Sentenza — n. 30052/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Santoro Luca, nato a Messina il 05/07/1992 avverso la sentenza del 21/06/2019 del Tribunale di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo annullarsi il provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Trieste RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 21 giugno 2019 il Tribunale di Trieste ha condannato Luca Santoro alla pena di euro tremila di ammenda per il reato di cui agli artt.110 cod. pen., 5 e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 30052/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Né risulta in alcun modo allegata ia mera episodicità dell'intervento dell'imputato nella delicata sede di verifica ispettiva. Il provvedimento impugnato pertanto, tenuto conto dell'attività aziendale e della condotta tenuta dal ricorrente - comune e sovrapponibile a quella dell'amministratore formale - nel rapporto esterno con la pubblica autorità, ne ha tratto non irragionevole conclusione della diretta gestione della società anche da parte dell'odierno imputato.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Santoro Luca, nato a Messina il 05/07/1992 avverso la sentenza del 21/06/2019 del Tribunale di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo annullarsi il provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Trieste RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 21 giugno 2019 il Tribunale di Trieste ha condannato Luca Santoro alla pena di euro tremila di ammenda per il reato di cui agli artt.110 cod. pen., 5 e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
2. Avverso la predetta decisione è stato proposto unico articolato motivo di ricorso per cassazione. 2.1. In particolare, il ricorrente ha rilevato di essere mero socio di capitale della società, mentre amministratore unico era il fratello Alessandro, socio anch'egli e legale rappresentante della società Santoro s.r.l.s.. Ciò premesso, tenuto conto che la responsabilità era stata ravvisata in ragione della presenza di entrambi i soci alle ispezioni amministrative che avevano dato luogo alla contestazione, non era stata fornita la prova dell'attività in tesi gestionale che sarebbe stata riferibile al ricorrente; al contempo, qualora fosse stata ravvisata l'ipotesi concorsuale a carico del ricorrente, non vi era cenno alcuno in ordine agli apporti causali dell'imputato in relazione alla detenzione nonché alla somministrazione al pubblico degli alimenti in cattivo stato di conservazione, ossia alle mancanze tipiche della gestione imprenditoriale e dell'organizzazione dell'attività aziendale.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso di annullarsi il provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Trieste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è infondato. 4.1. In ordine alla censura azionata, ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto" è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540; cfr. altresì Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534); tutto ciò quindi sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497, principio dettato in tema di bancarotta fraudolenta, ma del tutto sovrapponibile). 4.1.1.
Al riguardo, il Tribunale ha osservato che, al di là del dato formale (il fratello del ricorrente amministratore unico della società che gestiva l'esercizio di ristorazione in Trieste, l'odierno imputato socio al 50% della medesima società di capitale, laddove l'altra metà del capitale era di proprietà dell'amministratore), entrambi i congiunti gestivano l'attività di amministrazione, come appariva evidente dalle modalità di rapportarsi entrambi, in più di una occasione, ai funzionari dell'Azienda sanitaria in sede di verifica ispettiva.• D'altronde, quanto alla valutazione fattuale ivi compiuta, le verifiche compiute inerivano proprio alla cura ed alla conservazione degli alimenti, ossia ad un'attività fondamentale dell'esercizio commerciale di ristorazione, ed al riguardo entrambi i soci, senza differenze sostanziali, avevano interloquito con i funzionari nel corso delle verifiche di legge.
Né risulta in alcun modo allegata ia mera episodicità dell'intervento dell'imputato nella delicata sede di verifica ispettiva. Il provvedimento impugnato pertanto, tenuto conto dell'attività aziendale e della condotta tenuta dal ricorrente - comune e sovrapponibile a quella dell'amministratore formale - nel rapporto esterno con la pubblica autorità, ne ha tratto non irragionevole conclusione della diretta gestione della società anche da parte dell'odierno imputato.
5. Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, l'infondatezza dell'impugnazione non può che comportare il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 3