Sentenza — n. 30264/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINI Andrea, nato a Pescia (Pt) il 25 marzo 1990; avverso la sentenza n. 2283 della Corte di appello di Firenze del 20 luglio 2020; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del .Sostituto Procuratore generale Dott. Pasquale FIMIANI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO Con sentenza pronunziata in data 20 luglio 2020 la Corte di appello di Firenze ha integralmente confermato la precedente decisione, assunta in data 2 aprile 2015, con la quale il Tribunale di Pisa aveva dichiarato la penale responsabilità di Pellegrini Andrea in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, del dPR n. 309 del 1990, per avere egli, in concorso con altra persona, detenuto a fini di spaccio kg 1,518 di sostanza stupefacente del tipo hashish e lo aveva pertanto condannato, dichiaratane la sospensione condizionale, alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30264/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Deve, pertanto, ritenersi - considerato sia che non si trattava di una prima notificazione sia che non si trattava di una notificazione eseguita nei confronti di un mero difensore di ufficio all'uopo designato (in relazione al quale non sarebbe ragionevole ipotizzare la esistenza di un pregresso rapporto con l'imputato antecedente rispetto alla notificazione dell'atto) - che fra il soggetto che ha materialmente ricevuto l'atto in questione e colui il quale ne risulta essere stato il destinatario sia sussistito (e sussistesse al momento dei fatti) una relazione fiduciaria.
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la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINI Andrea, nato a Pescia (Pt) il 25 marzo 1990; avverso la sentenza n. 2283 della Corte di appello di Firenze del 20 luglio 2020; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del .Sostituto Procuratore generale Dott. Pasquale FIMIANI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO Con sentenza pronunziata in data 20 luglio 2020 la Corte di appello di Firenze ha integralmente confermato la precedente decisione, assunta in data 2 aprile 2015, con la quale il Tribunale di Pisa aveva dichiarato la penale responsabilità di Pellegrini Andrea in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, del dPR n. 309 del 1990, per avere egli, in concorso con altra persona, detenuto a fini di spaccio kg 1,518 di sostanza stupefacente del tipo hashish e lo aveva pertanto condannato, dichiaratane la sospensione condizionale, alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa.
Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato, articolando a tal fine quattro motivi di doglianza, il cui contenuto è qui di seguito sintetizzato. Il primo motivo di impugnazione concerne la dedotta inosservanza di norme processuali in tema di notificazione all'imputato del decreto di citazione in appello; ad avviso della deducente difesa l'avviso di udienza di fronte alla Corte di appello medicea sarebbe viziato in quanto lo stesso è stato notificato al Pellegrini non presso il domicilio da quAo dichiarato, cioè la sua residenza anagrafica, ma presso il difensore di quello, quale domiciliatario, sebbene non sia mai stata fatta dall'imputato alcuna elezione di domicilio presso lo Studio professionale del suo difensore.
Il secondo motivo di ricorso attiene alla dedotta inosservanza di norme processuali in relazione alla notificazione del decreto di citazione a giudizio dellì'imputato per il giudizio di primo grado; in particolare il ricorrente ha lamentato il fatto che la Corte di appello abbia ritenuto intempestivamente formulata la eccezione in ordine alla corretta notificazione del decreto di citazione a giudizio di fronte al giudice di primo grado, sebbene la relativa eccezione, peraltro tale da comportare una nullità assoluta deducibile in ogni grado e fase del giudizio, fosse stata formulata, prima ancora che nei motivi di appello, itandwar in limine litis nel corso della udienza del 24 settembre 2014; ha altresì rilevato il ricorrente che la eccezione di nullità della notificazione è fondata, posto che la mancata indicazione del momento in cui detta notificazione è stata eseguita impedisce di verificarne la tempestività.
Il terzo motivo attiene alla violazione di norme processuali, per avere la Corte territoriale rigettato la questione afferente alla nullità della mancata ammissione dell'imputato al rito abbreviato, pur essendo stato questo richiesto nel termine di 15 giorni dalla pronunzia della ordinanza con la quale era stato concesso il termine per comparire nel giudizio immediato. Infine, il quarto motivo riguarda la manifesta illogicità della motivazione della sentenza di condanna nella parte in cui il ricorrente è stato ritenuto partecipe della detenzione della sostanza stupefacente rinvenuta all'interno della autovettura del correo, il quale ha definito la sua posizione con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, essendo risultato infondato, deve, pertanto, essere rigettato. Analizzando i motivi di impugnazione secondo l'ordine della loro logica pregiudizialità, va esaminato per primo il motivo riguardante la ritualità della citazione in giudizio del Pellegrini di fronte alla Corte di appello di Firenze, atteso che i restanti due motivi di appello aventi un contenuto processuale, sebbene facciano riferimento a vizi che si sarebbero determinati nel corso del primo grado di giudizio, hanno quale loro contenuto la mancata rilevazione da parte della Corte gigliata di tali vizi, il che presuppone, quale elemento logicamente preesistente, la correttezza della instaurazione del rapporto processuale di fronte a tale organo giudiziario.
In ordine, pertanto, al primo motivo di ricorso, osserva il Collegio che con lo stesso il ricorrente ha lamentato il fatto che la notificazione dell'avviso di udienza di fronte alla Corte di appello sia stato notificato a mezzo consegna del relativo atto al difensore fiduciario del Pellegrini quale "domiciliatario" dell'imputato, in assenza di alcuna preesistente dichiarazione con la quale egli avesse provveduto a tale elezione di domicilio. La doglianza non ha pregio; deve, quale primo rilievo, osservarsi che si tratta di notificazione dell'avviso di udienza di fronte alla Corte di appello, effettuata, in ipotesi, a mani non del diretto destinatario di essa ma del suo difensore fiduciario - soggetto il quale ha, peraltro, anche ricevuto la copia dell'atto a lui notificata "in proprio" - sulla base dell'erroneo presupposto, o quanto meno di un presupposto come tale allegato da parte del ricorrente, che quello fosse il domiciliatario del prevenuto.
Deve, pertanto, ritenersi - considerato sia che non si trattava di una prima notificazione sia che non si trattava di una notificazione eseguita nei confronti di un mero difensore di ufficio all'uopo designato (in relazione al quale non sarebbe ragionevole ipotizzare la esistenza di un pregresso rapporto con l'imputato antecedente rispetto alla notificazione dell'atto) - che fra il soggetto che ha materialmente ricevuto l'atto in questione e colui il quale ne risulta essere stato il destinatario sia sussistito (e sussistesse al momento dei fatti) una relazione fiduciaria.
Questa, sulla base dell'inderogabile principio che impone il rispetto della lealtà processuale che deve caratterizzare i comportamenti di tutti i soggetti del processo, comporta la esistenza di un obbligo di informazione in capo al difensore prescelto dall'imputato, da cui possa presumersi la esistenza di quella circolazione dei dati materiali informativi di cui ciascuno è in possesso (Corte di cassazione, Sezione II penale, 15 marzo 2019, n. 11632) e che - lungi dal sanare automaticamente l'eventuale vizio determinatosi nella notificazione in tal modo eseguita - determina l'effetto che tale nullità possa essere considerata degradata in nullità a regime intermedio, tale che, ove il difensore non rappresenti con elementi idonei la radicale mancata conoscenza dell'atto da parte del ricorrente in proprio, la stessa risulta essere non più denunziabile se non tempestivamente dedotta nel corso del giudizio di appello (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 5 gennaio 2017, n. 490).
Si osserva che un tale principio è stato, nella sua sostanza ora rilevante, anche confermato dalla giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte, in particolare con la sentenza n. 58120 del 2017, con la quale si è affermato che in caso di dichiarazione o di elezione di domicilio dell'imputato, la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, produce una nullità a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione da parte del difensore di circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 29 dicembre 2017, n. 58120), posto che, a differenza che nel presente caso nel quale la doglianza è stata formulata solo in sede di ricorso per cassazione, in quello la difesa del prevenuto aveva - pur senza avere allegato alcuna altra considerazione ulteriore rispetto alla semplice esistenza del vizio della notificazione dell'avviso di udienza di fronte alla Corte di appello - denunziato il difetto della notificazione dell'atto in questione fin dal primo contatto fra la Corte territoriale e l'imputato.
Alla luce delle considerazioni che precedono il primo motivo di impugnazione deve essere rigettato. Passando all'esame del secondo motivo, riguardante il rigetto dal parte della Corte di appello del motivo di gravame concernente la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio di fronte al Tribunale di Pisa in quanto, secondo quanto allegato dal ricorrente, "a) il tagliando della raccomandata era privo di data di invio e di tentato recapito, sicchè non era possibile verificare il rispetto dei termini di deposito, di compiuta giacenza del dies a quo per la proposizione della istanza di rito alternativo, b) non era stata spedita la seconda raccomandata con avviso di mancato recapito", rileva questa Corte che nella sentenza della Corte di appello sono analiticamente indicate le ragioni per le quali la doglianza avente ad oggetto la contestazione della regolarità della notificazione del decreto di citazione a giudizio in primo grado era stata ritenuta inammissibile.
A fronte di tali puntuali ragioni il ricorrente si è, in sede di redazione del ricorso ora in scrutinio, limitato a riformulare, senza di fatto tenere conto di quanto affermato dalla Corte di appello di Firenze, le stesse doglianze già proposte di fronte a quella; siffatto modus procedendi, tuttavia, non può essere consentito, posto che esso comporta la sostanziale genericità del motivo di impugnazione non essendosi confrontato il ricorrente nell'articolarlo con la ratio decidendi propria della sentenza impugnata. Invero, come è stato più volte affermato dalla Corte di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione che, come si verifica nel presente caso quanto al motivo di ricorso ora in questione, riproduce e reitera le stesse considerazioni prospettate con l'atto di appello e motivatamente respinte in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentarne la illegittimità (Corte di cassazione, Sezione II penale, 24 giugno 2019, n. 27816; idem Sezione III penale, 28 ottobre 2014, n. 44882).
