuta in misura modica, movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine (Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Lombino, Rv. 272529 - 01). 6.2.

E' invece fondato, per quanto di ragione, il secondo motivo di gravame. Nella determinazione della pena, dal testo della sentenza impugnata nella parte relativa alla posizione del ricorrente, non risulta, a differenza di altre posizioni (v. pag. 10 della sentenza impugnata), che la Corte d'appello abbia tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 20191che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. - l'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni.

Del resto, la pena base per la offerta in vendita di quantità imprecisata di cocaina (capo P della rubrica) è stata fissata in anni otto di reclusione senza alcuna motivazione del distacco dal minimo edittale che, a seguito dell'intervento della Corte costituzionale, è stato appunto fissato in anni sei di reclusione.Per questa ragione, la sentenza deve izertent41 essere annullata con rinvio/ limitatamente alla determinazione della pena, mentre il ricorso va dichiarato k inammissibile nel resto.

7. Il motivo di ricorso di Antonio Cosimo Drazza è fondato. Con esso il ricorrente lamenta il fatto che la Corte d'appello, pur in presenza di una precisa allegazione da parte dell'imputato, non aveva accolto l'istanza, formulata con apposita memoria, con la quale era stata richiesta l'applicazione della disciplina del reato continuato tra i fatti sub iudice e quelli di cui alla sentenza 22/05/2015, già oggetto di applicazione della disciplina del reato continuato con altri fatti per i quali il Drazza aveva subito condanna con sentenza del GIP del Tribunale di Lecce del 11/11/2015 ed unificati, ex articolo 81 cpv. del codice penale, come da ordinanza del Tribunale di Lecce del 21/03/2017.

La Corte d'appello ha affermato che, nelle memorie difensive depositate in data 02/07/2019, la difesa del Drazza aveva segnalato come i fatti oggetto della sentenza 22/05/2015 fossero stati oggetto di applicazione della disciplina del reato continuato con altri fatti per i quali il Drazza aveva subito condanna con sentenza del GIP del Tribunale di Lecce del 11/11/2015, giusta ordinanza del Tribunale di Lecce del 21/03/2017. Tuttavia - atteso che la difesa del ricorrente non aveva messo a disposizione il provvedimento del Tribunale di Lecce che aveva già proceduto all'indicata unificazione parziale e con il quale la Corte d'appello avrebbe dovuto necessariamente confrontarsi, una volta delibati i presupposti sostanziali della continuazione, in ordine alle singole quantificazioni delle pene - la Corte territoriale ha rigettato la richiesta, affermando che la delibazione dovesse essere necessariamente rimandata alla fase dell'esecuzione di tutte le pene che sarebbero state definitivamente irrogate al Drazza.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in linea di principio, il giudice d'appello cui sia espressamente richiesta l'applicazione della continuazione con altri fatti già coperti da giudicato, non può rimettere la decisione al giudice dell'esecuzione, né può sottrarsi alla decisione /ma deve provvedere sulla richiesta, atteso che il giudice dell'esecuzione non potrebbe disporre, in concreto, di elementi diversi o più perspicui di quelli già noti al giudice della cognizione (ex multis, Sez. 6, n. 6843 del 23/01/2001, Rubino, Rv. 218606 - 01).

La giurisprudenza della Corte, con orientamento meno recente, ma tuttora valido, ha precisato che, nei confronti di chi formula la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati già giudicati con sentenza passata in giudicato o reato da giudicare non è esigibile, ai fini dell'ammissibilità della richiesta, l'adempimento dell'onere di fornire la prova attraverso la produzione della sentenza, e la indicazione puntuale degli elementi oggettivi e soggettivi da quali possa desumersi la unicità del disegno criminoso (Sez. 1, n. 13279 del 25/06/1990, Barbato, Rv. 185495 - 01).

Deve(pertanto essere affermato il seguente principio di diritto: il giudice d'appello, cui sia espressamente richiesta l'applicazione della continuazione con altri fatti già coperti da giudicato, non può rimettere la decisione al giudice dell'esecuzione, né può sottrarsi alla decisione affermando che la parte interessata è onerata della produzione del provvedimento o dei provvedimenti dai quali possa desumersi l'esistenza dell'unicità del disegno criminoso, incombendo sull'interessato solo un preciso onere di allegazione, osservato il quale, se la richiesta è stata tempestivamente proposta con i motivi di impugnazione o. come nel caso in esame, nel corso del giudizio d'appello in termini utili da poter essere delibata unitamente alle altre regiudicande, il giudice d'appello deve provvedere sulla richiesta, anche acquisendo d'ufficio l'atto indicato.

Nel caso di specie, come la stessa Corte territoriale dà atto, il difensore aveva presentato memoria, depositata circa due mesi prima della conclusione del giudizio d'appello, con la quale aveva indiato gli estremi precisi dell'ordinanza (del 21/03/2017 del tribunale di Lecce) ritenuta dalla Corte d'appello mancante. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame limitatamente alla reclamata continuazione, previa acquisizione, se necessario, dell'atto mancante. o(kt_ 8. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene peetzazito i ricorsi di Cosimo Albanese, Abdelkhalek Antra, Giovanni De Mitri e Giacomo Mastrapasqua debbano esse dichiarati inammissibili/con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i predetti ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i predetti ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. La sentenza impugnata va/ invece) annullata nei confronti di Abderrazak Hachouch limitatamente alla determinazione della pena con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce.

Il ricorso proposto da Abderrazak Hachouch va dichiarato inammissibile nel resto.Infine, la sentenza impugnata va annullata nei confronti di Antonio Cosimo Drazza limitatamente alla continuazione con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce. Nei confronti di Abderrazak Hachouch e di Antonio Cosimo Drazza deve ritenersi irrevocabile l'accertamento della responsabilità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Abderrazak Hac