Cassation court annuls appeal sentence partially, reducing fine for continued offense to legal maximum triple limit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court annulled the Milan Court of Appeal's sentence regarding the defendant's failure to pay social security contributions, specifically limiting the fine adjustment for the continued offense. The defendant argued that the appellate court incorrectly applied a more favorable conversion rate and exceeded the statutory maximum penalty for the most serious crime. The court ruled that while the conversion rate was correctly applied, the final fine for the continued offense violated the threefold limit of the primary penalty, ordering a recalculation to the exact maximum.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 135 cod. pen.; Art. 81 cod. pen.; Art. 620 cod. proc. pen.: When substituting detention with a fine for continued offenses, the final calculated fine must not exceed three times the penalty for the most serious crime, and the appellate court must reduce the fine if it exceeds this statutory maximum.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Rotatori Renzo, nato a Corinaldo il 20/12/1956 avverso la sentenza del 30/9/2020 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio in punto di trattamento sanzionatorio e la rideterminazione della pena in euro 1.261,90.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 30 settembre 2020 la Corte d'appello di Milano, provvedendo sulla impugnazione proposta da Renzo Rotatori nei confronti della sentenza del 9 ottobre 2019 del Tribunale di Milano, con la quale, in riferimento al reato di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali per il periodo dal 16 marzo 2012 al 16 settembre 2013, era stato disposto nei suoi confronti un aumento di pena di due mesi di reclusione, in relazione a quella applicatagli con precedenza sentenza pronunciata il 19 maggio 2011 ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal medesimo Tribunale, ha ridotto tale aumento di pena a un mese di reclusione e 100,00 euro di multa e la ha sostituita con quella di euro 7.600,00 di multa, determinando la pena complessiva per i due reati in euro 10.080,00 di multa (tenendo conto di quella di euro 2.480,00 di cui alla precedente sentenza di applicazione pena del 19 maggio 2011 del Tribunale di Milano), confermando nel resto la sentenza impugnata.
2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, mediante il quale ha lamentato l'errata applicazione dell'art. 135 cod. pen. e la violazione degli artt. 2, comma 3, e 81, comma 2, cod. pen., per essere stato applicato un criterio di sostituzione della pena detentiva errato e per essere stato superato, nel determinare l'aumento di pena per la continuazione, il limite del triplo della pena precedentemente inflitta. Ha esposto che con la precedente sentenza del 19 maggio 2011 del Tribunale di Milano gli era stata applicata la pena di euro 2.480,00 di multa, in sostituzione, ai sensi dell'art. 53 I. n. 689 del 1981, di quella di due mesi di reclusione e 200,00 euro di multa, e che la Corte d'appello aveva determinato l'aumento di pena per i fatti successivi e oggetto del secondo giudizio in un mese di reclusione e 100,00 euro di multa, alla quale era stata sostituita quella complessiva di 7.600,00 euro di multa, applicando il criterio di conversione di 250,00 euro al giorno per 30 giorni introdotto dall'art. 3, comma 62, della I. n. 94 del 2009 (che ha modificato su tale punto l'art. 135 cod. pen.).
Tale criterio di ragguaglio era, però, stato erroneamente applicato, in quanto nella prima sentenza pronunciata a suo carico il criterio di ragguaglio della pena detentiva a quella pecuniaria era stato di euro 38,37 per ogni giorno, cosicché tale criterio più favorevole avrebbe dovuto essere applicato anche ai fatti successivi, con la conseguenza che l'aumento di pena avrebbe dovuto di euro 1.261,90 anziché euro 7.600,00, dovendo applicarsi anche alla sanzione pecuniaria sostitutiva di pena detentiva l'art. 2, comma 3, cod. pen., e, di conseguenza, applicarsi la disciplina sanzionatoria più favorevole anche quanto al criterio da seguire per la sostituzione delle pene detentive con quelle pecuniarie.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.
Il ricorso è solo parzialmente fondato.
2. Giova premettere che con la sentenza del 19 maggio 2011 del Tribunale di Milano è stata applicata al ricorrente, in relazione ad altre omissioni contributive, la pena di euro 2.480,00 di multa, in sostituzione, ai sensi dell'art. 53 I. n. 689 del 1981, di quella di due mesi di reclusione e 200,00 euro di multa, applicando il criterio di ragguaglio di euro 38,00 di pena pecuniaria per ogni giorno di pena detentiva (criterio sostituito con quello di 250,00 euro al giorno dall'art. 3, comma 62, I. 15 luglio 2009, n. 94). Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano, ravvisato il vincolo della continuazione tra i fatti giudicati con la suddetta sentenza del 19 maggio 2011 e quelli ancora da giudicare, ha determinato l'aumento di pena per i fatti successivi in un mese di reclusione e 100,00 euro di multa, sostituendola, sempre ai sensi dell'art. 53 I. n. 689 del 1981, in quella complessiva di 7.600,00 euro di multa, applicando il criterio di conversione di 250,00 euro per 30 giorni, introdotto dall'art. 3, comma 62, della I. n. 94 del 2009 (che ha modificato su tale punto l'art. 135 cod. pen.), determinando la pena complessiva per i fatti uniti dal vincolo della continuazione nella somma di euro 10.080,00 di multa.
3. Il ricorrente, come esposto, si duole sia del criterio di ragguaglio applicato, giacché dovrebbe, a suo avviso, applicarsi quello utilizzato dal Tribunale di Milano nella prima sentenza, di applicazione della pena su richiesta, di euro 38,00 al giorno, sia del superamento del limite del triplo per l'aumento per la continuazione stabilito dall'art. 81, comma 2, cod. pen.