Per le esposte ragioni il secondo motivo di impugnazione presentato dalla difesa del Pellegrini è inammissibile. Passando al terzo motivo di ricorso, il cui oggetto è costituito dalla ritenuta illegittimità del rigetto del motivo di ricorso in appello con il quale era stata censurata la decisione del Tribunale di Pisa di non accogliere, in quanto tardivamente presentata, la richiesta di ammissione del rito abbreviato formulata dalla difesa del prevenuto, rileva il Collegio che la doglianza è infondata. Come è, infatti, noto, l'art. 458, comma 1, cod. proc. pen. prevede che l'imputato possa chiedere la celebrazione del giudizio nelle forme del rito abbreviato nel caso in cui il Pm abbia, a sua volta, ritenuto, stante la evidenza della prova, di richiedere la celebrazione del giudizio senza dovere passare dalla udienza preliminare, quindi nelle forme del giudizio immediato, e tale richiesta sia stata accolta dal Gip.
La richiesta in tal senso dell'imputato deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta notificazione del decreto con il quale era stato disposto il giudizio immeditato. Sostiene il Pellegrini che, nella presente fattispecie, il Triburiale abbia errato nel non ammetterlo al rito abbreviato, da lui richiesto in data 10 ottobre 2014, cioè entro il termine di 15 giorni decorrente dalla data nella quale gli era stato concesso il termine a comparire in sede di giudizio immediato. Giova a questo punto segnalare che, alla udienza di prima comparizione di fronte al Tribunale di Pisa, fissata per il 24 settembre 2014 il Tribunale, considerata il mancato rispetto del termine minimo a comparire fissato dall'art. 456, comma 3, cod. proc. pen., dispose la rinnovazione della citazione del prevenuto, rinviando all'uopo la udienza di prima comparizione nel rispetto del predetto termine; solo nelle more fra tale data e la data di fissazione della udienza di rinvio la difesa del Pellegrini formulò, in data 10 ottobre 2014, istanza di celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato.
Ciò posto osserva il Collegio che, quand'anche si volesse considerare - in chiaro contrasto con la giurisprudenza di questa Corte (cfr. infatti, Corte di cassazione, Sezione I penale, 12 gennaio 2016, n. 865, ove è ben chiarito l'eventuale insufficienza del termine a comparire indicato in sede di emissione del decreto di giudizio immediato non ha di per sé alcun effetto sul diverso termine predisposto ai fini della richiesta di conversione di questo in giudizio abbreviato) e per mero scrupolo motivazionale - che l'eventuale mancato rispetto del termine minimo per la comparizione dell'imputato in sede di giudizio immediato e la conseguente rifissazione della nuova prima udienza nel rispetto dei termini di cui al citato art. 456, comma 3, cod. proc. pen. faccia nuovamente decorrere il termine per la richiesta di conversione del rito, nel caso in esame fra la udienza, tenutasi in data 24 settembre 2014, da ritenersi dies a quo ai fini della decorrenza del nuovo (solo ipotetico) termine, e la data di richiesta di rito abbreviato, cioè il 10 ottobre 2014 sono decorsi 16 giorni, sicchè la richiesta deve ritenersi in ogni caso tardiva, in quanto la stessa deve essere formulata entro il termine di 15 giorni.Anche tale motivo di ricorso è, pertanto, inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Passando, a questo punto, al quarto ed ultimo motivo di ricorso, col quale la difesa dell'imputato ha segnalato una pretesa illogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla affermazione del concorso del Pellegrini con altro soggetto nella detenzione della sostanza stupefacente, si rileva che la Corte di merito, conformemente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, ha, con argomentazioni scevre da alcuna manifesta illogicità, desunto la responsabilità del Pellegrini in ordine al reato a lui contestato dalla ricostruzione, operata da uno degli agenti di Pg intervenuti, degli avvenimenti che hanno condotto al ritrovamento dello stupefacente.
Ricostruzione - con la quale il ricorrente non si è d'altra parte seriamente confrontato essendosi questi limitato a dedurne la insufficienza dimostrativa - che, invece, essendo in essa evidenziato sia il fatto che il Pellegrini avesse tentato, al momento del controllo operato dalla Pg, di celare con i propri piedi la presenza della sostanza stupefacente che si trovava sul pavimento della vettura da lui occupata dal lato del passeggero (poco importando che la vettura fosse di proprietà del correo il quale era alla guida di essa) sia il fatto che presso la abitazione dell'imputato erano stati rinvenuti degli indizi materiali (costituiti da ritagli di cellophane abitualmente utilizzati per confezionare le singole dosi di sostanza stupefacente, della sua compartecipazione nell'attività di detenzione di sostanza stupefacente a fine di spaccio), appare pienamente idonea per la plausibile affermazione della penale responsabilità dell'imputato quanto al reato a lui contestato.
Il ricorso da quello proposto deve, pertanto, essere rigettato ed il Pellegrini va condannato al p