Sentenza — n. 30266/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza emessa in data 23 gennaio 2020, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Modena che aveva dichiarato la penale responsabilità di Sannir Mtiri per il reato continuato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e gli aveva irrogato la pena di due mesi di reclusione e 1.500,00 euro di multa, quale aumento a titolo di continuazione rispetto ad altro reato di cessione di sostanze stupefacenti accertato con diversa sentenza divenuta irrevocabile. Secondo i giudici di merito, Sannir Mtiri aveva detenuto a fini di spaccio 3,55 grammi di eroina, da cui erano ricavabili 10/11 dosi medie singole, cedendo parte di questa sostanza a due acquirenti nominativamente individuati, ed aveva inoltre effettuato un'altra decina di cessioni della medesima tipologia di stupefacente, fino al 22 novembre 2014.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 30266/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe Samir Mtiri, con atto a firma dell'avvocato Lorenzo Bergami, articolato in un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge in riferimento agli artt. 420-ter, 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla dichiarazione di assenza nel giudizio di appello. Si deduce che illegittimamente la sentenza impugnata ha dichiarato l'assenza dell'imputato all'udienza del 23 gennaio 2020, e quindi pronunciato sentenza, in quanto il medesimo era legittimamente impedito a comparire ed aveva dato comunicazione di questo impedimento alla Corte d'appello.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Mtiri Sannir, nato in Tunisia il 01/12/1995 avverso la sentenza in data 23/01/2020 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria presentata nell'interesse del ricorrente dall'avvocato Lorenzo Bergami, con la quale si replica alle conclusioni del Procuratore generale e si insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza emessa in data 23 gennaio 2020, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Modena che aveva dichiarato la penale responsabilità di Sannir Mtiri per il reato continuato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e gli aveva irrogato la pena di due mesi di reclusione e 1.500,00 euro di multa, quale aumento a titolo di continuazione rispetto ad altro reato di cessione di sostanze stupefacenti accertato con diversa sentenza divenuta irrevocabile. Secondo i giudici di merito, Sannir Mtiri aveva detenuto a fini di spaccio 3,55 grammi di eroina, da cui erano ricavabili 10/11 dosi medie singole, cedendo parte di questa sostanza a due acquirenti nominativamente individuati, ed aveva inoltre effettuato un'altra decina di cessioni della medesima tipologia di stupefacente, fino al 22 novembre 2014.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe Samir Mtiri, con atto a firma dell'avvocato Lorenzo Bergami, articolato in un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge in riferimento agli artt. 420-ter, 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla dichiarazione di assenza nel giudizio di appello. Si deduce che illegittimamente la sentenza impugnata ha dichiarato l'assenza dell'imputato all'udienza del 23 gennaio 2020, e quindi pronunciato sentenza, in quanto il medesimo era legittimamente impedito a comparire ed aveva dato comunicazione di questo impedimento alla Corte d'appello.
Si precisa che il difensore, in data 21 gennaio 2020, aveva inviato, a mezzo posta elettronica certificata, istanza di rinvio per il concomitante impegno davanti al Tribunale di Sorveglianza di Bologna per un procedimento relativo ad un reclamo in tema di liberazione anticipata, dove avrebbe dovuto rilasciare spontanee dichiarazioni. Si aggiunge che era impossibile differire l'uno o l'altro processo ad ora diversa, perché il Tribunale di Sorveglianza di Bologna e la Corte d'appello di Bologna hanno sede in complessi diversi. Si rappresenta che la Corte di appello, nonostante le indicate circostanze, ha dichiarato l'assenza dell'imputato senza pronunciarsi in alcun modo sulla istanza di rinvio.
Si conclude che, in tal modo, si è verificata una nullità assoluta, perché relativa alla partecipazione dell'imputato al processo.
3. Nella memoria in data 6 aprile 2021, il difensore del ricorrente ha rappresentato che non può costituire onere dell'imputato o del suo difensore verificare se l'istanza sia stata inserita nel fascicolo processuale. Si osserva che, se la comunicazione è stata regolarmente inviata e consegnata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo della Corte d'appello, non può essere posto a carico dell'imputato l'omesso inserimento della richiesta difensiva all'interno del fascicolo processuale (si cita Sez. 1, n. 21981 del 17/07/2020).
4. Il ricorso è inammissibile per essere le censure manifestamente infondate.Invero, secondo l'ormai ampiamente prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, è ammissibile la comunicazione del legittimo impedimento del difensore a mezzo di posta elettronica certificata, sempre che, però, la circostanza sia stata portata alla effettiva conoscenza del giudice (cfr. tra le tante: Sez. 1, n. 15868 del 18/03/2021, D'Angelo, in corso di massimazione; Sez. 2, n. 3436 del 01/12/2020, dep. 2021, De Simone, Rv. 280520-01;
Sez. 1, n. 21981 del 17/07/2020, Lungu, Rv. 279664- 01; Sez. 6, n. 2951 del 25/09/2019, deo. 2020, Di Russo, Rv. 278127-01). E, come tutte le pronunce espressive di questo orientamento precisano, perché possa dirsi che la circostanza costitutiva del legittimo impedimento sia stata portata alla effettiva conoscenza del giudice, è necessario che la relativa comunicazione sia stata ricevuta nella cancelleria del giudice procedente in tempo utile prima dell'udienza; con la conseguenza che è preciso onere del richiedente accertare, quanto meno, che l'istanza sia pervenuta a tale cancelleria (v., in particolare, in motivazione, Sez. 1, n. 15868 del 2021, D'Angelo, cit., e Sez. 2, n. 3436 del 2021, De Simone, cit.).
Nella specie, l'istanza, relativa all'udienza del 23 gennaio 2020, è stata inviata a mezzo di posta elettronica certificata il 21 gennaio 2020 alla casella «penale.ca.bologna@giustizia.cert.it», quindi non alla cancelleria della Terza sezione penale presso la quale era stato fissato il processo; né risulta in alcun modo che la stessa istanza sia stata consegnata alla precisata cancelleria in tempo utile rispetto alla trattazione del processo.
5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della