Cassation court declares inadmissible appeals against a partial confirmation of a maritime seizure order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared both the Prosecutor's and the defendant's appeals against a partial confirmation of a maritime seizure order inadmissible. The Prosecutor argued the seized funds constituted illegal profit, while the defendant claimed procedural errors and lack of evidence regarding the nature of the funds. The court ruled that the lower tribunal's factual assessment regarding the lack of proof for the funds' origin was not a legal error but a non-apparent motivation issue, which cannot be reviewed at the cassation level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 321 cod. proc. pen.; Art. 325 cod. proc. pen.: Appeals against seizure orders are admissible only for violations of law, excluding mere logical flaws in the reasoning where the motivation is present but not apparent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova Dagnino Pietro Mario, nato a Genova il 25/12/1967 avverso l'ordinanza del 25/11/2020 del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo annullamento con rinvio in relazione al ricorso proposto dal pubblico ministero e rigetto del ricorso proposto da Dagnino Pietro Mario; lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. Enrico Scopesi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del PM e l'annullamento dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha confermato il sequestro del 9.11.2020 relativamente al vincolo sulle aree asseritamente oggetto di abusiva occupazione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 25/11/2020, il Tribunale di Genova accoglieva parzialmente l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Dagnino Pietro Mario avverso il decreto di sequestro emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova in relazione al reato di cui all'art. 1161 cod.nav.(perché in qualità di rappresentante legale dell'associazione "Società Canottieri Elpis", ente titolare di concessione demaniale marittima arbitrariamente occupava lo specchio acqueo ed i pontili dell'area concessa, realizzando circa 60 posti barca locati a terzi ed innovazioni, condotte non autorizzate, nonché la parte scoperat del sito, destinandola al deposito di imbarcazioni) e, per l'effetto, confermava il provvedimento con riferimento allo specchio acqueo, ai moli ed alle aree ove insistevano le imbarcazioni che occupavano abusivamente lo spazio demaniale e comunque ove erano assegnati i posti barca, nell'area sita in Molo Giano- Porticciolo Duca degli Abruzzi in concessione all'associazione sportiva "Società canottieri Elpis"; annullava, invece, il sequestro finalizzato alla confisca della somma di euro 188.282,00.
2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova e Dagnino Pietro Mario, articolando i motivi di seguito enunciati. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova articola un unico motivo, con il quale deduce violazione dell'art. 321 cod.proc.pen. in relazione all'art. 240 cod.pen., contestando la valutazione del Tribunale circa la non configurabilità quale profitto del reato delle somme percepite dall'associazione Elpis per la locazione dei posti barca, perché in contrasto con il disposto dell'art. 240 cod.pen., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.
Dagnino Pietro Mario, a mezzo del difensore di fiducia, articola quattro motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce omessa motivazione sulla eccezione di improcedibilità dell'azione penale per violazione dell'art. 414 cod.proc.pen. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 1161 cod.nav., lamentando che sul punto il Tribunale aveva espresso una motivazione apparente per omesso esame delle produzioni documentali difensive. Con il terzo motivo deduce violazione di legge per omessa motivazione in merito all'elemento soggettivo del reato, nonostante specifico motivo di gravame sul punto.Con il quarto motivo deduce erronea applicazione dell'art. 19 del d.P.R. n. 328 del 1952, per omesso esame della documentazione tecnica ed amministrativa allegata all'atto concessorio e, in particolare, dei disegni tecnici, dai quali emergeva la destinazione dei pontili ad ormeggio delle imbarcazioni da diporto.
Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 di. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020 (risultando intempestiva la richiesta di trattazione orale avanzata dal difensore del Dagnino).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso di Dagnino Pietro Mario va dichiarato inammissibile.
2. Il ricorrente, che agisce quale legale rappresentante della Società Canottieri Elpis, ente titolare della concessione dei beni in sequestro, non ha allegato al ricorso la necessaria procura speciale. Deve ricordarsi, a tal proposito che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez.2, n.6611 del 03/12/2013, dep.12/02/2014, Rv.258580; Sez. 6 del 19.3.2010 n. 13154, Arango Garzon, Rv. 246692; Sez. 6 del 13.3.2008 n. 16974, Pulignano, Rv. 239729; Sez. 6, n. 12517 del 12/03/2008, Calabresi, Rv. 239287; Sez. 5 del 17.2.2004 n. 13412, Pagliuso, Rv. 228019), per proporre ricorso avverso provvedimenti che abbiano deciso il riesame sul sequestro operato su pertinenza di soggetto terzo e non dell'indagato, occorre che il ricorrente sia munito di procura speciale conferita al difensore volta a proporre ricorso avverso quel provvedimento adottato dal giudice di merito.
Difetta, comunque, anche l'interesse del ricorrente, quale indagato non personalmente titolato alla restituzione dei beni, alla proposizione del ricorso, in quanto, come ripetutamente affermato da questa Corte, l'imputato o l'indagato - che non sia titolare del bene sottoposto a sequestro - intanto può impugnare, in quanto vanti un interesse concreto e attuale alla proposizione del gravame che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez.5 n.22231 del 17/03/2017,Rv.270132;Sez.3, n.35072 del 12/04/2016, Rv.267672;Sez 5, n.20118 del 20/04/2015, Rv.263799;Sez.1,n.15998 del 28/02/2014, Rv 259601 Sez.5,n.10205 del 18/01/2013, Rv.255225;
Sez. 3, n. 10977 del 27/01/2010, Rv. 246344; Rv.259412; Sez.1, n.13037 del 18/02/2009, Rv.243554).
4. Il ricorso del Pubblico Ministero va dichiarato inammissibile. Va ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.
U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893). Il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1 cod. proc. pen., quindi, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa; il vizio logico, infatti, va distinto dalla motivazione meramente apparente essendo il primo configurabile solo in relazione ad una motivazione presente (Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129;
Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710). Nella specie, Il Tribunale ha escluso la natura di profitto del reato delle somme in sequestro, rilevando, in fatto, il difetto di prova in ordine alla derivazione di tali somme dai contratti di locazione a terzi delle parti delle aree occupate sine titulo. Trattasi, quindi, di valutazione in fatto sorretta da motivazione non apparente, non sindacabile in questa sede, alla luce dei principi di diritto suesposti. Tale rilievo è preliminare ed assorbente della ulteriore censura mossa dal ricorrente in ordine alla ulteriore valutazione in diritto effettuata dal Tribunale circa la non configurabilità, quale profitto del reato di cui all'art. 1161 cod.nav di eventuali somme conseguite dalla indebita cessione in locazione dei beni.
Va, comunque, sottolineato che la valutazione è erronea in quanto ogni vantaggio economico derivante dalla occupazione illegittima è profitto del reato, trattandosi di reato permanente, che cessa solo quando vengano meno l'uso ed il godimento illegittimi, e trovando il flusso di denaro, derivante dalle locazioni dei beni, la sua causa immediata e diretta nella condotta di abusiva occupazione degli stessi.
5. In definitiva, entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili. Il ricorrente Dagnino Pietro Mario, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), va condannato al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso di Dagnino Pietro Mario che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Dichiara inammissibile il ricorso del P.M. Così deciso il 16/03/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonella Di/Rn?