Sentenza — n. 30049/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza emessa il 25 settembre 2020, la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale di Lecce del 27 settembre 2017, con la quale Giorgio Martinucci era stato ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 81 comma 2 cod. pen. e 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, a lui contestato perché, in qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della società Giorgio Martinucci e C. s.a.s. esercente attività di bar e altri servizi simili, con sede in Salve, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicava nelle dichiarazioni relative agli anni di imposta 2010 e 2011 elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti, fatto cohimesso in Salve il 29 settembre 2011 e il 29 settembre 2012 (date di presentazione delle rispettive dichiarazioni).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 81 comma 2 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30049/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Iniziando dal primo motivo, deve osservarsi che il reato contestato all'imputato è quello di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, essendo stato ascritto a Martinucci di aver indicato nelle dichiarazioni relative al 2010 e al 2011 elementi passivi avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti, in particolare 33 fatture di acquisto per lavori di posa in opera di cartongesso, intonacatura, impianto elettrico, imbiancatura e posa in opera di pavimento emesse apparentemente dalla Tiel Costruzioni s.a.s. (anno di imposta 2010) e 12 fatture per lavori di rivestimento bagni, lavori di intonacatura, imbiancatura e posa in opera di pavimento, emesse in apparenza dalla Gico s.r.l. (anno di imposta 2011).
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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Martinucci Giorgio, nato a Specchia il 27-04-1960, avverso la sentenza del 25-09-2020 della Corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Cuomo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dall'avvocato Francesco Spagnolo, difensore di fiducia di Martinucci, il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 25 settembre 2020, la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale di Lecce del 27 settembre 2017, con la quale Giorgio Martinucci era stato ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 81 comma 2 cod. pen. e 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, a lui contestato perché, in qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della società Giorgio Martinucci e C. s.a.s. esercente attività di bar e altri servizi simili, con sede in Salve, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicava nelle dichiarazioni relative agli anni di imposta 2010 e 2011 elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti, fatto cohimesso in Salve il 29 settembre 2011 e il 29 settembre 2012 (date di presentazione delle rispettive dichiarazioni).
2. Avverso la. sentenza della Corte di appello salentina, Martinucci, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo motivo, la difesa eccepisce la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, osservando che, pur avendo in dibattimento il mar. Massaro riferito che nel corso della verifica fiscale era emersa la presenza di fatture indiziate di fittizietà oggettiva, il giudice di primo grado aveva parlato nella sentenza di operazioni soggettivamente inesistenti, in tal modo menomando il diritto di difesa, atteso che l'imputato si era impegnato a dimostrare che i lavori relativi alle fatture contestate erano stati effettivamente eseguiti, il che è stato confermato in particolare dalle deposizioni dei testi Marsigliante e Giangreco, il primo contabile amministrativo e il secondo dipendente dell'azienda dell'imputato.
A fronte di tali risultanze, il Tribunale avrebbe dovuto assolvere l'imputato o almeno trasmettere con ordinanza gli atti al P.M., in quanto l'imputato si era potuto difendere solo rispetto all'accusa di operazioni oggettivamente inesistenti. Con il secondo motivo, viene censurato il giudizio sulla configurabilità del reato contestato sotto il profilo soggettivo, rilevandosi che la Corte di appello avrebbe arbitrariamente presupposto che l'imputato fosse a conoscenza di elementi che attengono alla sfera del soggetto emittente fatture; alcun rimprovero poteva invece addebitarsi a chi non ha il dovere né il potere di verificare o anche solo di sospettare l'esistenza di irregolarità nella sfera del soggetto emittente.
Peraltro, i testi della difesa avevano confermato l'esecuzione dei lavori presso i punti vendita della Giorgio Martinucci s.a.s., avendo il contabile riferito di aver conosciuto personalmente il responsabile della Ti.el., mentre le circostanze riferite dal teste di accusa circa l'inesistenza di tale società erano smentite dagli stessi atti di indagine, essendo stata acquisita la visura camerale da cui risultava l'esistenza della Ti.el. Costruzioni di Cicchella & C. s.a.s., società il cui oggetto sociale era coerente con la tipologia dei lavori pattuiti, non potendosi sottacere che, come riferito dal teste di P.G., non si è potuta constatare l'esecuzione dei lavori, in quanto la verifica fiscale è iniziata a distanza di 4 anni dalla loro realizzazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
1. Iniziando dal primo motivo, deve osservarsi che il reato contestato all'imputato è quello di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, essendo stato ascritto a Martinucci di aver indicato nelle dichiarazioni relative al 2010 e al 2011 elementi passivi avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti, in particolare 33 fatture di acquisto per lavori di posa in opera di cartongesso, intonacatura, impianto elettrico, imbiancatura e posa in opera di pavimento emesse apparentemente dalla Tiel Costruzioni s.a.s. (anno di imposta 2010) e 12 fatture per lavori di rivestimento bagni, lavori di intonacatura, imbiancatura e posa in opera di pavimento, emesse in apparenza dalla Gico s.r.l. (anno di imposta 2011).
Dunque, l'imputazione non specifica se quelle contestate sono operazioni inesistenti dal punto di vista oggettivo o soggettivo, ma fornisce comunque, rispetto ai fatti addebitati, sufficienti indicazioni senz'altro idonee a consentire il pieno esercizio delle prerogative difensive, come del resto avvenuto nel corso dei giudizi di merito, a ciò dovendosi unicamente aggiungere che, come ricordato sia dal Procuratore generale, sia dalla sentenza impugnata, questa Corte ha già avuto modo di affermare che non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione con cui l'imputato, accusato di avere, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicato elementi passivi fittizi nella dichiarazione, avvalendosi di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, sia stato condannato per l'utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, in quanto il reato di dichiarazione fraudolenta, previsto dall'art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nel riferirsi all'uso di fatture o altri documenti concernenti operazioni inesistenti, non distingue tra quelle che sono tali dal punto di vista oggettivo o soggettivo (cfr.
Sez. 3, n. 30874 del 02/03/2018, Rv. 273728). Di qui la manifesta infondatezza della doglianza difensiva, sostanzialmente ripropositiva di un tema già adeguatamente affrontato dalla Corte territoriale.
2. Venendo al secondo motivo, deve parimenti escludersi che il giudizio di colpevolezza del ricorrente in ordine al reato ascrittogli presenti vizi di legittimità rilevabili in questa sede, avendo le due conformi sentenze di merito compiuto un'adeguata disamina delle fonti dimostrative acquisite, valorizzando in particolare gli esiti della verifica fiscale compiuta dalla Guardia di Finanza di Tricase (esiti sintetizzati in dibattimento dal teste Gaetano Massaro), da cui è emersa la natura fittizia delle fatture emesse nei confronti della s.a.s. Giorgio Martinucci & C. dalle società Tiel Costruzioni e dalla Gico s.r.I., rispettivamente nel 2010 e nel 2011.In particolare, quanto alla Tiel Costruzioni, veniva accertato che si trattava di una società inesistente all'Anagrafe tributaria, essendo stato utilizzato nelle fatture un timbro riconducibile a una ditta di autotrasporti, peraltro evasore totale, che comunque certamente non operava nel settore dell'edilizia.
Peraltro, l'accesso alla presunta sede legale dava esito negativo, mentre altro elemento di sospetto era ravvisabile nel fatto che il format delle fatture era identico e che le stesse erano cronologicamente inesistenti, essendo altresì significativa la circostanza che i lavori indicati nelle fatture rimandavano ad attività richiedenti titoli abilitativi, che nel caso di specie non risultano essere stati rilasciati (discorso analogo vale per l'omessa certificazione riferibile ai lavori sugli impianti elettrici). Quanto alla Gico s.r.I., i controlli di P.G. hanno consentito di evidenziare che la società, all'epoca di emissione delle fatture, aveva come legale rappresentante tale Leonardo Tortorella, cui era riconducibile altra partita iva per un'attività di bar e altri servizi, mentre la partita iva indicata nelle fatture era riferita a un'attività di commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria, per cui in entrambi i casi si trattava di settori completamente diversi da quello afferente le fatture in esame, dovendosi rilevare che, in ogni caso, dal 2011, anno di riferimento delle fatture, la Gico aveva mutato la sua attività in commercio all'ingrosso di alimenti e tabacchi.
Alla luce di tali elementi probatori, i giudici di merito sono pervenuti alla coerente conclusione dell'inesistenza delle operazioni oggetto delle fatture emesse da entrambe le società verso la compagine amministrata dall'imputato, tanto più in ragione del fatto che i testi della difesa hanno sì riferito che negli anni in contestazione Martinucci ha svolto varie ristrutturazioni degli esercizi commerciali, ma in realtà alcun elemento concreto ha consentito di ricollegare con certezza i lavori in questione a quelli documentati nelle fatture incriminate, che quantomeno erano state emesse da società non operanti nel settore delle ristrutturazioni (essendo meramente nominale il riferimento della Tiel al settore delle costruzioni).
Correttamente è stato dunque ritenuto configurabile il dolo di evasione da parte di Martinucci, essendo questi chiaramente consapevole, se non dell'inesistenza oggettiva delle operazioni sottese alle fatture, quantomeno della loro inesistenza soggettiva, essendo i soggetti emittenti le fatture prive di alcuna sfruttura operativa nell'ambito dell'edilizia, e ciò senza voler considerare che, in entrambi i casi, le fatture presentavano palesi incongruenze formali; la tesi della presunta buona fede del ricorrente, peraltro, è rimasta meramente assertiva, a fronte di un quadro probatorio che al contrario si è rivelato granitico nel rivelare l'assoluta inconsistenza delle società che hanno avuto rapporti con la società di Martinucci.
In definitiva, la valutazione del materiale probatorio operata prima dal Tribunale e poi dalla Corte territoriale, in quanto sorretta da argomentazioni razionali e coerenti con le fonti dimostrative acquisite, resiste ampiamente alle obiezioni difensive, che invero risultano formulate in termini non adeguatamente specifici.3. In conclusione, stante la manifesta infondatezza della doglianza sollevata, il ricorso proposto nell'interesse di Martinucci deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di