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Sentenza — n. 30066/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30066/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30066/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 12 novembre 2020, il Tribunale di Caltagirone ha dichiarato la nullità del decreto di citazione diretta emesso il 3 settembre 2020 e, per l'effetto, ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, motivando tale decisione sul presupposto che, poiché il reato di omesso versamento di IVA, di cui all'ad. 10-ter del digs. n. 74 del 2000, non rientra tra le ipotesi dell'art. 550 cod. proc. pen., occorre procedere alla celebrazione dell'udienza preliminare.

Regesto Legislator

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art. 550 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30066/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In materia, la giurisprudenza si è espressa ritenendo abnorme, sotto il profilo funzionale - perché determina una insuperabile stasi del processo - il provvedimento del giudice del dibattimento che, ritenendo erroneamente necessaria l'udienza preliminare per uno dei reati di cui all'ad. 550 cod. proc. pen., disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero che abbia proceduto con le forme della citazione diretta a giudizio, non potendo quest'ultimo reiterare il medesimo decreto di citazione diretta, né procedere con una richiesta di rinvio a giudizio, forma non corretta in relazione al titolo del reato (Sez. 5, n. 38743 del 10/07/2019, Rv. 277638).4.

Parole chiave

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assoggettamento all'IVA indagine per frode iva dichiarazione fiscale tardiva decisione pregiudiziale in materia di assoggettamento fiscale direttiva sull'IVA imposta indiretta

Disposizioni normative citate

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art. 550 cod. proc. pen
74 del 2000, non rientra tra le ipotesi dell'art. 550 cod. proc. pen., occorre procedere alla celebrazione dell'udienza preliminare.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone nei confronti di Poliafico Pina, nata a Catania il 22/01/1971 avverso l'ordinanza del 12/11/2020 del Tribunale di Caltagirone visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo che il provvedimento impugnato sia annullato senza rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12 novembre 2020, il Tribunale di Caltagirone ha dichiarato la nullità del decreto di citazione diretta emesso il 3 settembre 2020 e, per l'effetto, ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, motivando tale decisione sul presupposto che, poiché il reato di omesso versamento di IVA, di cui all'ad. 10-ter del digs. n. 74 del 2000, non rientra tra le ipotesi dell'art. 550 cod. proc. pen., occorre procedere alla celebrazione dell'udienza preliminare.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone, deducendo l'erronea applicazione degli artt. 4 e 550 cod. proc. pen., sul rilievo che il reato di cui all'ad. 10-ter del digs.n. 74/2000 prevede la sanzione della reclusione dai sei mesi ai due anni; con la conseguenza che trova applicazione la disciplina processuale che impone l'esercizio dell'azione penale con citazione diretta a giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato. Deve preliminarmente richiamarsi il principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo penale e l'impossibilità di proseguirlo (ex plurimis, Sez. 3, n. 8078 del 10/10/2018, Rv. 275839 - 02; Sez. 6, n. 7756 del 25/11/2015, Rv. 266126;

Sez. 5, n. 35744 del 19/05/2015, Rv. 266415; Sez. 3, n. 42161 del 09/07/2013, Rv. 256974). Tale principio trova applicazione anche nel caso di specie, in cui l'erronea retrocessione processuale operata dal Tribunale genera una stasi che non consente in nessun caso al pubblico ministero di procedere, risultando impossibile esercitare nuovamente l'azione penale con decreto di citazione diretta a giudizio; né si potrebbe procedere con una richiesta di rinvio a giudizio, non consentita in relazione al titolo di reato, vertendosi in un'ipotesi in cui si procede mediante citazione diretta a giudizio ai sensi dell'ad 550 cod. proc. pen.

In materia, la giurisprudenza si è espressa ritenendo abnorme, sotto il profilo funzionale - perché determina una insuperabile stasi del processo - il provvedimento del giudice del dibattimento che, ritenendo erroneamente necessaria l'udienza preliminare per uno dei reati di cui all'ad. 550 cod. proc. pen., disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero che abbia proceduto con le forme della citazione diretta a giudizio, non potendo quest'ultimo reiterare il medesimo decreto di citazione diretta, né procedere con una richiesta di rinvio a giudizio, forma non corretta in relazione al titolo del reato (Sez. 5, n. 38743 del 10/07/2019, Rv. 277638).4.

L'ordinanza impugnata deve essere, dunque, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Caltagirone per l'ulteriore corso del giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Caltagirone per l'ulteriore corso. Si dà atto che, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., conformemente alle indicazioni contenute nel decreto del Primo Presidente, n. 163/2020 del 23 novembre 2020 - recante "Integrazione linee guida sulla organizzazione della Corte di cassazione nella emergenza COVID-19 a seguito del d.l. n. 137 del 2020" - la presente ordinanza viene sottoscritta dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore. Così deciso il 30/03/2021. Il