4. La prima di tali doglianze è infondata. In caso di sostituzione di una pena detentiva breve con la pena pecuniaria ai sensi dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ai fini della applicazione del criterio di ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria fissato dall'art.135 cod. pen., come modificato dalla legge 5 ottobre 1993 n. 402 e dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 (che hanno modificato il criterio di ragguaglio), le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della legge che ha modificato il criterio di ragguaglio devono essere scisse da quelle commesse dopo, e solo per queste ultime il ragguaglio va effettuato in base all'aumentato parametro, trovando per le prime applicazione la precedente normativa più favorevole (cfr.
Sez. 3, 14 ottobre 1997, Mighetto, Rv. 208992; Sez. 3, n. 1722 del 29/05/1998, Rocca, Rv. 211546; Sez. 3, n. 40876 del 09/10/2001, Tupputi, Rv. 220407).Ai fini del ragguaglio fra pene detentive e pene pecuniarie occorre, infatti, fare riferimento alla disciplina vigente all'epoca del commesso reato, se detta disciplina risulti (come nel caso in esame) in concreto più favorevole all'imputato, attesa la natura sostanziale e non processuale delle disposizioni che disciplinano il trattamento sanzionatorio, fra cui rientrano quelle di cui all'art. 135 cod. pen. e quelle che regolano le sanzioni sostitutive, e in particolare quella di cui all'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
La circostanza che tra i reati commessi dal ricorrente (cioè quello di cui alla citata sentenza del 19 maggio 2011 del Tribunale di Milano e quello di cui alla sentenza impugnata) sia stato ravvisato il vincolo della continuazione non implica, però, che a tutti tali reati debba applicarsi il criterio di ragguaglio più favorevole vigente all'epoca di consumazione del primo reato, in quanto il momento di consumazione dei singoli reati ritenuti dal giudice del merito unificati dal vincolo della continuazione (al quale deve farsi riferimento per stabilire la disciplina sanzionatoria applicabile se quella successiva è più sfavorevole) rimane il medesimo, e non può certamente farsi retroagire al momento di consumazione del primo reato, ritenuto più grave (anzi, ai sensi dell'art. 158 cod. pen., il termine della prescrizione decorre, per tutti i reati unificati dalla continuazione, dal giorno in cui è cessata la continuazione), in quanto l'istituto della continuazione è fondato su una fictio juris determinata dal favor rei, per la quale più reati concorrenti vengono considerati come unico reato, ma al solo fine di attenuare il rigore del cumulo materiale delle pene, non certo per far retroagire il momento consunnativo di alcuni dei reati uniti da tale nesso.
Ne consegue che correttamente la Corte d'appello di Milano, nel sostituire la pena detentiva, ha applicato il criterio di ragguaglio a quella pecuniaria di 250,00 euro al giorno attualmente vigente e applicabile in ragione del tempus commissi delicti, non essendo vincolata dal riconoscimento della continuazione con un reato al quale era stato applicato il precedente e più favorevole criterio di ragguaglio, dovendo, al fine di stabilire il trattamento sanzionatorio applicabile, aversi riguardo al momento consumativo del reato, che non muta per effetto del riconoscimento di detto vincolo.
Ne consegue, in definitiva, l'infondatezza della prima doglianza.
5. La doglianza relativa al superamento del limite del triplo della pena stabilita per il reato più grave, di cui all'art. 81, cpv., cod. pen., è, invece, fondata. A fronte della determinazione in complessivi euro 2.480,00 della pena per il reato ritenuto più grave, cioè quello giudicato con la citata sentenza del 19 maggio 2011 del Tribunale di Milano, la Corte d'appello di Milano, ravvisato il vincolo della continuazione tra i fatti giudicati con detta sentenza e quelli da e22':giudicare, ha determinato l'aumento di pena in un mese di reclusione e 100,00 euro di multa, sostituendola, ai sensi dell'art. 53 I. n. 689 del 1981, in quella complessiva di 7.600,00 euro di multa, determinando la pena complessiva per i fatti uniti dal vincolo della continuazione nella somma di euro 10.080,00 di multa.
Risulta evidente, dunque, come, nel determinare l'aumento di pena per la continuazione, sia stato violato il criterio del limite massimo del triplo della pena stabilita per la violazione più grave, per la quale era stata stabilita, per effetto del ragguaglio conseguente alla sostituzione, la pena di euro 2.480,00 di multa, il cui triplo è pari a euro 7.440,00, mentre l'aumento è stato determinato in euro 7.600,00, dovendo aversi riguardo, in caso di sostituzione di pene detentive brevi con pene pecuniarie, al risultato finale dell'operazione di ragguaglio, e non alla pena sostituita, giacché è la pena finale che costituisce la sanzione da eseguire e determina il risultato afflittivo, che è dunque soggetto al limite anzidetto di cui all'art. 81 cod. pen.
Tale aumento può, però, essere rideterminato da questa Corte, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., essendo chiara la volontà dei giudici di merito di determinare l'aumento di pena per la continuazione nella misura massima possibile, dunque del triplo di quella di euro 2.480,00 stabilita per il reato più grave, cosicché, non essendo necessarie ulteriori valutazioni di merito, che restano precluse al giudice di legittimità, detto aumento per le violazioni relative agli anni 2012 e 2013, può essere rideterminato in euro 7.440,00, pari al triplo della pena per il reato più grave, in luogo di euro 7.600,00, e la pena complessiva in euro 9.920,00 di multa.
6. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, da rideterminare nella somma complessiva di euro 9.920,00 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, ridetermi