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Sentenza — n. 30056/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30056/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30056/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 12.6.2020, depositata il 19.10.2020, il Tribunale del Riesame di Roma rigettava l'impugnazione proposta nell'interesse di Simone Martella avverso il provvedimento applicativo della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla p.g. per il delitto di cui agli artt. 110 c.p., 73 d.P.R. n. 309/90 disposta dal g.i.p. presso il medesimo Tribunale in data 23.9.2020.

Regesto Legislator

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artt. 110 c.p, art. 125 cod. proc. pen, art. 111 Cost; Sentenza — n. 30056/2021 — snpen · Corte di Cassazione: l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provvedimento (Sez. 3, n. 40873 deI21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998, dep. 1999, Ci Marseglia, Rv. 212565). L'ordinamento, invero, non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata 'richiesta l'applicazione della misura cautelare e del tribunale del riesame (Sez. 4, n. 2050 del 17/08/1996, Marseglia, Rv. 206104).

Parole chiave

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scemata imputabilità accusa penale testimone a carico responsabilità penale dei minori verdetto di colpevolezza promozione dell'accusa penale

Disposizioni normative citate

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artt. 110 c.p
per il delitto di cui agli artt. 110 c.p., 73 d.P.R.
art. 125 cod. proc. pen
Con il secondo motivo, la difesa deduce violazione dell'art. 125 cod. proc. pen.
art. 111 Cost
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARTELLA SIMONE nato a Roma il 03/10/1999 avverso l'ordinanza del 12/10/2020 del TRIB. LIBERTA' di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO BERNAZZANI; lette le conclusioni del PG FULVIO BALDI, il quale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza con rinvio al Tribunale della libertà di Roma Ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma 8 del D.L. n. 137/20.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12.6.2020, depositata il 19.10.2020, il Tribunale del Riesame di Roma rigettava l'impugnazione proposta nell'interesse di Simone Martella avverso il provvedimento applicativo della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla p.g. per il delitto di cui agli artt. 110 c.p., 73 d.P.R. n. 309/90 disposta dal g.i.p. presso il medesimo Tribunale in data 23.9.2020.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il Martella, mediante il difensore di fiducia avv. Antonio Gugliotta, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 192 e 273 cod. proc. pen., in relazione alla carenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, nonché la carenza di motivazione dell'ordinanza sul medesimo punto in relazione all'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen. Richiamando la specifica doglianza sottoposta al Tribunale del riesame, si lamenta, in particolare, la mancanza di elementi di prova in atti e la carente enunciazione dell'iter relativo alla identificazione del Martella, soggetto incensurato, quale partecipe ai fatti delittuosi di cui al procedimento. In tale prospettiva, allega la difesa del ricorrente che il Tribunale avrebbe sostanzialmente eluso la questione prospettata, afferente al profilo dei presupposti indiziari della misura cautelare in punto di identificazione del soggetto cui riferire l'incolpazione contestata, omettendo di fare riferimento agli elementi ritenuti idonei a colmare la lacuna dimostrativa oggetto di censura e di evidenziare le ragioni della loro rilevanza. 2.2.

Con il secondo motivo, la difesa deduce violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. anche in relazione al parametro di cui all'art. 111 Cost., e omessa motivazione in relazione alla richiesta di modifica dell'incolpazione provvisoriamente ascritta all'indagato, contenuta nella memoria depositata in sede di udienza di discussione del riesame: si rileva, in particolare, che il ruolo di "vedetta" attribuito al Martella, alla luce dell'occasionalità della condotta, della sua minima rilevanza in termini di apporto causale e della carenza dell'animus soci in capo al soggetto successivamente identificato per l'odierno ricorrente, consentirebbe di inquadrare la condotta nel reato di favoreggiamento nell'attività di spaccio di stupefacenti, piuttosto che il concorso in tale ultimo reato.

3. Con requisitoria scritta il P.G. ha richiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo prospettato dal ricorrente è fondato. 1.1.Secondo un orientamento interpretativo consolidato, che va qui ribadito, il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare personale è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti:

1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;

2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provvedimento (Sez. 3, n. 40873 deI21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998, dep. 1999, Ci Marseglia, Rv. 212565). L'ordinamento, invero, non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata 'richiesta l'applicazione della misura cautelare e del tribunale del riesame (Sez. 4, n. 2050 del 17/08/1996, Marseglia, Rv. 206104).

