Sentenza — n. 30058/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 28 settembre 2020 il Tribunale di Milano ha applicato a Dedi Arjan, su sua richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di quattro anni e otto mesi di reclusione e 16.000,00 euro di multa, in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 (ascrittogli per avere, in concorso con )aku Klodian, trasportato a bordo dell'automobile Renault Twingo targata FC099MG circa 3 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina; in Pozzo D'Adda, il 6 marzo 2020); con la medesima sentenza il Tribunale ha convertito il sequestro preventivo del denaro che era nella disponibilità dell'imputato in sequestro conservativo a garanzia del pagamento dei crediti di giustizia e ha ordinato la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente e degli altri beni in sequestro, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 240 cod. pen. e 87 d.P.R. 309/90.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, artt. 240 cod. pen, art. 240 cod. pen, art. 240 bis cod. pen, art. 624 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30058/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore Generale nelle sue richieste scritte ha concluso per il rigetto del ricorso, ritenendo sufficiente, per giustificare la confisca del telefono, il richiamo, nella motivazione della sentenza impugnata, al disposto dell'art. 240 cod. pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Dedi Arjan, nato in Albania il 23/2/1987 avverso la sentenza del 28/9/2020 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28 settembre 2020 il Tribunale di Milano ha applicato a Dedi Arjan, su sua richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di quattro anni e otto mesi di reclusione e 16.000,00 euro di multa, in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 (ascrittogli per avere, in concorso con )aku Klodian, trasportato a bordo dell'automobile Renault Twingo targata FC099MG circa 3 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina; in Pozzo D'Adda, il 6 marzo 2020); con la medesima sentenza il Tribunale ha convertito il sequestro preventivo del denaro che era nella disponibilità dell'imputato in sequestro conservativo a garanzia del pagamento dei crediti di giustizia e ha ordinato la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente e degli altri beni in sequestro, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 240 cod. pen. e 87 d.P.R. 309/90.
2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, mediante il quale ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) et e), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 240 cod. pen. e la mancanza della motivazione in ordine alla confisca del telefono cellulare sequestratogli, per non essere stato dimostrato, neppure in forma sintetica, il nesso strumentale tra tale bene e l'attività delittuosa.
3. Il Procuratore Generale nelle sue richieste scritte ha concluso per il rigetto del ricorso, ritenendo sufficiente, per giustificare la confisca del telefono, il richiamo, nella motivazione della sentenza impugnata, al disposto dell'art. 240 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Premessa l'ammissibilità del ricorso in esame, in quanto relativo a un punto della decisione, l'applicazione della misura di sicurezza patrimoniale della confisca del telefono cellulare sequestrato all'imputato, estraneo al concordato di pena, in coerenza con quanto chiarito dalle Sezioni Unite nella sentenza Savin Gianina Alina a proposito della ricorribilità per cassazione per vizio di motivazione delle sentenze di applicazione della pena su richiesta relativamente all'applicazione di una misura di sicurezza che non sia stata oggetto del concordato di pena (cfr.
Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, Savin Gianina Alina, Rv. 279348), nel caso in esame il ricorrente, nel rappresentare l'assenza di prova di un collegamento tra l'attività illecita accertata e il telefono in sequestro, si è fondatamente lamentato del fatto che il Giudice a quo, pur disponendo la confisca del telefono in sequestro, non ne abbia in alcun modo illustrato il collegamento con l'attività illecita di trasporto di stupefacenti, essendosi limitato ad affermare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 240 cod. pen.
Si tratta di motivazione insufficiente, tenuto conto del carattere neutro della detenzione di detto telefono, non essendo stato affatto illustrato il necessario nesso pertinenziale o eziologico tra il bene e il reato contestato. La confisca facoltativa può, infatti, essere applicata ogni volta che il giudice ritenga strettamente collegate, per la natura e le modalità del reato, la detenzione della cosa sequestrata e la possibilità di reiterazione della condotta delittuosa. Tale confisca, quindi, è "legittima" quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra la cosa e il reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, il quale riveli effettivamente la probabilità del ripetersi di una attività punibile (cfr., ex plurimis, proprio con riferimento alla confisca di un telefono cellulare, Sez. 6, n. 34088 del 07/07/2003, Lomartire, Rv. 226687, di annullamento senza rinvio di sentenza che aveva confermato la confisca di un telefono cellulare, forse anche utilizzato occasionalmente per comunicazioni relative allo spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto tale cosa non risultava necessariamente finalizzata al compimento del reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente a fini di cessione a terzi, commesso dal condannato).
3. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del telefono, disposta sulla base di motivazione insufficiente, con rinvio solamente su tale punto al Tribunale di Milano, affinché accerti, ove non ritenga configurabile l'ipotesi di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240 cpv. cod. pen., con adeguata motivazione, il nesso di strumentalità tra il telefono sequestrato e il reato contestato, o la sproporzione tra lo stesso i redditi dichiarati o le attività economiche del ricorrente, che ne consentirebbe la confisca ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen., ferme restando l'applicazione della pena detentiva e le altre statuizioni contenute nella sentenza impugnata, peraltro non oggetto di specifica censura, con la conseguente definitività dell'affermazione di responsabilità del ricorrente.
In applicazione del decreto del Primo Presidente di questa Corte n. 84 del 2016 la motivazione è redatta in forma semplificata, in quanto il ricorso non richiede, ad avviso del Collegio, l'esercizio della funzione di nomofilachia e solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l'applicazione di principi di diritto già affermati e che il Collegio condivide.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del telefono cellulare e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Milano. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Co