Sentenza — n. 30271/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 30 giugno 2020, la Corte di appello di Catania, ha confermato la sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal G.U.P. del Tribunale di Ragusa in data 8 ottobre 2019, che aveva condannato Di Nicola Salvatore alla pena di tre anni di reclusione ed euro 8 mila di multa e Lizzio Giuseppe, alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 6 mila di multa, ritenendoli responsabili dei delitti di cui agli artt. 110 cod. pen. 73, comma 4 ed 80 comma 2 D.P.R. n. 309/90, perché, in concorso tra loro ,e detenevano illecitamente, ai fini della successiva cessione a terzi, un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo nnarjuana così suddiviso: 1.100 Kg circa rinvenuti all'interno dell'autovettura BMW, targata DG654DN a bordo della quale entrambi si trovavano all'atto del controllo, nonché di ulteriori 96,300 Kg circa di marjuana rinvenuta all'interno di un casolare nella loro disponibilità, dalla quale sono risultate ricavabili complessivamente 320.679 dosi, pari a 8.016.981 mg di principio attivo, fatto accertato in Vittoria il 23 maggio 2019, con la recidiva reiterata contestata a Di Nicola, ma esclusa già dal giudice di prime cure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 110 cod. pen, art. 80 comma 2 D.P.R. 309/90, art. 62-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30271/2021 — snpen · Corte di Cassazione: b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 62-bis cod. pen. per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DINICOLA SALVATORE nato a VITTORIA il 03/10/1970 LIZZIO GIUSEPPE nato a VITTORIA il 09/11/1988 avverso la sentenza del 30/06/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dott. STEFANO TOCCI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'Avv. DANIELA DI MARTINO del foro di Ragusa che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 30 giugno 2020, la Corte di appello di Catania, ha confermato la sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal G.U.P. del Tribunale di Ragusa in data 8 ottobre 2019, che aveva condannato Di Nicola Salvatore alla pena di tre anni di reclusione ed euro 8 mila di multa e Lizzio Giuseppe, alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 6 mila di multa, ritenendoli responsabili dei delitti di cui agli artt. 110 cod. pen. 73, comma 4 ed 80 comma 2 D.P.R. n. 309/90, perché, in concorso tra loro ,e detenevano illecitamente, ai fini della successiva cessione a terzi, un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo nnarjuana così suddiviso: 1.100 Kg circa rinvenuti all'interno dell'autovettura BMW, targata DG654DN a bordo della quale entrambi si trovavano all'atto del controllo, nonché di ulteriori 96,300 Kg circa di marjuana rinvenuta all'interno di un casolare nella loro disponibilità, dalla quale sono risultate ricavabili complessivamente 320.679 dosi, pari a 8.016.981 mg di principio attivo, fatto accertato in Vittoria il 23 maggio 2019, con la recidiva reiterata contestata a Di Nicola, ma esclusa già dal giudice di prime cure.
2. Avverso la sentenza Di Nicola Salvatore, tramite il difensore fiduciario, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento, deducendo:
1) Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 47 cod. pen dell'art. 80 comma 2 D.P.R. 309/90, degli artt. 125, 192, 546, comma 1 lett.
e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 606, lett.
b) ed e) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per travisamento degli esiti del sequestro ed errore di fatto, essendo stata la quantità di sostanza stupefacente ridimensionata all'esito degli accertamenti tecnici. La Corte territoriale erroneamente indicava la quantità dei grammi di marjuana, affermando la sussistenza della ingente quantità, aggravante già elisa dal Tribunale del riesame con ordinanza costituente giudicato cautelare.
3. Avverso la sentenza Lizzio Giuseppe, ha proposto ricorso per cassazione personalmente, deducendo:
1) Inosservanza od erronea applicazione della legge penale ex art. 606, lett.
b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 62-bis cod. pen. per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
4. In data 8 aprile 2020, la difesa di Di Nicola ha depositato conclusioni scritte con le quali insiste per declaratoria di annullamento parziale della sentenza impugnata, in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2 D.P.R. n. 309 /90.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va subito rilevato che il ricorso avanzato da Lizzio Giuseppe è inammissibile, in quanto proposto personalmente dallo stesso imputato, risultando unicamente la sigla del difensore fiduciario con funzione di mera autentica della stessa SEC& 2. Per quanto attiene al ricorso proposto da Di Nicola Salvatore, va premesso che quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare 'Un unico complessivo corpo argomentativo (Così, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 4, n. 15227 dell'11/4/2008, Baretti, Rv. 239735; Sez. 2, n. 5606 dell'8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell'8/8/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145).
3. Orbene, la sentenza impugnata ha fornito puntuale risposta alla doglianza proposta in tale sede, sia in relazione al sequestro che alla campionatura effettuata sulla sostanza stupefacente, sgombrando il campo dall'asserita incertezza in ordine al dato quantitativo (pagg. 6 e 7 della motivazione) facendo espresso richiamo alla necessità di considerare il dato quantitativo nel suo complesso, ossia includendovi tutta la sostanza stupefacente rinvenuta in due distinti siti (un involucro celato nel vano della ruota di scorta dell'auto guidata da Lizzio e di proprietà della moglie e 7 involucri rinvenuti nel casolare di proprietà del Lizzio ma concesso in locazione a Di Nicola), ammontante a circa 97 chili, con un principio attivo pari ad oltre 8 mila Mg, e quindi superiore alla soglia di 2 Kg stabilita dalle Sezioni Unite 2012, Biondi. 3.1.
Non sussiste pertanto nessun errore, né travisamento in ordine ai dati quantitativi indicati nella sentenza impugnata, che ha citato esattamente l'entità del principio attivo al quale va commisurata la valutazione di sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2 D.P.R. n. 309 del 1990 ed ha indicato, conformemente alle risultanze degli accertamenti tecnici svolti presso l'ASP di Ragusa - pienamente utilizzabili anche in considerazione della scelta dél rito - anche l'esatta ed accertata quantità complessiva dello stupefacente, espressa in grammi 99.498,48, relativa a tutta la sostanza stupefacente detenuta, in auto e nel casolare, dai due imputati.3.2.
Né può rilevare quanto affermato dal Tribunale del riesame nell'ordinanza in data 13 giugno 2019, allegata al ricorso, posto che non solo è principio consolidato che il giudicato cautelare non può riverberarsi nel giudizio di merito, ma risulta evidente che tale ordinanza indica i medesimi quantitativi di cui alla sentenza, finendo però per considerare erroneamente non superata la soglia necessaria ad integrare la circostanza aggravante di cui all'art.80, comma 2 d.p.r. n. 309 del 1990. Infatti , di recente le Sezioni Unite hanno ribadito che "per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi" (così S.U. n.. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005 - 01, che, in applicazione dei predetti criteri )ha precisato che, con riferimento alle c.d. droghe leggere, l'aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo pari a 4000 volte il valore - soglia di 500 milligrammi).
Pertanto il motivo proposto da Di Nicola, risulta manifestamente infondato, con conseguente sua inammissibilità. Alla declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in