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Sentenza — n. 30057/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming extensive effect of acquittal applies to non-appealing co-defendant.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30057/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible due to manifest unfoundedness regarding the application of Article 587 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the extensive effect of a co-defendant's acquittal by prescription should extend to him, despite his own conviction becoming final before the prescription period expired. The court ruled that the extensive effect of an appeal is a purely personal choice; since the appellant failed to file a timely appeal, he is equated to a non-appealing co-defendant and cannot benefit from the subsequent extinction of the crime.

Regesto Legislator

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Art. 587, comma 1, cod. proc. pen.; The extensive effect of an appeal cannot be invoked by a co-defendant who did not file a timely appeal, as the option to prolong proceedings is a purely personal choice that renders the provision inoperative regarding prescription.

Parole chiave

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extensive effect of appeal prescription of crime co-defendant acquittal personal procedural choice inadmissible appeal judicial finality Code of Criminal Procedure esecuzione delle pene

Disposizioni normative citate

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Art. 587, comma 1, cod. proc. pen.
Con ordinanza del 09/07/2020, il Tribunale di Brescia, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza ex art. 587 cod.proc.pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 13, comma 1, Cost.
art. 587 cod.proc.pen
Con ordinanza del 09/07/2020, il Tribunale di Brescia, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza ex art. 587 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 3391 del 26/10/2017
Sez. 2, n. 17603 del 21/01/2019
Sez. 2, n. 189 del 21/11/2019
Sez. 3, n. 16158 del 26/02/2019
Corte Cost., sent. n. 186 del 13.6.2000
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ardigò Diego, nato a Salò il 06/06/1958 avverso l'ordinanza del 09/07/2020 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birriteri, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 44, ILCA\ R 1.75:PERTO

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 09/07/2020, il Tribunale di Brescia, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza ex art. 587 cod.proc.pen. proposta nell'interesse di Ardigò Diego al fine di ottenere l'estensione degli effetti estensivi della declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di lottizzazione abusiva (per il quale era stata emessa nei suoi confronti sentenza di condanna, irrevocabile in data 10.6.2018) a seguito della sentenza n. 5508/2020 della Corte di cassazione pronunciata nei confronti dei coimputati Briarava Francesco, Burani Rubens, Salvadori Mauro e Vezzani Fabrizio.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Ardigò Diego, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in relazione all'art. 587 cod.proc.pen e correlato vizio di motivazione, deducendo che la natura non esclusivamente personale dei motivi sollevati dai coimputati impugnanti, che avevano determinato la declaratoria di prescrizione del reato di lottizzazione abusiva in sede di giudizio di legittimità, consentirebbe l'operatività dell'effetto estensivo dell'impugnazione anche nei confronti del ricorrente . Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDEFtATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.

2. Le Sezioni Unite hanno affermato il principio di diritto, secondo cui la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non può essere pronunciata anche nei confronti del coimputato non impugnante in forza dell'effetto estensivo dell'impugnazione previsto dall'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., se il giudicato di colpevolezza nei suoi confronti si è formato prima del verificarsi della predetta causa estintiva, chiarendo che l'opzione del coimputato impugnante di protrarre il procedimento configura una scelta processuale "esclusivamente personale" che rende perciò inoperante l'art. 587, comma 1, cod. proc. pen. con riguardo alla prescrizione (Sez.U, n. 3391 del 26/10/2017,dep.24/01/2018, Rv.271539 - 01).

Ed è stato successivamente precisato da Sez. 2,n.17603 del 21/01/2019,Rv.276054 - 01 che il soggetto impugnante tardivamente è equiparabile al soggetto non impugnante, atteso che il suo ricorso, essendo inammissibile, è sin dall'origine inidoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, in quanto il decorso del termine derivante dalla mancata proposizione del gravame ha già trasformato il giudicato sostanziale in giudicato formale e che, quindi, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non può essere pronunciata anche nei confronti del coimputato che abbia proposto impugnazione tardiva in forza dell'effetto estensivo previsto dall'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., se il giudicato di colpevolezza nei suoi confronti si è formato prima del verificarsi della predetta causa estintiva (In motivazione, la Corte ha osservato che il soggetto impugnante tardivamente è equiparabile al soggetto non impugnante, atteso che il suo ricorso, essendo inammissibile, è sin dall'origine inidoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, in quanto il decorso del termine derivante dalla mancata proposizione del gravame ha già trasformato il giudicato sostanziale in giudicato formale).

3. L'ordinanza impugnata ha fatto buono' governo del suesposto principio, rilevando che la sentenza di questa Suprema Corte (n. 5508/2020) emessa nei confronti dei coimputati dell'Ardigò aveva dichiarato il reato estinto per intervenuta prescrizione alla data 17.7.2018, e che, quindi, il termine prescrizionale era maturato dopo la sentenza di appello emessa il 24.4.2018, divenuta irrevocabile per l'attuale ricorrente in data 10.6.2018; Ardigo' Diego non aveva proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza e, pertanto, quale soggetto non impugnante non poteva beneficiare della causa estintiva maturata successivamente al giudicato di colpevolezza. Né le pronunce di questa Corte richiamate in ricorso risultano pertinenti al caso in esame (Sez.2,n.189 del 21/11/2019,dep.07/01/2020, Rv.277814 - 02 e Sez.3,n.16158 del 26/02/2019,Rv.275403 - 01), riferendosi alla diversa fattispecie in cui il beneficiato dell'effetto estensivo ex art. 587 cod.proc.pen., aveva proposto un valido atto di gravame in sede di legittimità, poi dichiarato inammissibile.

4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. C