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Sentenza — n. 30268/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30268/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30268/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 26/11/2020, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa in data 26/09/2019 dal Tribunale di Grosseto - con la quale Stoduto Manuele era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 81, comma 2, cod.pen. e 2 di n. 463/1983, conv. in I. n. 638/1983 e condannato alla pena condizionalmente sospesa AKii mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa - disponeva la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e confermava nel resto.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 30268/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Risulta preliminare l'esame del terzo motivo di ricorso. L'art. 3 comma 6 del d.igs. 15 gennaio 2016 n. 8, entrato in vigore il 6.2.2016, ha modificato l'art. 2 comma 1 bis del decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, nel senso di attribuire rilevanza penale unicamente alle condotte di omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 il cui importo sia superiore ad euro 10.000,00 annui; va aggiunto che tale modifica, in quanto comportante una disposizione più favorevole rispetto alla precedente, si applica, ex art. 2, comma 4, c.p., anche ai fatti posti in essere antecedentemente.

Parole chiave

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contributi di previdenza impagati responsabilità previdenziale prestazioni indebitamente riscosse arretrati di mantenimento riscossione dei contributi penalità di mora
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Stoduto Manuele, nato a Massa Marittima il 26/08/1970 avverso la sentenza del 26/11/2020 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. Paolo Novelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26/11/2020, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa in data 26/09/2019 dal Tribunale di Grosseto - con la quale Stoduto Manuele era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 81, comma 2, cod.pen. e 2 di n. 463/1983, conv. in I. n. 638/1983 e condannato alla pena condizionalmente sospesa AKii mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa - disponeva la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e confermava nel resto.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Stoduto Manuele, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge per difetto di motivazione in ordine ai motivi di appello, esponendo che la sentenza della Corte di appello era ictu °culi mancante della motivazione formale o grafica che avrebbe dovuto giustificare la sentenza di primo grado nei punti per i quali era stata appellata. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine ai motivi di appello, esponendo che la sentenza della Corte di appello era ictu ocu/i mancante della motivazione che avrebbe dovuto giustificare la sentenza di primo grado nei punti per i quali era stata appellata.

Con il terzo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione del d.lgs n. 8 del 15.01.2016, in quanto solo per l'annualità 2013 le ritenute non versate erano di importo superiore ai 10.000 euro. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato.

2. Risulta preliminare l'esame del terzo motivo di ricorso. L'art. 3 comma 6 del d.igs. 15 gennaio 2016 n. 8, entrato in vigore il 6.2.2016, ha modificato l'art. 2 comma 1 bis del decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, nel senso di attribuire rilevanza penale unicamente alle condotte di omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 il cui importo sia superiore ad euro 10.000,00 annui; va aggiunto che tale modifica, in quanto comportante una disposizione più favorevole rispetto alla precedente, si applica, ex art. 2, comma 4, c.p., anche ai fatti posti in essere antecedentemente.

Sono, quindi, state depenalizzate le condotte oggetto del presente procedimento, relative alle annualità 2012 e 2014, il cui ammontare complessivo relativo a ciascuna annualità (pari ad euro 1.554,74 per l'anno 2012 e ad euro 7.963,72 per l'anno 2014), non supera la soglia di punibilità di euro 10.000,00 e trasformate in illecito amministrativo, con conseguente venir meno della relativa giurisdizione del giudice penale. Trattandosi di violazioni c.d. sotto soglia, dunque, il fatto contestato al ricorrente non è più previsto dalla legge come reato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata sul punto, senza rinvio, con la formula perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Consegue, ai sensi dell'art. 9 del citato digs. n. 8 del 2016 ( che prevede che "nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data") la trasmissione degli atti all'INPS di Grosseto non essendo i reati contestati prescritti alla data del 6.2.2016.

2. Sono fondate anche le ulteriori doglianze proposte. La sentenza impugnata, come evincibile dalla copia conforme presente in atti, è mancante della parte motiva. Tale vizio ne determina la nullità in base al disposto di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., risultando la sentenza del tutto priva di un apparato motivazionale (cfr sul tema Sez.2,n. 22293 del 18/02/2010, Rv. 247462 - 01 e Sez.3,n.36388 del 07/07/2016,Rv.267762 - 01). La fondatezza della censura, essendosi validamente instaurato il rapporto impugnatorio, consente, però, di rilevare l'intervenuta prescrizione, alla data della presente decisione, di parte dei reati relativi all'annualità 2013.

Va tenuto conto del principio di diritto, secondo cui che l'annualità va computata con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi, che sono quelle incluse nel periodo 16 gennaio - 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell'anno precedente e nel novembre dell'anno in corso (Sez.U,n.10424 del 18/01/2018,Rv.272163). Ciò posto, sono estinti per prescrizione i reati commessi dal 16 gennaio 2013 (mensilità dicembre 2012) al 16 luglio 2013 (mensilità giugno 2013): è sufficiente dare atto che il termine prescrizionale massimo (sette anni e sei mesi) per la condotta omissiva più recente -relativa alla mensilità di giugno 2013 consumatasi in data 16 luglio 2013 -, tenuto anche conto della sospensione del termine di tre mesi D.L. n. 463 del 1983, ex art. 2, comma 1-quater, conv. in L. n. 638 del 1983, è maturato il 16.4.2021.

La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per i reati commessi successivamente al luglio 2013 e senza rinvio relativamente ai reati commessi dal 16 dal gennaio 2013 al 16 luglio dello stesso anno, perché estinti per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata, relativamente alle annualità 2012 e 2014 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e relativamente ai reati commessi dal 16 dal gennaio 2013 al 16 luglio dello stesso anno, perché estinti per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per i reati commessi successivamente al luglio 2013. Manda alla Cancelleria per la trasmissione degli atti alla Direzione Provinciale INPS di Grosseto.