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Sentenza — n. 30062/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30062/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30062/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Eden Company S.r.l. in liquidazione, con sede in Sondrio, piazza Cavour 9, in persona del legale rappresentante, Filippo Rolando avverso l'ordinanza del 10/11/2020 del Tribunale di Sondrio visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni depositate per la ricorrente dall'avv. Luigi Scudieri, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10 novembre 2020 il Tribunale di Sondrio ha respinto la richiesta di riesame presentata dalla Eden Company S.r.l. in liquidazione nei confronti del decreto di sequestro preventivo del 5 ottobre 2020 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, disposto in via diretta in relazione al profitto del reato di dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000 (di cui al capo 7, pari a euro 399.499,13, di cui euro 292.966,03 per imposte sui redditi ed euro 106.553,10 per imposta sul valore aggiunto), contestato a Davide Enrico Bracchi quale socio e amministratore di fatto della Eden Company, e anche per equivalente nei confronti dello stesso Enrico Davide Bracchi fino alla concorrenza di euro 1.865.034,69 (in relazione ai reati di cui ai capi 1, 2, 4, 5, 7, 10, 13), in esecuzione del quale erano stati sottoposti a sequestro il saldo attivo di euro 202.987,64 esistente sul conto intestato alla Eden Company presso la Banca Popolare di Sondrio, il saldo attivo di euro 694,64 esistente sul conto intestato alla medesima società presso il Credito Valtellinese e un immobile della medesima Eden Company in Comune di Bormio (censito al N.C.E.U. al f. 17, n. 386, sub 1), successivamente dissequestrato. 2. Avverso tale ordinanza la Eden Company in liquidazione, quale terzo interessato, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo ha lamentato la violazione degli artt. 266, 270 e 271 cod. proc. pen. e la conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni disposte in un procedimento diverso. Ha esposto che gli indizi di responsabilità del reato di dichiarazione fraudolenta contestato al Bracchi al capo 7), fondati sulla presunta esistenza di un prezziario occulto delle vendite immobiliari stipulate dalla società, in virtù del quale sarebbero stati conseguiti corrispettivi non dichiarati, erano stati desunti da due soli episodi relativi ad annualità fiscali diverse da quelle in contestazione (in quanto la vendita a favore di Taietti era avvenuta nel 2014 e quella a favore di Santamaria nel 2015) e da quanto emerso da cinque conversazioni intercettate non riferite alle compravendite oggetto di contestazione. Al riguardo ha ribadito l'eccezione di inutilizzabilità degli esiti di tali intercettazioni, richiamando la sentenza n. 51 del 2020 delle Sezioni Unite (Cavallo), a causa della inapplicabilità della previsione dell'art. 380 cod. proc. pen. e anche della novella dell'art. 270 cod. proc. pen. (per opera dell'art. 2, comma 1, lett. g, n. 1, d.l. 20 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazione dalla I. 28 febbraio 2020, n. 7), in quanto applicabile ai soli procedimenti iscritti successivamente al 31 agosto 2020, giacché tali intercettazioni erano state autorizzate da altro giudice il 12 aprile 2016 in relazione ai reati di cui agli artt. 416 e 319 cod. pen. e non era stata ravvisata dal pubblico ministero alcuna connessione ex art. 12 cod. proc. pen. tra essi e il reato di cui al capo 7) della rubrica per il quale era stato disposto il sequestro eseguito nei confronti della Eden Company; neppure era ravvisabile una connessione oggettiva tra l'associazione a delinquere finalizzata a condotte corruttive, oggetto della autorizzazione alle intercettazioni, e il reato tributario di cui al capo 7), né finalistica, in quanto i reati fiscali sarebbero, astrattamente, stati commessi prima delle condotte relative agli ipotizzati reati contro la pubblica amministrazione, tanto che anche nei decreti di proroga delle autorizzazioni alle intercettazioni non vi era traccia di alcun collegamento o richiesta di estensione, né con riguardo al reato tributario di cui al capo 7), né con riferimento agli altri reati dello stesso genere. Tale inutilizzabilità, per mancanza di connessione, era stata rilevata anche dallo stesso pubblico ministero, che aveva escluso l'operatività del divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. sulla base del rilievo che i fatti riguardavano il medesimo procedimento, avendo disposto la riunione al procedimento originario nel quale erano state disposte le intercettazioni di quello relativo ai reati tributari. Ciò, tuttavia, non consentiva di superare il suddetto divieto di utilizzazione degli esiti delle intercettazioni disposte in altro procedimento, in quanto la sopravvenuta coincidenza del procedimento, frutto della disposta riunione, non rendeva, per ciò solo, inapplicabile il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen., non potendo farsi affidamento su una nozione formale di procedimento e non essendo sufficiente una mera riunione nei registri delle notizie di reato ex art. 17 cod. proc. pen. di differenti procedimenti per eludere il divieto stabilito dalla legge, come chiarito nella sentenza Cavallo delle Sezioni Unite (n. 51 del 2020), non rilevando il fatto che il reato tributario di cui al capo 7) fosse emerso nel corso del medesimo filone investigativo per l'accertamento dei reati contro la pubblica amministrazione e l'ordine pubblico, non rilevando il collegamento investigativo di cui all'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. Ha pertanto censurato l'affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata, secondo cui gli esiti delle conversazioni intercettate sarebbero stati legittimamente utilizzati anche in relazione ai reati tributari, in quanto oggetto del medesimo procedimento (n. 714 del 2016 r.g.n.r.) ed emersi nel corso delle indagini, oltre che connessi con tali reati, in quanto commessi nel medesimo contesto criminoso, e dunque connessi sia sul piano oggettcY,s`ia dal punto di vista finalistico, essendo contraria al principio affermato nella già richiamata sentenza Cavallo delle Sezioni Unite (n. 51 del 2020), in quanto le intercettazioni telefoniche erano state autorizzate in relazione a una notizia di reato che derivava da un fatto storicamente diverso rispetto a quello in relazione al quale era stato disposto il sequestro e privo di connessione con detta notizia di reato, con la conseguente operatività del divieto di utilizzabilità di cui all'art. 270 cod. proc. pen., non essendo sufficiente, per poter ravvisare la connessione, che i fatti di rilevanza penale tributaria fossero emersi nel corso delle indagini sulla associazione a delinquere. 2.2. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen., 12 bis d. Igs. n. 74 del 2000 e dell'art. 125 cod. proc. pen., a causa della mancanza o apparenza della motivazione nella parte relativa alla esistenza degli indizi di realizzazione dei reati contestati, all'effettiva titolarità dei beni sequestrati e alla quantificazione del profitto. Dopo aver richiamato i criteri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in ordine agli obblighi gravanti sui giudici del riesame, di verifica in concreto della antigiuridicità penale del fatto contestato attraverso la quale accertare la gravità del quadro indiziario, ha evidenziato l'insufficienza della motivazione dell'ordinanza impugnata, che aveva del tutto omesso di rispondere ai rilievi difensivi sollevati con la richiesta di riesame, mediante i quali, tra l'altro, era stato evidenziato che dalle conversazioni intercettate e dalle dichiarazioni di due acquirenti di immobili di proprietà della società non emergevano indizi del reato contestato, in relazione al quale era stato disposto il sequestro preventivo. L'affermazione della sussistenza di indizi della realizzazione del reato di cui all'art. 3 d.lgs. 74/2000 si fondava sulla natura fraudolenta della dichiarazione dei redditi dell'anno 2016 presentata dalla società nel 2017, nella quale non sarebbero stati dichiarati corrispettivi superiori al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati nella dichiarazione relativa all'anno 2016, benché dalle conversazioni intercettate e dalle dichiarazioni rese da Santamaria e Taietti (acquirenti di immobili ma nel 2014 e nel 2015) non emergessero elementi di sorta in ordine alla pattuizione e all'incasso di corrispettivi in nero relativi a compravendite di immobili concluse nell'anno 2016. Ha censurato, in particolare, l'affermazione secondo cui dall'intercettazione ambientale n. 16669 del 25 febbraio 2017 emergerebbe il pagamento di un corrispettivo in nero di 190.000,00 euro, trattandosi di una supposizione dell'interlocutore in chiave dubitativa, anche quanto al prezzo e all'immobile cui farebbe riferimento, e anche quella relativa all'esistenza del cosiddetto prezziario occulto che sarebbe stato utilizzato dal Bracchi, affermata in chiave dubitativa dallo stesso Tribunale e ricalcando quanto esposto al riguardo nel provvedimento del Giudice per le indagini preliminari. Anche la determinazione dell'imposta relativa all'anno 2016 e che sarebbe stata evasa era frutto di supposizioni della polizia giudiziaria, tra l'altro fondate su un presupposto errato, e cioè la considerazione di un unico prezzo base al metro quadro per tutte le unità immobiliari di proprietà della società ricorrente e oggetto di contratti di compravendita in tale anno, senza considerarne le diverse qualità Ci;caratteristiche, con la conseguente incertezza anche in ordine all'ammontare dell'imposta evasa e, con essa, al superamento della soglia di rilevanza penale (oltre che alla apprensione di tali corrispettivi in nero da parte della società, non essendovi prova che, ove corrisposti, le fossero stati riversati dal Bracchi, che avrebbe dovuto in via diretta incassarli). Ha censurato, inoltre, la mancata considerazione da parte del Tribunale di una conversazione intercettata, n. 20297 del 30 aprile 2017, tra lo stesso Bracchi e l'acquirente di un immobile di proprietà della società (Cappellini), nella quale il Bracchi aveva respinto la richiesta dell'acquirente di corrispondere una parte del prezzo della vendita "in nero", giacché sulla base di tale conversazione avrebbe potuto essere esclusa l'esistenza della prassi di ricevere corrispettivi "in nero" affermata dal Tribunale in modo congetturale e con motivazione apparente. 2.3. Con il terzo motivo ha lamentato una ulteriore violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., per l'apparenza della motivazione anche nella parte relativa alla denunciata mancanza di autonoma valutazione del quadro indiziario da parte del giudice per le indagini preliminari, come prescritto dagli artt. 292, 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. Ha ribadito la violazione dell'obbligo di autonoma valutazione degli elementi indiziari, non assolto dal Giudice per le indagini preliminari, che si era adagiato sulla richiesta cautelare del pubblico ministero, e neppure dal Tribunale del riesame, che si era limitato a fare proprie le motivazione' del giudice della cautela, pur essendo emerso che la pratica della distruzione della copia del preliminare di vendita nella quale, a scopo di garanzia, erano riportati il prezzo "in nero" e l'indicazione degli assegni consegnati al Bracchi, non era riferibile alle compravendite realizzate dalla Eden Company, bensì ad altre società, con la conseguente sussistenza del vizio denunciato. 2.4. Con memoria del 4 marzo 2021 ha ribadito tali doglianze, sottolineando nuovamente, quanto ai rilievi formulati con il primo motivo, che il reato in relazione al quale era stato disposto il sequestro oggetto della richiesta di riesame, sebbene oggetto del medesimo procedimento, non poteva considerarsi in alcun modo connesso o collegato a quelli che avevano determinato l'inizio delle indagini e l'iscrizione della notizia di reato, relativi a fatti di corruzione e di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione, con i quali il Tribunale non aveva individuato alcun legame finalistico. Ha ribadito anche le censure sollevate con il secondo motivo, evidenziando nuovamente l'errata determinazione del profitto del reato in relazione al quale era stato disposto il sequestro, nonché la mancanza di autonoma valutazione, sia da parte del Giudice per le indagini preliminari sia da parte del Tribunale, delle risultanze investigative, in violazione dello specifico obbligo stabilito al riguardo dall'art. 292 cod. proc. pen./":-----T—ifr- Ha dunque insistito per l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con l'adozione dei provvedimenti conseguenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbente. 2. Giova ricordare, come, peraltro, ampiamente sottolineato nel ricorso, che le Sezioni Unite, con la sentenza Cavallo (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 02/01/2020, Cavallo, Rv. 277395), hanno chiarito che il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta, sennpreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. (conf. Sez. 5, n. 1757 del 17/12/2020, dep, 15/01/2021, Lombardo, Rv. 280326). Nel caso in esame gli esiti delle conversazioni intercettate costituiscono parte significativa del compendio indiziario considerato dai giudici di merito nel disporre e confermare il sequestro impugnato, in quanto è principalmente da esse che sia il Giudice per le indagini preliminari sia il Tribunale hanno desunto l'esistenza del cosiddetto prezziario occulto che sarebbe stato utilizzato dal Bracchi, quale amministratore di fatto della Eden Company, allo scopo di occultare, a fine di evasione, parte del corrispettivo delle vendite immobiliari concluse dalla società, tanto che nell'ordinanza impugnata ne sono stati ampiamente riportati i contenuti e gli esiti (cfr. pagg. 4, 6 et 7 della motivazione dell'ordinanza del Tribunale di Sondrio), a sostegno della affermazione della sussistenza di indizi dell'occultamento di ricavi attraverso mezzi fraudolenti (costituiti dalla stipula di contratti preliminari di vendite immobiliari con l'indicazione dell'effettivo prezzo pattuito, dal successivo pagamento in contanti e senza emissione di fattura della differenza tra il prezzo reale e quello che sarebbe stato indicato nell'atto pubblico di trasferimento, dalla distruzione del contratto preliminare e dalla redazione di un nuovo contratto con l'indicazione del minor prezzo da far comparire nel definitivo), tali da consentire di ritenere configurabile il delitto di cui all'art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione al quale è stato disposto e confermato il sequestro in questione. Gli esiti di tali intercettazioni sono stati ritenuti utilizzabili dal Tribunale sulla base del rilievo che le operazioni di intercettazione sono state autorizzate nel procedimento n. 714/2016 r.g.n.r. nei confronti di Bracchi e altri per i reati di cui agli artt. 416 e 319 cod. pen., per i quali le intercettazioni sono consentite dall'art. 266 cod.proc. pen., in considerazione della esistenza di gravi indizi della costituzione di una associazione volta alla realizzazione di reati contro la pubblica amministrazione, e del fatto che i reati tributari in relazione ai quali è stato disposto il sequestro erano emersi nel corso delle indagini relative a tale procedimento. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che "...le intercettazioni, legittimamente autorizzate nei casi di cui all'art. 266 c.p.p., in relazione a uno o più reati, sono utilizzabili anche per gli eventuali altri reati oggetto del medesimo procedimento che emergano nel corso delle indagini, senza che a tal fine debbano ricorrere le condizioni previste dall'art. 270 c.p.p. Ciò in quanto l'identità del procedimento sussiste ove, tra i reati della originaria notizia di reato - alla base dell'autorizzazione all'intercettazione - e quelli diversi per cui si procede, sussista una connessione o collegamento d'indagine sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico". La circostanza che i reati tributari siano stati commessi nel medesimo contesto di quello associativo e di quelli contro la pubblica amministrazione ha, quindi, determinato il Tribunale a rilevare la sussistenza di una connessione "tanto sotto il profilo oggettivo, quanto dal punto di vista finalistico" e, quindi, utilizzabili gli esiti delle intercettazioni autorizzate in detto procedimento solamente in relazione al reato associativo e a quelli contro la pubblica amministrazione. 3. Le considerazioni svolte dal Tribunale non sono, come eccepito dalla ricorrente, idonee a giustificare l'affermazione della utilizzabilità degli esiti delle intercettazioni disposte in relazione ai reati di cui agli artt. 416 e 319 cod. pen. anche con riferimento al reato tributario contestato al Bracchi (sub capo 7 della rubrica provvisoria), di cui sono emersi gli indizi nel corso delle indagini relative a tali primi reati e in relazione al quale è stato disposto il sequestro oggetto della richiesta di riesame respinta con l'ordinanza impugnata. 4. Per quanto riguarda, anzitutto, la medesimezza del procedimento penale, che deriverebbe dal fatto che i reati tributari sono stati iscritti a carico del Bracchi nel medesimo procedimento relativo al reato associativo e a quelli contro la pubblica amministrazione, e cioè il procedimento n. 714/2016 r.g.n.r. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio, nel quale per detti reati erano state autorizzate le operazioni di intercettazione, tale circostanza non consente, di per sé, come pure sembra avere affermato il Tribunale, di ritenere che le intercettazioni non siano state autorizzate in un diverso procedimento e che quindi non operino per esse i limiti di utilizzabilità di cui all'art. 270 cod. proc. pen. La circostanza che il procedimento penale sia, formalmente, il medesimo, per essere la notizia di reato relativa ai reati tributari emersa nel corso delle indagini relative al reato associativo e ai reati contro la pubblica amministrazione, non consente, infatti, di ritenere che si tratti dello stesso procedimento e che quindi non operi il divieto di utilizzabilità che si applica agli esiti delle intercettazioni autorizzate in altro procedimento. Ciò che rileva, infatti, al fine di ravvisare l'identità o meno dei procedimenti, e la conseguente operatività o meno di detto divieto, è la notizia di reato, nel senso che per procedimenti diversi devono intendersi quelli instaurati in relazione a una notizia di reato che deriva da un fatto storicamente diverso da quello oggetto dell'indagine nel corso della quale il mezzo di ricerca della prova sia stato ab origine autorizzato, anche se tale fatto sia emerso dallo svolgimento delle stesse intercettazioni, a meno che tra i fatti-reato, nonostante la differenza storica, sussista una connessione ex art. 12 cod. proc. pen. o, comunque, un collegamento ex art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen., sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico, che vale a ricondurre ad unitarietà i procedimenti (cfr. Sez. 3, n. 29856 del 24/04/2018, La Volla, Rv. 275389, che in motivazione ha precisato che, al fine di non eludere il divieto di utilizzazione di cui all'art. 270 cod. proc. pen., il collegamento probatorio di cui all'art. 371, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., che permette di ravvisare l'identità dei procedimenti nell'ipotesi in cui rilevi la "stessa fonte" di prova, può essere riconosciuto solo con riguardo alle intercettazioni legittimamente autorizzate nel medesimo procedimento da intendersi in senso formale; nonché Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 02/01/2020, Cavallo, cit.). Come la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di rimarcare, «la formale unità dei procedimenti, sotto un unico numero di registro generale, non può fungere da schermo per l'utilizzabilità indiscriminata delle intercettazioni, facendo convivere tra di loro procedimenti privi di collegamento reale» (Sez. 3, n. 33598 del 08/04/2015, Vasilas); è stato, inoltre, sul punto chiarito che "se svincolata da qualsiasi legame sostanziale tra il reato per il quale il mezzo di ricerca della prova è stato autorizzato e l'ulteriore reato emerso dai risultati dell'intercettazione, la definizione della portata del divieto probatorio ex art. 270, comma 1, cod. proc. pen. viene, in buona sostanza, schiacciata sul «contenitore dell'attività di indagine» e, di conseguenza, delineata sulla base di fattori relativi alla "sede" procedimentale (unitaria o separata) del tutto casuali - e, dunque, forieri dei dubbi di legittimità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza (sotto il profilo del trattamento uguale o diversificato di situazioni, rispettivamente, diverse o uguali) prospettati in dottrina - o, comunque, dipendenti dalle opzioni investigative del pubblico ministero: opzioni certo legittime, ma che non possono svuotare di effettività l'autorizzazione del giudice e il divieto probatorio ad essa correlata" (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 02/01/2020, Cavallo, cit.).Ora, nel caso in esame, il solo dato della identità del procedimento penale, non consente, di per sé, di ritenere che il procedimento penale sia il medesimo, cioè che tragga origine dalla medesima notizia di reato e non, invece, da un fatto storicamente diverso. Sulla base di quanto esposto nell'ordinanza impugnata i reati tributari contestati al Bracchi (in relazione a uno dei quali è stato disposto il sequestro oggetto delle doglianze della ricorrente) derivano da una notizia di reato che non sembra, allo stato, avere alcuna attinenza con quella relativa al reato associativo e ai reati contro la pubblica amministrazione, che aveva determinato l'avvio del procedimento penale e in relazione al quale erano state autorizzate le intercettazioni, cosicché il solo dato formale della iscrizione della notizia di reato relativa ai reati tributari emersi nel corso delle indagini relative ai primi reati in tale procedimento non consente di ravvisare l'identità o la medesimezza del procedimento e, quindi, di escludere l'operatività del divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen., di cui la ricorrente ha eccepito la violazione. 5. Tale divieto non opera, come chiarito dalle Sezioni Unite nella citata sentenza Cavallo, con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione sia stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. Tale rapporto ricorre quando il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento; se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso; se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri. Tale legame è stato ritenuto sussistente dal Tribunale sulla base del rilievo che i fatti sarebbero stati commessi nel medesimo contesto criminoso. Ciò, tuttavia, non è sufficiente, alla luce del chiarimento fornito dalle Sezioni Unite nella citata sentenza Cavallo, per ravvisare il rapporto di connessione, non essendo sufficiente un mero collegamento probatorio tra il reato per il quale sono state disposte le intercettazioni e quello in relazione al quale vorrebbero utilizzarsene gli esiti, occorrendo un legame originario e sostanziale, necessario a ricondurre anche il secondo reato al provvedimento autorizzatorio e quindi a escludere l'operatività del divieto probatorio di cui all'art. 270 cod. proc. pen. Tale verifica non è stata compiuta dal Tribunale, che si è limitato a dare atto della identità del filone investigativo, ossia del legame probatorio, ma non anche della, necessaria, intima e originaria connessione tra i reati a quo (per i quali è stata autorizzata l'intercettazione) e quello ad quem, cosicché appare necessario un nuovo esame da parte dei giudici di merito, allo scopo di verificare sia la possibilità di ravvisare l'identità del procedimento nel senso suindicato, sia la sussistenza di un rapporto di connessione e non un semplice collegamento investigativo, al

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art. 380 cod. proc. pen, art. 270 cod. proc. pen, art. 12 cod. proc. pen, art. 17 cod. proc. pen, art. 125 cod. proc. pen, art. 3 d.lgs. 74/2000; Sentenza — n. 30062/2021 — snpen · Corte di Cassazione: in liquidazione, con sede in Sondrio, piazza Cavour 9, in persona del legale rappresentante, Filippo Rolando avverso l'ordinanza del 10/11/2020 del Tribunale di Sondrio visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni depositate per la ricorrente dall'avv. Luigi Scudieri, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10 novembre 2020 il Tribunale di Sondrio ha respinto la richiesta di riesame presentata dalla Eden Company S.r.l. in liquidazione nei confronti del decreto di sequestro preventivo del 5 ottobre 2020 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, disposto in via diretta in relazione al profitto del reato di dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000 (di cui al capo 7, pari a euro 399.499,13, di cui euro 292.966,03 per imposte sui redditi ed euro 106.553,10 per imposta sul valore aggiunto), contestato a Davide Enrico Bracchi quale socio e amministratore di fatto della Eden Company, e anche per equivalente nei confronti dello stesso Enrico Davide Bracchi fino alla concorrenza di euro 1.865.034,69 (in relazione ai reati di cui ai capi 1, 2, 4, 5, 7, 10, 13), in esecuzione del quale erano stati sottoposti a sequestro il saldo attivo di euro 202.987,64 esistente sul conto intestato alla Eden Company presso la Banca Popolare di Sondrio, il saldo attivo di euro 694,64 esistente sul conto intestato alla medesima società presso il Credito Valtellinese e un immobile della medesima Eden Company in Comune di Bormio (censito al N.C.E.U. al f. 17, n. 386, sub 1), successivamente dissequestrato. 2. Avverso tale ordinanza la Eden Company in liquidazione, quale terzo interessato, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo ha lamentato la violazione degli artt. 266, 270 e 271 cod. proc. pen. e la conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni disposte in un procedimento diverso. Ha esposto che gli indizi di responsabilità del reato di dichiarazione fraudolenta contestato al Bracchi al capo 7), fondati sulla presunta esistenza di un prezziario occulto delle vendite immobiliari stipulate dalla società, in virtù del quale sarebbero stati conseguiti corrispettivi non dichiarati, erano stati desunti da due soli episodi relativi ad annualità fiscali diverse da quelle in contestazione (in quanto la vendita a favore di Taietti era avvenuta nel 2014 e quella a favore di Santamaria nel 2015) e da quanto emerso da cinque conversazioni intercettate non riferite alle compravendite oggetto di contestazione. Al riguardo ha ribadito l'eccezione di inutilizzabilità degli esiti di tali intercettazioni, richiamando la sentenza n. 51 del 2020 delle Sezioni Unite (Cavallo), a causa della inapplicabilità della previsione dell'art. 380 cod. proc. pen. e anche della novella dell'art. 270 cod. proc. pen. (per opera dell'art. 2, comma 1, lett. g, n. 1, d.l. 20 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazione dalla I. 28 febbraio 2020, n. 7), in quanto applicabile ai soli procedimenti iscritti successivamente al 31 agosto 2020, giacché tali intercettazioni erano state autorizzate da altro giudice il 12 aprile 2016 in relazione ai reati di cui agli artt. 416 e 319 cod. pen. e non era stata ravvisata dal pubblico ministero alcuna connessione ex art. 12 cod. proc. pen. tra essi e il reato di cui al capo 7) della rubrica per il quale era stato disposto il sequestro eseguito nei confronti della Eden Company; neppure era ravvisabile una connessione oggettiva tra l'associazione a delinquere finalizzata a condotte corruttive, oggetto della autorizzazione alle intercettazioni, e il reato tributario di cui al capo 7), né finalistica, in quanto i reati fiscali sarebbero, astrattamente, stati commessi prima delle condotte relative agli ipotizzati reati contro la pubblica amministrazione, tanto che anche nei decreti di proroga delle autorizzazioni alle intercettazioni non vi era traccia di alcun collegamento o richiesta di estensione, né con riguardo al reato tributario di cui al capo 7), né con riferimento agli altri reati dello stesso genere. Tale inutilizzabilità, per mancanza di connessione, era stata rilevata anche dallo stesso pubblico ministero, che aveva escluso l'operatività del divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. sulla base del rilievo che i fatti riguardavano il medesimo procedimento, avendo disposto la riunione al procedimento originario nel quale erano state disposte le intercettazioni di quello relativo ai reati tributari. Ciò, tuttavia, non consentiva di superare il suddetto divieto di utilizzazione degli esiti delle intercettazioni disposte in altro procedimento, in quanto la sopravvenuta coincidenza del procedimento, frutto della disposta riunione, non rendeva, per ciò solo, inapplicabile il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen., non potendo farsi affidamento su una nozione formale di procedimento e non essendo sufficiente una mera riunione nei registri delle notizie di reato ex art. 17 cod. proc. pen. di differenti procedimenti per eludere il divieto stabilito dalla legge, come chiarito nella sentenza Cavallo delle Sezioni Unite (n. 51 del 2020), non rilevando il fatto che il reato tributario di cui al capo 7) fosse emerso nel corso del medesimo filone investigativo per l'accertamento dei reati contro la pubblica amministrazione e l'ordine pubblico, non rilevando il collegamento investigativo di cui all'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. Ha pertanto censurato l'affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata, secondo cui gli esiti delle conversazioni intercettate sarebbero stati legittimamente utilizzati anche in relazione ai reati tributari, in quanto oggetto del medesimo procedimento (n. 714 del 2016 r.g.n.r.) ed emersi nel corso delle indagini, oltre che connessi con tali reati, in quanto commessi nel medesimo contesto criminoso, e dunque connessi sia sul piano oggettcY,s`ia dal punto di vista finalistico, essendo contraria al principio affermato nella già richiamata sentenza Cavallo delle Sezioni Unite (n. 51 del 2020), in quanto le intercettazioni telefoniche erano state autorizzate in relazione a una notizia di reato che derivava da un fatto storicamente diverso rispetto a quello in relazione al quale era stato disposto il sequestro e privo di connessione con detta notizia di reato, con la conseguente operatività del divieto di utilizzabilità di cui all'art. 270 cod. proc. pen., non essendo sufficiente, per poter ravvisare la connessione, che i fatti di rilevanza penale tributaria fossero emersi nel corso delle indagini sulla associazione a delinquere. 2.2. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen., 12 bis d. Igs. n. 74 del 2000 e dell'art. 125 cod. proc. pen., a causa della mancanza o apparenza della motivazione nella parte relativa alla esistenza degli indizi di realizzazione dei reati contestati, all'effettiva titolarità dei beni sequestrati e alla quantificazione del profitto. Dopo aver richiamato i criteri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in ordine agli obblighi gravanti sui giudici del riesame, di verifica in concreto della antigiuridicità penale del fatto contestato attraverso la quale accertare la gravità del quadro indiziario, ha evidenziato l'insufficienza della motivazione dell'ordinanza impugnata, che aveva del tutto omesso di rispondere ai rilievi difensivi sollevati con la richiesta di riesame, mediante i quali, tra l'altro, era stato evidenziato che dalle conversazioni intercettate e dalle dichiarazioni di due acquirenti di immobili di proprietà della società non emergevano indizi del reato contestato, in relazione al quale era stato disposto il sequestro preventivo. L'affermazione della sussistenza di indizi della realizzazione del reato di cui all'art. 3 d.lgs. 74/2000 si fondava sulla natura fraudolenta della dichiarazione dei redditi dell'anno 2016 presentata dalla società nel 2017, nella quale non sarebbero stati dichiarati corrispettivi superiori al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati nella dichiarazione relativa all'anno 2016, benché dalle conversazioni intercettate e dalle dichiarazioni rese da Santamaria e Taietti (acquirenti di immobili ma nel 2014 e nel 2015) non emergessero elementi di sorta in ordine alla pattuizione e all'incasso di corrispettivi in nero relativi a compravendite di immobili concluse nell'anno 2016. Ha censurato, in particolare, l'affermazione secondo cui dall'intercettazione ambientale n. 16669 del 25 febbraio 2017 emergerebbe il pagamento di un corrispettivo in nero di 190.000,00 euro, trattandosi di una supposizione dell'interlocutore in chiave dubitativa, anche quanto al prezzo e all'immobile cui farebbe riferimento, e anche quella relativa all'esistenza del cosiddetto prezziario occulto che sarebbe stato utilizzato dal Bracchi, affermata in chiave dubitativa dallo stesso Tribunale e ricalcando quanto esposto al riguardo nel provvedimento del Giudice per le indagini preliminari. Anche la determinazione dell'imposta relativa all'anno 2016 e che sarebbe stata evasa era frutto di supposizioni della polizia giudiziaria, tra l'altro fondate su un presupposto errato, e cioè la considerazione di un unico prezzo base al metro quadro per tutte le unità immobiliari di proprietà della società ricorrente e oggetto di contratti di compravendita in tale anno, senza considerarne le diverse qualità Ci;caratteristiche, con la conseguente incertezza anche in ordine all'ammontare dell'imposta evasa e, con essa, al superamento della soglia di rilevanza penale (oltre che alla apprensione di tali corrispettivi in nero da parte della società, non essendovi prova che, ove corrisposti, le fossero stati riversati dal Bracchi, che avrebbe dovuto in via diretta incassarli). Ha censurato, inoltre, la mancata considerazione da parte del Tribunale di una conversazione intercettata, n. 20297 del 30 aprile 2017, tra lo stesso Bracchi e l'acquirente di un immobile di proprietà della società (Cappellini), nella quale il Bracchi aveva respinto la richiesta dell'acquirente di corrispondere una parte del prezzo della vendita "in nero", giacché sulla base di tale conversazione avrebbe potuto essere esclusa l'esistenza della prassi di ricevere corrispettivi "in nero" affermata dal Tribunale in modo congetturale e con motivazione apparente. 2.3. Con il terzo motivo ha lamentato una ulteriore violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., per l'apparenza della motivazione anche nella parte relativa alla denunciata mancanza di autonoma valutazione del quadro indiziario da parte del giudice per le indagini preliminari, come prescritto dagli artt. 292, 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. Ha ribadito la violazione dell'obbligo di autonoma valutazione degli elementi indiziari, non assolto dal Giudice per le indagini preliminari, che si era adagiato sulla richiesta cautelare del pubblico ministero, e neppure dal Tribunale del riesame, che si era limitato a fare proprie le motivazione' del giudice della cautela, pur essendo emerso che la pratica della distruzione della copia del preliminare di vendita nella quale, a scopo di garanzia, erano riportati il prezzo "in nero" e l'indicazione degli assegni consegnati al Bracchi, non era riferibile alle compravendite realizzate dalla Eden Company, bensì ad altre società, con la conseguente sussistenza del vizio denunciato. 2.4. Con memoria del 4 marzo 2021 ha ribadito tali doglianze, sottolineando nuovamente, quanto ai rilievi formulati con il primo motivo, che il reato in relazione al quale era stato disposto il sequestro oggetto della richiesta di riesame, sebbene oggetto del medesimo procedimento, non poteva considerarsi in alcun modo connesso o collegato a quelli che avevano determinato l'inizio delle indagini e l'iscrizione della notizia di reato, relativi a fatti di corruzione e di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione, con i quali il Tribunale non aveva individuato alcun legame finalistico. Ha ribadito anche le censure sollevate con il secondo motivo, evidenziando nuovamente l'errata determinazione del profitto del reato in relazione al quale era stato disposto il sequestro, nonché la mancanza di autonoma valutazione, sia da parte del Giudice per le indagini preliminari sia da parte del Tribunale, delle risultanze investigative, in violazione dello specifico obbligo stabilito al riguardo dall'art. 292 cod. proc. pen./":-----T—ifr- Ha dunque insistito per l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con l'adozione dei provvedimenti conseguenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbente. 2. Giova ricordare, come, peraltro, ampiamente sottolineato nel ricorso, che le Sezioni Unite, con la sentenza Cavallo (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 02/01/2020, Cavallo, Rv. 277395), hanno chiarito che il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta, sennpreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. (conf. Sez. 5, n. 1757 del 17/12/2020, dep, 15/01/2021, Lombardo, Rv. 280326). Nel caso in esame gli esiti delle conversazioni intercettate costituiscono parte significativa del compendio indiziario considerato dai giudici di merito nel disporre e confermare il sequestro impugnato, in quanto è principalmente da esse che sia il Giudice per le indagini preliminari sia il Tribunale hanno desunto l'esistenza del cosiddetto prezziario occulto che sarebbe stato utilizzato dal Bracchi, quale amministratore di fatto della Eden Company, allo scopo di occultare, a fine di evasione, parte del corrispettivo delle vendite immobiliari concluse dalla società, tanto che nell'ordinanza impugnata ne sono stati ampiamente riportati i contenuti e gli esiti (cfr. pagg. 4, 6 et 7 della motivazione dell'ordinanza del Tribunale di Sondrio), a sostegno della affermazione della sussistenza di indizi dell'occultamento di ricavi attraverso mezzi fraudolenti (costituiti dalla stipula di contratti preliminari di vendite immobiliari con l'indicazione dell'effettivo prezzo pattuito, dal successivo pagamento in contanti e senza emissione di fattura della differenza tra il prezzo reale e quello che sarebbe stato indicato nell'atto pubblico di trasferimento, dalla distruzione del contratto preliminare e dalla redazione di un nuovo contratto con l'indicazione del minor prezzo da far comparire nel definitivo), tali da consentire di ritenere configurabile il delitto di cui all'art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione al quale è stato disposto e confermato il sequestro in questione. Gli esiti di tali intercettazioni sono stati ritenuti utilizzabili dal Tribunale sulla base del rilievo che le operazioni di intercettazione sono state autorizzate nel procedimento n. 714/2016 r.g.n.r. nei confronti di Bracchi e altri per i reati di cui agli artt. 416 e 319 cod. pen., per i quali le intercettazioni sono consentite dall'art. 266 cod.proc. pen., in considerazione della esistenza di gravi indizi della costituzione di una associazione volta alla realizzazione di reati contro la pubblica amministrazione, e del fatto che i reati tributari in relazione ai quali è stato disposto il sequestro erano emersi nel corso delle indagini relative a tale procedimento. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che "...le intercettazioni, legittimamente autorizzate nei casi di cui all'art. 266 c.p.p., in relazione a uno o più reati, sono utilizzabili anche per gli eventuali altri reati oggetto del medesimo procedimento che emergano nel corso delle indagini, senza che a tal fine debbano ricorrere le condizioni previste dall'art. 270 c.p.p. Ciò in quanto l'identità del procedimento sussiste ove, tra i reati della originaria notizia di reato - alla base dell'autorizzazione all'intercettazione - e quelli diversi per cui si procede, sussista una connessione o collegamento d'indagine sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico". La circostanza che i reati tributari siano stati commessi nel medesimo contesto di quello associativo e di quelli contro la pubblica amministrazione ha, quindi, determinato il Tribunale a rilevare la sussistenza di una connessione "tanto sotto il profilo oggettivo, quanto dal punto di vista finalistico" e, quindi, utilizzabili gli esiti delle intercettazioni autorizzate in detto procedimento solamente in relazione al reato associativo e a quelli contro la pubblica amministrazione. 3. Le considerazioni svolte dal Tribunale non sono, come eccepito dalla ricorrente, idonee a giustificare l'affermazione della utilizzabilità degli esiti delle intercettazioni disposte in relazione ai reati di cui agli artt. 416 e 319 cod. pen. anche con riferimento al reato tributario contestato al Bracchi (sub capo 7 della rubrica provvisoria), di cui sono emersi gli indizi nel corso delle indagini relative a tali primi reati e in relazione al quale è stato disposto il sequestro oggetto della richiesta di riesame respinta con l'ordinanza impugnata. 4. Per quanto riguarda, anzitutto, la medesimezza del procedimento penale, che deriverebbe dal fatto che i reati tributari sono stati iscritti a carico del Bracchi nel medesimo procedimento relativo al reato associativo e a quelli contro la pubblica amministrazione, e cioè il procedimento n. 714/2016 r.g.n.r. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio, nel quale per detti reati erano state autorizzate le operazioni di intercettazione, tale circostanza non consente, di per sé, come pure sembra avere affermato il Tribunale, di ritenere che le intercettazioni non siano state autorizzate in un diverso procedimento e che quindi non operino per esse i limiti di utilizzabilità di cui all'art. 270 cod. proc. pen. La circostanza che il procedimento penale sia, formalmente, il medesimo, per essere la notizia di reato relativa ai reati tributari emersa nel corso delle indagini relative al reato associativo e ai reati contro la pubblica amministrazione, non consente, infatti, di ritenere che si tratti dello stesso procedimento e che quindi non operi il divieto di utilizzabilità che si applica agli esiti delle intercettazioni autorizzate in altro procedimento. Ciò che rileva, infatti, al fine di ravvisare l'identità o meno dei procedimenti, e la conseguente operatività o meno di detto divieto, è la notizia di reato, nel senso che per procedimenti diversi devono intendersi quelli instaurati in relazione a una notizia di reato che deriva da un fatto storicamente diverso da quello oggetto dell'indagine nel corso della quale il mezzo di ricerca della prova sia stato ab origine autorizzato, anche se tale fatto sia emerso dallo svolgimento delle stesse intercettazioni, a meno che tra i fatti-reato, nonostante la differenza storica, sussista una connessione ex art. 12 cod. proc. pen. o, comunque, un collegamento ex art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen., sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico, che vale a ricondurre ad unitarietà i procedimenti (cfr. Sez. 3, n. 29856 del 24/04/2018, La Volla, Rv. 275389, che in motivazione ha precisato che, al fine di non eludere il divieto di utilizzazione di cui all'art. 270 cod. proc. pen., il collegamento probatorio di cui all'art. 371, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., che permette di ravvisare l'identità dei procedimenti nell'ipotesi in cui rilevi la "stessa fonte" di prova, può essere riconosciuto solo con riguardo alle intercettazioni legittimamente autorizzate nel medesimo procedimento da intendersi in senso formale; nonché Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 02/01/2020, Cavallo, cit.). Come la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di rimarcare, «la formale unità dei procedimenti, sotto un unico numero di registro generale, non può fungere da schermo per l'utilizzabilità indiscriminata delle intercettazioni, facendo convivere tra di loro procedimenti privi di collegamento reale» (Sez. 3, n. 33598 del 08/04/2015, Vasilas); è stato, inoltre, sul punto chiarito che "se svincolata da qualsiasi legame sostanziale tra il reato per il quale il mezzo di ricerca della prova è stato autorizzato e l'ulteriore reato emerso dai risultati dell'intercettazione, la definizione della portata del divieto probatorio ex art. 270, comma 1, cod. proc. pen. viene, in buona sostanza, schiacciata sul «contenitore dell'attività di indagine» e, di conseguenza, delineata sulla base di fattori relativi alla "sede" procedimentale (unitaria o separata) del tutto casuali - e, dunque, forieri dei dubbi di legittimità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza (sotto il profilo del trattamento uguale o diversificato di situazioni, rispettivamente, diverse o uguali) prospettati in dottrina - o, comunque, dipendenti dalle opzioni investigative del pubblico ministero: opzioni certo legittime, ma che non possono svuotare di effettività l'autorizzazione del giudice e il divieto probatorio ad essa correlata" (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 02/01/2020, Cavallo, cit.).Ora, nel caso in esame, il solo dato della identità del procedimento penale, non consente, di per sé, di ritenere che il procedimento penale sia il medesimo, cioè che tragga origine dalla medesima notizia di reato e non, invece, da un fatto storicamente diverso. Sulla base di quanto esposto nell'ordinanza impugnata i reati tributari contestati al Bracchi (in relazione a uno dei quali è stato disposto il sequestro oggetto delle doglianze della ricorrente) derivano da una notizia di reato che non sembra, allo stato, avere alcuna attinenza con quella relativa al reato associativo e ai reati contro la pubblica amministrazione, che aveva determinato l'avvio del procedimento penale e in relazione al quale erano state autorizzate le intercettazioni, cosicché il solo dato formale della iscrizione della notizia di reato relativa ai reati tributari emersi nel corso delle indagini relative ai primi reati in tale procedimento non consente di ravvisare l'identità o la medesimezza del procedimento e, quindi, di escludere l'operatività del divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen., di cui la ricorrente ha eccepito la violazione. 5. Tale divieto non opera, come chiarito dalle Sezioni Unite nella citata sentenza Cavallo, con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione sia stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. Tale rapporto ricorre quando il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento; se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso; se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri. Tale legame è stato ritenuto sussistente dal Tribunale sulla base del rilievo che i fatti sarebbero stati commessi nel medesimo contesto criminoso. Ciò, tuttavia, non è sufficiente, alla luce del chiarimento fornito dalle Sezioni Unite nella citata sentenza Cavallo, per ravvisare il rapporto di connessione, non essendo sufficiente un mero collegamento probatorio tra il reato per il quale sono state disposte le intercettazioni e quello in relazione al quale vorrebbero utilizzarsene gli esiti, occorrendo un legame originario e sostanziale, necessario a ricondurre anche il secondo reato al provvedimento autorizzatorio e quindi a escludere l'operatività del divieto probatorio di cui all'art. 270 cod. proc. pen. Tale verifica non è stata compiuta dal Tribunale, che si è limitato a dare atto della identità del filone investigativo, ossia del legame probatorio, ma non anche della, necessaria, intima e originaria connessione tra i reati a quo (per i quali è stata autorizzata l'intercettazione) e quello ad quem, cosicché appare necessario un nuovo esame da parte dei giudici di merito, allo scopo di verificare sia la possibilità di ravvisare l'identità del procedimento nel senso suindicato, sia la sussistenza di un rapporto di connessione e non un semplice collegamento investigativo, al

Parole chiave

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corruzione inchiesta per appropriazione indebita reati contro il patrimonio impiego illecito di valori patrimoniali flussi finanziari illeciti occultamento di beni

Disposizioni normative citate

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art. 380 cod. proc. pen
art. 270 cod. proc. pen
art. 12 cod. proc. pen
art. 17 cod. proc. pen
art. 125 cod. proc. pen
art. 3 d.lgs. 74/2000
art. 292 cod. proc. pen
art. 266 cod. proc. pen
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