Sentenza — n. 30061/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 13 agosto 2020 il Tribunale di Catanzaro ha respinto l'appello cautelare proposto da Lorenzo Polimeno nei confronti dell'ordinanza del 13 maggio 2020 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con la quale era stata respinta l'istanza dello stesso Polimeno di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, disposta in relazione ai reati di tentata estorsione e di acquisto di sostanze stupefacenti. Nel disattendere l'impugnazione cautelare, il Tribunale ha sottolineato la rilevanza dei collegamenti del ricorrente con gli appartenenti alla consorteria criminale di Vibo Valentia, tutte le volte e con le modalità necessarie per portare a compimento le attività delittuose di cui era stato incaricato da De Stefano, collegamenti che avevano determinato anche la contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen. in relazione a entrambi i reati ascritti al ricorrente, per aver utilizzato il metodo mafioso e per aver agito al fine di agevolare la consorteria Mancuso, deducendo da tali elementi la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione della condotta delittuosa, in considerazione del fatto che la vicinanza del ricorrente alla consorteria De Stefano rende altamente probabile la ripetizione, su direttiva o mandato dei vertici della stessa, di condotte analoghe (in favore e nell'interesse di altre consorterie operanti nei territori in cui si manifesta il potere di controllo della cosca di Reggio Calabria).
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 30061/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In tema di misure cautelari, per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come quelli per cui si procede nei confronti del ricorrente, entrambi aggravati ai sensi dell'art. 416 bis 1 cod. pen. (per aver utilizzato il metodo mafioso e per aver agito al fine di agevolare la consorteria Mancuso), è prevista una doppia presunzione relativa, di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola custodia in carcere, superabile solamente quando nel caso concreto siano acquisiti elementi dai quali risulta che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Polimeno Lorenzo, nato a Reggio Calabria il 4/10/1977 avverso l'ordinanza del 13/8/2020 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 7777-
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 13 agosto 2020 il Tribunale di Catanzaro ha respinto l'appello cautelare proposto da Lorenzo Polimeno nei confronti dell'ordinanza del 13 maggio 2020 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con la quale era stata respinta l'istanza dello stesso Polimeno di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, disposta in relazione ai reati di tentata estorsione e di acquisto di sostanze stupefacenti. Nel disattendere l'impugnazione cautelare, il Tribunale ha sottolineato la rilevanza dei collegamenti del ricorrente con gli appartenenti alla consorteria criminale di Vibo Valentia, tutte le volte e con le modalità necessarie per portare a compimento le attività delittuose di cui era stato incaricato da De Stefano, collegamenti che avevano determinato anche la contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen. in relazione a entrambi i reati ascritti al ricorrente, per aver utilizzato il metodo mafioso e per aver agito al fine di agevolare la consorteria Mancuso, deducendo da tali elementi la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione della condotta delittuosa, in considerazione del fatto che la vicinanza del ricorrente alla consorteria De Stefano rende altamente probabile la ripetizione, su direttiva o mandato dei vertici della stessa, di condotte analoghe (in favore e nell'interesse di altre consorterie operanti nei territori in cui si manifesta il potere di controllo della cosca di Reggio Calabria).
L'assenza di elementi in ordine alla condotta tenuta dal ricorrente successivamente al 2016 ha poi indotto il Tribunale a escludere il venir meno o l'affievolimento delle esigenze cautelari nonostante il tempo trascorso dalla realizzazione delle condotte contestate, risalenti al 2016.
2. Avverso tale ordinanza l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, mediante il quale ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) et e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen. e la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, nella parte relativa alla affermazione della attualità delle esigenze cautelari e della inadeguatezza di misure diverse dalla custodia in carcere a salvaguardarle. Ha ribadito la rilevanza della diversa decisione adottata nei confronti del coindagato Torneo, nei confronti del quale il solo dato dei rapporti e dell'intreccio di interessi con Luigi Mancuso, capo dell'omonima cosca di Limbadi, erano stati giudicati insufficienq a consentire di ritenere concrete e ancora attuali le esigenze cautelari, dato il tempo trascorso dai reati contestati, risalenti all'anno 2016.
Ha richiamato al riguardo la necessità di rigorosa motivazione sulla pericolosità del soggetto sottoposto alla misura in proporzione diretta al tempo trascorso tra le condotte e la decisione cautelare, in quanto a una maggiore distanza cronologica dai fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari (si richiamano la sentenza n. 24478 del 2015 e la sentenza Lattanzi delle Sezioni Unite, n. 40538 del 2009), sottolineando anche la differenza tra la concretezza e l'attualità delle esigenze cautelari e l'obbligo di separata e rigorosa valutazione di entrambe, non risolvendosi il giudizio di attualità in quello di concretezza e viceversa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
2. In tema di misure cautelari, per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come quelli per cui si procede nei confronti del ricorrente, entrambi aggravati ai sensi dell'art. 416 bis 1 cod. pen. (per aver utilizzato il metodo mafioso e per aver agito al fine di agevolare la consorteria Mancuso), è prevista una doppia presunzione relativa, di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola custodia in carcere, superabile solamente quando nel caso concreto siano acquisiti elementi dai quali risulta che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.
Qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra i fatti contestati in via provvisoria all'indagato e la valutazione da compiere in ordine alla persistenza della concretezza e della attualità delle esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura in corso, il giudice ha comunque l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sulla perdurante esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitti aggravati dall'art. 416 bis 1 cod. pen., non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale (cfr., ex plurimis, da ultimo, Sez. 5, n. 31614 del 13/10/2020, Lo Russo, Rv. 279720;
Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861; Sez. 6, n. 16867 del 20/03/2018, Morabito, Rv. 272919); tale obbligo è, poi, ancora più stringente ove si tratti di un rilevante arco temporale non segnato da condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità (cosiddetto tempo silente), che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (così Sez. 1, n. 42714 del 19/07/2019, Terminio, Rv. 277231; v. anche Sez. 5, n. 25670 del 13/03/2018, Gullo, Rv. 273805, nella quale è stata, tra l'altro, sottolineata la particolare rilevanza di tale obbligo di motivazione quando i reati contestati non abbiano, come nel caso in esame, nel quale non sono stati contestati al ricorrente reati associativi, natura permanente).
3. Nel caso in esame tali obblighi sono stati adeguatamente assolti dal Tribunale, che, nel disattendere i rilievi del ricorrente, fondati, tra l'altro, sulla rilevanza del tempo trascorso dalla commissione delle condotte contestate, che risalirebbero all'anno 2016, sulla persistente concretezza e attualità delle esigenze cautelari e sulla adeguatezza della sola custodia in carcere, ha sottolineato i collegamenti del ricorrente con associazioni criminali di notevole spessore, escludendo la rilevanza in ordine alla attualità delle esigenze cautelari e alla adeguatezza della sola custodia in carcere del tempo trascorso dalla commissione dei reati, sulla base del rilievo della mancanza di elementi "attinenti alla condotta tenuta dal Polimeno nel periodo successivo al 2016, astrattamente valorizzabile, ai sensi dell'art. 275, comma 3, c.p.p., quale elemento per sostenere la insussistenza delle esigenze cautelari ovvero che le stesse possano essere soddisfatte con misura diversa da quella carceraria", evidenziando anche, in particolare, la sistematica disponibilità del ricorrente al compimento delle attività delittuose di cui era stato incaricato da De Stefano, traendone il convincimento della perdurante concretezza e attualità delle esigenze cautelari, proprio in considerazione dell'intensità di tali rapporti e della disponibilità mostrata dal ricorrente verso tali ambienti.
A tali rilievi, idonei a giustificare il mancato superamento delle suddette presunzioni relative e che non sono manifestamente illogici, va aggiunto che nell'ordinanza di rigetto della richiesta di sostituzione della misura (impugnata dal ricorrente con l'appello cautelare respinto dal Tribunale con l'ordinanza in esame), il Giudice per le indagini preliminari aveva, tra l'altro, sottolineato la pericolosità del ricorrente, in considerazione dei suoi precedenti per rapina in concorso, detenzione di armi, omicidio e ricettazione, traendone, anche a questo proposito in modo non manifestamente illogico, la conclusione della adeguatezza della sola custodia in carcere a evitare la ripetizione di condotte dello stesso genere.
Può anche aggiungersi che il ricorrente è ristretto in carcere dal 19 dicembre 2019 e che non sono stati addotti elementi di sorta, come evidenziato dal Tribunale, da cui ricavare l'allontanamento dagli ambienti criminali ai quali il ricorrente era collegato e dedito, cosicché la sottolineatura di entrambi i giudici della rilevanza di tali collegamenti, oltre che della pericolosità del ricorrente, appaiono idonei a giustificare l'affermazione della mancanza di elementi per poter ritenere superare le suddette doppie presunzioni.
4. Il ricorso deve, dunque, essere respinto, essendo stata adeguatamente giustificata l'affermazione della insussistenza di elementi sufficienti per poter ritenere affievolite le esigenze cautelari e adeguata una misura diversa dalla custodia in carcere. Consegue la condanna al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. a