Ne deriva che il ricorso per cassazione che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884). In particolare, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, un vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460).

Va aggiunto che il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza deve risultare prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando estranea al sindacato del giudice di legittimità la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, Siciliano, Rv. 251761).

2. Ciò premesso, va osservato, per un migliore inquadramento della questione prospettata, che il Tribunale del riesame, nel ricostruire la dinamica del fatto ascritto al Martella, ha fatto riferimento alla ricostruzione contenuta nell'informativa relativa all'intervento dei Carabinieri del N.O. Monte Sacro avvenuto in data 2.11.2019 in via Corinaldo, nella zona S. Basilio di Roma, nel corso del quale gli operanti avevano potuto osservare lo svolgimento di una illecita attività di spaccio di sostanze stupefacenti con modalità operative denotanti organizzazione e precisa ripartizione di ruoli e compiti, con riferimento alla occupazione di punti strategici della zona, all'adozione di codici comunicativi, nonché alla suddivisione di ruoli fra "vedette" e "pusher".

In relazione all'identificazione del Martella, l'ordinanza impugnata si sofferma sulla descrizione della condotta di un individuo, successivamente identificato nell'odierno ricorrente, osservato dai militari durante l'appostamento durato oltre due ore, mentre era intento a presidiare, unitamente ad altro complice (identificato in Monti Emanuele), i due ingressi della strada mentre altri due soggetti (identificati in Emanuele Cisaria e Nicholas Bernabei, quest'ultimo già noto alle forze di polizia), dopo aver collocato nei pressi di un immobile due sacchi neri contenenti un centinaio di involucri di cocaina, del peso complessivo di 60 grammi, si ponevano all'interno del giardino condominiale antistante; all'arrivo di una pattuglia degli operanti, le due vedette gridavano all'indirizzo di Cisaria per allertarlo, tanto che questi si disfaceva di alcuni involucri; poco dopo, i due pronunciavano le parole "a posto" e Bernabei si riposizionava all'interno del giardino condominiale invitando anche Cisaria a fare altrettanto.

3. Con lo specifico motivo di riesame presentato avanti al Tribunale, la difesa dell'odierno ricorrente rilevava che dagli atti di indagine l'individuazione del Martella come il soggetto denominato in atti "vedetta 2" non fosse ancorata ad alcun elemento oggettivo, dal momento che gli operanti (in particolare, nel verbale di arresto dei coindagati Cisaria e Monti) avevano solo dato atto che tale soggetto si era dato alla fuga «all'atto dell'intervento risolutivo»; che, del resto, il Martella era soggetto privo di precedenti penali e di polizia, mai stato sottoposto in precedenza a fermo per identificazione; né risultavano circostanze equipollenti, quali la conoscenza diretta da parte delle forze di polizia, le indicazioni provenienti dai soggetti arrestati. onde risultavano del tutto oscure le modalità attraverso le quali si era pervenuti all'identificazione dello stesso.

4. Parimenti, anche la circostanza della rilevazione dell'abbigliamento del soggetto notato dagli operanti nel corso dell'operazione («il terzo soggetto con indosso tuta di colore nero, cappellino con visiera colore marrone, alto circa 175 cm. poi identificato in Martella Simone, poi accertato essere una "vedetta" non rintracciato al momento dell'intervento») non potrebbe spiegare, secondo il ricorrente, come e perché tali dati siano stati associati al Martella, soprattutto in mancanza degli atti a valenza identificativa sopra enunciati.

5. Sulla così prospettata censura in ordine alle modalità di identificazione del ricorrente, il Tribunale del riesame ha osservato che lo stesso era stato identificato a seguito di un servizio di osservazione condotto per un tempo apprezzabile, che aveva consentito agli operanti di memorizzarne le caratteristiche fisiche e gli abiti indossati - in tal senso richiamato il p.v. di arresto in flagranza di Cisaria e Monti e di deferimento in stato di libertà di Bernabei e Martella, in allegato alla c.n.r. del 2.11.2019 - aggiungendo che l'indagato si era avvalso della facoltà di non rispondere.6.

