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Sentenza — n. 30263/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30263/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30263/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 14 maggio 2020 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza del 7 febbraio 2019 del Tribunale di Forlì, in forza della quale Mirco Paolini, nella qualità di legale rappresentante della s.r.l. Lamone Moreda, era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 81 capoverso cod. peri., 10- quater, comma 1 e comma 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in relazione agli anni d'imposta 2013 e 2014, nonché alle sanzioni accessorie e alla confisca diretta e per equivalente.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30263/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 4958 del 11/10/2018, dep. 2019, Cappello, Rv. 274854), atteso che tale delitto non presuppone la presentazione da parte del contribuente di una dichiarazione annuale a differenza di quello di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 del medesimo d.lgs. n. 74 del 2000, in cui il mendacio del contribuente si esprime proprio nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi o all'Iva. 4.1.1. Ciò posto, e tenuto quindi conto che la condotta contestata risale all'odierno ricorrente, quest'ultimo non ha in alcun modo neppure tentato di provare la bontà di operazioni che in ogni caso andavano ascritte - circostanza pacifica - al periodo in cui egli era legale rappresentante della società.

Parole chiave

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omissione della contabilità omissione del contribuente documenti mancanti omissione del ministero pubblico produzione di documenti finanziari omissione del difensore

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Paolini Mirco, nato a Corinaldo il 30/01/1970 avverso la sentenza del 14/05/2020 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14 maggio 2020 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza del 7 febbraio 2019 del Tribunale di Forlì, in forza della quale Mirco Paolini, nella qualità di legale rappresentante della s.r.l. Lamone Moreda, era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 81 capoverso cod. peri., 10- quater, comma 1 e comma 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in relazione agli anni d'imposta 2013 e 2014, nonché alle sanzioni accessorie e alla confisca diretta e per equivalente.

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, il ricorrente ha rilevato che mai era stato raggiunto dalla richiesta di giustificazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, al fine di dare conto delle compensazioni con le fatture da esibire e chiarire, e che in ogni caso già dal mese di settembre 2014 egli aveva consegnato tutta la documentazione al nuovo amministratore, contestualmente recedendo dalla qualità di socio e di legale rappresentante della società, infine fallita nel febbraio 2015 dopo il trasferimento della sede in altra regione.

Risultava pertanto impossibile per il ricorrente dare spiegazioni o fornire documentazione ormai non più da anni in suo possesso, atteso che semmai sarebbe stato onere della curatela fornire quanto richiesto. Mentre rappresentava una mera congettura il rilievo della Corte territoriale, circa una mera messinscena ed il mero finto passaggio al nuovo amministratore, cui riversare ogni responsabilità fiscale. Secondo il ricorrente vi era stata così consegna dell'intera documentazione cartacea, nonché del contenuto del server, egualmente a disposizione della curatela fallimentare.

In tal modo la motivazione doveva considerarsi solamente apparente, sostanziandosi in una richiesta di giustificazione che l'interessato era impossibilitato a fornire e che in definitiva postulava l'esistenza di una responsabilità oggettiva, tanto più che il procedimento era stato avviato ben tre anni dopo l'uscita di scena dell'imputato dalla compagine sociale.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. E' anzitutto principio consolidato che il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, in quanto, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale (Sez. 3, n. 23027 del 23/06/2020, Mangieri, Rv. 279755;

Sez. 3, n. 4958 del 11/10/2018, dep. 2019, Cappello, Rv. 274854), atteso che tale delitto non presuppone la presentazione da parte del contribuente di una dichiarazione annuale a differenza di quello di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 del medesimo d.lgs. n. 74 del 2000, in cui il mendacio del contribuente si esprime proprio nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi o all'Iva. 4.1.1. Ciò posto, e tenuto quindi conto che la condotta contestata risale all'odierno ricorrente, quest'ultimo non ha in alcun modo neppure tentato di provare la bontà di operazioni che in ogni caso andavano ascritte - circostanza pacifica - al periodo in cui egli era legale rappresentante della società.

Invero la Corte territoriale ha appunto annotato che le operazioni oggetto di giudizio si riferivano appunto a tale periodo, mentre il Tribunale forlivese aveva altresì dato conto della spedizione, in detto torno di tempo, dei modelli F24 contenenti i crediti in contestata compensazione (i motivi di ricorso possono infatti essere esaminati prendendo in considerazione sia la motivazione della sentenza impugnata sia quella della sentenza di primo grado, e ciò in quanto i giudici di merito hanno adottato decisioni e percorsi motivazionali comuni, che possono essere valutati congiuntamente data la saldatura della struttura motivazionale delle due sentenze, cfr. ex plurimis Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906;

Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, Lubrano Di Giunno, Rv. 260303). 4.1.2. In definitiva, il ricorrente non ha contestato alcunché, preferendo coltivare una condotta del tutto inerte e limitandosi a sostenere la propria estraneità alla richiesta di chiarimenti per operazioni che, al contrario, erano a lui riconducibili e delle quali non era stata rintracciata documentazione alcuna da parte dell'Agenzia delle entrate e, successivamente, della Guardia di finanza. Al contrario, preso atto di ciò, correttamente la Corte territoriale ha sottolineato invece gli oneri probatori e di iniziativa in capo all'imputato (cfr. altresì ad es.

Sez. 5, n. 55740 del 25/09/2017, Del Papa e altro, Rv. 271839), nel momento in cui non vi era prova della consegna delle fatture contestate al nuovo amministratore (a fronte della specificazione delle operazioni censurate) e laddove, appunto, il reato contestato era stato commesso prima della nomina del nuovo amministratore.

5. La complessiva manifesta infondatezza dell'impugnazione, che tra l'altro non si confronta neppure appieno col percorso argonnentativo, non può che comportare l'inammissibilità del ricorso. 5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas