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Sentenza — n. 30065/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30065/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30065/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza del 16 agosto 2020, il GIP del Tribunale di Macerata ha dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta di restituzione di somme di denaro sequestrate alla società "Fly Group s.r.l." - da questa presentata in qualità di soggetto estraneo al procedimento cautelare - sul presupposto che la stessa non sarebbe né destinataria del provvedimento di sequestro, né imputata dei delitti contestati.

Regesto Legislator

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art. 321 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30065/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 55516 del 14/11/2017); Nel caso di specie, non sussistono simili presupposti, perché il pubblico ministero svolge una funzione "para-giurisdizionale", laddove l'art. 321, comma 3, cod. proc. pen. gli attribuisce potere di revoca non di un suo provvedimento, bensì di un atto emanato dal giudice. E deve ricordarsi che, nel testo originario, l'art. 321, comma 3, cod. proc. pen., attribuiva il potere di revoca della misura esclusivamente al giudice, a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato, qualora ne risultassero mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità; e ciò, in evidente ossequio al principio della riserva di giurisdizione che regola la materia.

Parole chiave

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decreto di non luogo a procedere ritiro dell'atto procedurale procedura di rivendicazione nel pignoramento ricusazione del pubblico ministero difetto di legittimazione del ministero pubblico ritardo del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 321 cod. proc. pen
Il giudice, tuttavia, avrebbe declinato la sua competenza non ritenendo applicabile il meccanismo di cui all'art. 321, comma 3, cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata nel procedimento nei confronti di Zheng Shiliang, nato in Cina il 14/02/1980 avverso l'ordinanza del 16/08/2020 del Tribunale di Macerata visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo che il provvedimento impugnato sia annullato senza rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 16 agosto 2020, il GIP del Tribunale di Macerata ha dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta di restituzione di somme di denaro sequestrate alla società "Fly Group s.r.l." - da questa presentata in qualità di soggetto estraneo al procedimento cautelare - sul presupposto che la stessa non sarebbe né destinataria del provvedimento di sequestro, né imputata dei delitti contestati.

2. Avverso il provvedimento il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, l'abnormità della dichiarazione di non luogo a provvedere sull'istanza di restituzione delle somme sequestrate avanzata dalla società "Fly Group s.r.l.". In particolare, il difensore della società - sostenendo l'illegittimità del vincolo cautelare apposto sulle somme di spettanza della società stessa - avrebbe depositato tale richiesta presso il pubblico ministero il quale, in due diverse occasioni, avrebbe espresso parere contrario all'accoglimento, investendo conseguentemente della questione il GIP.

Il giudice, tuttavia, avrebbe declinato la sua competenza non ritenendo applicabile il meccanismo di cui all'art. 321, comma 3, cod. proc. pen., rilevando che, non vertendosi in tema di revoca del sequestro preventivo ed essendo l'istanza rivolta al pubblico ministero, quest'ultimo avrebbe dovuto emettere un proprio decreto, di accoglimento o di rigetto dell'istanza di restituzione; decreto eventualmente contestabile, in un secondo momento, dinanzi al GIP tramite l'incidente di esecuzione. A parere del ricorrente, una tale decisione avrebbe determinato un "corto circuito", dal momento che la summenzionata disposizione prevede che il pubblico ministero, laddove non intenda accogliere l'istanza difensiva con la revoca del sequestro, non abbia altra possibilità che esprimere un parere contrario e trasmettere gli atti al GIP per la decisione.

Nel caso di specie, la decisione di non luogo a provvedere sarebbe abnorme, nella parte in cui costringerebbe il pubblico ministero ad emettere un provvedimento non consentito in alcun modo dal codice di rito ed avrebbe realizzato una stasi non altrimenti superabile del subprocedimento cautelare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse da parte del pubblico ministero ricorrente. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'interesse del pubblico ministero a far valere l'abnormità di un atto si ha laddove si paralizzi una sua iniziativa processuale, così da creare una stasi irreversibile e non altrimenti superabile nel procedimento. Questo è un principio consolidato, ad esempoio, in tema di:

a) rinvio a giudizio, laddove è abnorme il provvedimento con cui il GIP dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero per genericità o indeterminatezza dell'imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla, poiché, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell'abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l'ordinata sequenza logico- cronologica (ex plurimis, Sez. 6, n. 27961. del 31/05/2016; Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007);

b) imputazione coatta, dove è abnorme il provvedimento del GIP che, non accogliendo la richiesta di archiviazione, ordini che il pubblico ministero formuli una imputazione nei confronti dell'indagato per un reato diverso da quello della richiesta ovvero nei confronti di una persona non indagata (ex plurimis, Sez. U, n. 40984 del 24/09/2018; Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013);

c) citazione diretta a giudizio, essendo abnorme il provvedimento del giudice del dibattimento che disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, il quale abbia esercitato l'azione penale nelle forme della citazione diretta a giudizio ritenendo che occorre procedere alla celebrazione dell'udienza preliminare sul presupposto della operatività di una circostanza aggravante ad effetto speciale in realtà non applicabile "ratione temporis", attesa la conseguente stasi non superabile del processo (ex plurimis, Sez. 3, n. 8708 del 13/11/2013;

Sez. 3, n. 55516 del 14/11/2017); Nel caso di specie, non sussistono simili presupposti, perché il pubblico ministero svolge una funzione "para-giurisdizionale", laddove l'art. 321, comma 3, cod. proc. pen. gli attribuisce potere di revoca non di un suo provvedimento, bensì di un atto emanato dal giudice. E deve ricordarsi che, nel testo originario, l'art. 321, comma 3, cod. proc. pen., attribuiva il potere di revoca della misura esclusivamente al giudice, a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato, qualora ne risultassero mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità; e ciò, in evidente ossequio al principio della riserva di giurisdizione che regola la materia.

La disciplina è stata innovata dal d.lgs. n. 12 del 1991, art. 15, il quale ha consentito anche al pubblico ministero di disporre autonomamente o su istanza dell'interessato, nel corso delle indagini preliminari, la restituzione delle cose sequestrate, con decreto motivato da notificare a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione, fatto salvo l'intervento del giudice, nel caso in cui, a fronte della richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero ritenga di disattenderla. Si è così introdotta una regolamentazione simmetrica rispetto a quella del sequestro probatorio (art. 263, comma 4), al fine di garantire una più celere restituzione dei beni sottoposti alla misura cautelare, operando una sostanziale equiparazione tra le due categorie di sequestro.

In questo quadro, la dichiarazione di non luogo a provvedere del GIP, che segue il parere negativo del pubblico ministero sulla restituzione dei beni, pur non ponendosi in linea con il sistema delineato dall'art. 321 cod. proc. pen., non realizza una paralisi all'attività del pubblico ministero, poiché il soggetto interessato alla revoca del sequestro non è il pubblico ministero, ma la parte privata, la quale potrebbe eventualmente dolersi dell'abnormità del provvedimento del GIP. Dunque, il pubblico ministero non ha interesse a far valere l'abnormità del provvedimento impugnato, il quale realizza, anzi, nella sostanza, un mantenimento dello status quo, coerente con il parere negativo espresso dallo stesso pubblico ministero.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Si dà atto che, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., conformemente alle indicazioni contenute nel decreto del Primo Presidente, n. 163/2020 del 23 novembre 2020 - recante "Integrazione linee guida sulla organizzazione della Corte di cassazione nella emergenza COVID-19 a seguito del d.l. n. 137 del 2020" - la presente ordinanza viene sottoscritta dal solo presidente del collegio per im