Così argomentando, peraltro, l'ordinanza non si è confrontata ed, anzi, ha sostanzialmente eluso i rilievi critici prospettati dalla difesa, non avendo questa inteso contestare la rilevazione, da parte degli operanti, delle caratteristiche fisiche - peraltro, limitatamente alla sola determinazione approssimativa dell'altezza, che non può costituire, di per sé, elemento strettamente individualizzante - e dell'abbigliamento del soggetto coinvolto nell'attività illecita, datosi alla fuga in occasione dell'intervento di p.g., ma la completa mancanza di indicazioni delle ragioni e dello stesso iter logico-accertativo che aveva permesso di associare e ricondurre la predetta descrizione alla persona del Martella.

6. Conseguentemente, occorre riconoscere che il Tribunale del riesame non ha correttamente esplicitato le ragioni per le quali si debba ritenere dimostrata, seppure in termini di elevata probabilità, l'identificazione del descritto soggetto coinvolto nell'illecita attività con l'odierno ricorrente. In tale prospettiva, deve ribadirsi l'orientamento di questa Corte secondo cui, «in tema di misure cautelari personali, sebbene per la loro applicazione sia necessaria una "probatio minor" di quella richiesta per la condanna, essendo sufficiente una qualificata probabilità di colpevolezza, occorre tuttavia che la identificazione del soggetto nei confronti del quale si procede sia certa». (Sez. 5, n. 9192 del 07/02/2007, Vallelunga, Rv. 236258 - 01); principio destinato a valere, va ulteriormente osservato, indipendentemente dalle scelte e strategie processuali o dalla linea difensiva legittimamente prescelta dall'indagato.

7. Quanto al secondo motivo, lo stesso risulta inammissibile. In tema di misure cautelari personali, invero, sussiste l'interesse ad impugnare quando l'indagato tende ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto dalla quale consegua per lui una concreta utilità (Sez. 6, n. 10941 del 15/02/2017, Leocata, Rv. 269783 - 01), posto che nel nostro ordinamento non esiste un interesse meramente teorico e formale all'esattezza della decisione. Nella specie, la difesa del ricorrente non ha allegato quali conseguenze favorevoli avrebbero potuto derivare dall'accoglimento del motivo in esame, tenuto conto che anche la qualificazione della condotta quale ipotesi di favoreggiamento dell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti posta in essere da terzi avrebbe consentito l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla p.g. in concreto applicata, ai sensi degli artt. 280 e 287 cod. proc. pen.

8. In ogni caso, va, altresì, ribadito l'orientamento secondo cui «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata». (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01. Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340-01). Ed invero, la condotta posta in essere dal soggetto svolgente funzioni di "vedetta", per come ricostruita nella ordinanza impugnata con motivazione logica e puntuale in ordine a tale profilo, con cui il ricorrente non appare confrontarsi, si presenta inequivocabilmente come un contributo agevolatore di carattere materiale, oltre che sul piano morale del rafforzamento del proposito delittuoso, rispetto al comportamento dei due "pusher", e, quindi, integra pienamente gli estremi del concorso nella condotta illecita relativa alle sostanze stupefacenti su cui si fonda l'incolpazione, rispetto alla quale riveste sicura rilevanza causale, oltre a denotare il carattere cosciente e volontario dell'ausilio fornito all'attività di spaccio.

Nel medesimo senso, questa Corte, con riferimento al delitto di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, ha ritenuto che «il reato di favoreggiamento non è configurabile, con riferimento alla illecita detenzione di sostanze stupefacenti, in costanza di detta detenzione, perché, nei reati permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve - salvo che non sia diversamente previsto - in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale». (Sez. 6, n. 2668 del 07/12/2016 dep. 2017 Rv. 268973 - 01; cfr.

Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253151). In termini convergenti, è stato anche affermato che l'aiuto prestato nel corso dell'azione criminosa rientra nella fattispecie del concorso di persone nel reato - e non nel favoreggiamento personale - quando vi sia la consapevolezza di contribuire anche in minima parte alla realizzazione di una condotta più articolata (così Sez. 6, n. 22394 del 4/2/2008, Tallarita ed altro, Rv. 241119, relativamente ad un caso in cui la Corte ha ravvisato il concorso di persone nella condotta dell'imputato che era stato sorpreso dagli operanti a sorvegliare dall'esterno l'appartamento ove i complici erano intenti a confezionare dosi droganti).

9. Conclusivamente, in accoglimento del primo motivo di ricorso l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Roma, in diversa composizione, per nuova deliberazione.

P.Q.M.

La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 309, co