Sentenza — n. 30060/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 22/09/2020, il Tribunale di Catanzaro rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Fazzalari Filippo avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 73, commi 1 e 4, 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 110 cod.pen, art. 275-bis cod. proc. pen, art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 30060/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 primo motivo di ricorso ha ad oggetto doglianza non proponibile in sede di legittimità. Il Tribunale ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria relativamente alla contestata circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990, rimarcando come la sostanza stupefacente del tipo marijuana sequestrata, del peso complessivo di Kg 39,755 circa, presentava un principio attivo pari al 12% sui campioni analizzati e, quindi, pari a circa 4,8 Kg se rapportato all'intero carico, con conseguente superamento del valore-soglia di 2 Kg individuato dalla giurisprudenza di legittimità, con riferimento alle cd droghe leggere, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dell'ingente quantità (Sezioni Unite n. 14722 del 30/01/2020, Rv 279005).
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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Fazzalari Filippo, nato a Taurianova il 25/03/1969 avverso l'ordinanza del 22/09/2020 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 22/09/2020, il Tribunale di Catanzaro rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Fazzalari Filippo avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 73, commi 1 e 4, 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Fazzalari Filippo, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, lamentando un travisamento del fatto in relazione alla quantità di principio attivo contenuto nella sostanza sequestrata ed alla consapevolezza dell'indagato di trasportare cannabis sativa. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 274 e 275 cod.proc.pen. e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, lamentando che il Tribunale non aveva valutato l'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari condizionati all'uso del braccialetto elettronico.
Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020,
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso ha ad oggetto doglianza non proponibile in sede di legittimità. Il Tribunale ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria relativamente alla contestata circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990, rimarcando come la sostanza stupefacente del tipo marijuana sequestrata, del peso complessivo di Kg 39,755 circa, presentava un principio attivo pari al 12% sui campioni analizzati e, quindi, pari a circa 4,8 Kg se rapportato all'intero carico, con conseguente superamento del valore-soglia di 2 Kg individuato dalla giurisprudenza di legittimità, con riferimento alle cd droghe leggere, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dell'ingente quantità (Sezioni Unite n. 14722 del 30/01/2020, Rv 279005).
Il ricorrente lamenta un travisamento del fatto proponendo una censura orientata ad un non consentito riesame delle risultanze istruttorie. Va ricordato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all'applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez.2, n.9212 del 02/02/2017, Rv.269438;
Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178). Sono, pertanto, inammissibili le censure che - come avvenuto nella specie -, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice.
2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Suprema Corte, il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez.2,n.31572 del 08/06/2017, Rv.270463 - 01;Sez.2,n.43402 del 25/09/2019, Rv.277762 - 01). Nella specie, il Tribunale ha escluso in radice l'idoneità del regime degli arresti domiciliari - e tale aspetto non è stato specificamente contestato dal ricorrente - e, quindi, deve ritenersi implicitamente assolto l'onere motivazionale sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen.
3. Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso. 4.In base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art 94, comma 1-ter, disp.att. cod.proc.pen. Così deciso il 16/03/