Italian Supreme Court dismisses appeal against tax evasion conviction due to lack of force majeure elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for tax evasion. The appellant argued that a sudden market crisis and liquidity shortage constituted force majeure, preventing her from paying withheld taxes. The court rejected this, noting the appellant's allegations were too generic to prove an unforeseeable event beyond her control or that she had exhausted all possible means to comply with the law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 45 cod. pen.; Art. 10 bis d.lgs. n. 74/2000; Force majeure requires an event independent of the agent's will that makes compliance impossible, which is absent when difficulties are inherent to business risks or when the agent could have acted to fulfill obligations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Colombo Stefania, nata a Lecco il 6/7/1968 avverso la sentenza del 21/10/2020 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21 ottobre 2020 la Corte d'appello di Milano, provvedendo sulla impugnazione proposta da Stefania Colombo nei confronti della sentenza del 17 luglio 2018 del Tribunale di Lecco, con la quale la stessa Colombo era stata condannata alla pena di dieci mesi di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 10 bis d.lgs. n. 74 del 2000 (ascrittole per avere, quale legale rappresentante della Colombo S.r.l., omesso di versare le ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai soggetti sostituiti per gli anni 2011 - 2013) e disposta la confisca per equivalente del profitto di tale reato fino alla concorrenza della somma di euro 854.125,27, ha dichiarato non doversi procedere limitatamente alla condotta relativa all'anno 2011 per essere il relativo reato estinto per prescrizione, rideterminando la pena in nove mesi di reclusione e confermando nel resto la sentenza impugnata.
2. Avverso tale sentenza la Colombo ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo ha lamentato la carenza della motivazione nella parte relativa alla esclusione della configurabilità della esimente di cui all'art. 45 cod. pen., oggetto di specifico motivo d'appello che la Corte territoriale aveva disatteso attraverso un generico richiamo alla sentenza di primo grado. Ha ribadito di essere divenuta amministratrice solamente nel 2010 della Colombo S.r.l., che si era improvvisamente trovata a far fronte a una generalizzata crisi di mercato, che aveva determinato un improvviso calo di produzione e del fatturato (da 9 milioni di euro nel 2010 a 2 milioni di euro nel 2014), aveva causato la mancata riscossione di ingenti crediti da clienti (tanto che nella procedura concorsuale della Colombo S.r.l. erano stati indicati crediti verso terzi per euro 3.140.289,58) e provocato la revoca dei finanziamenti in corso e il diniego di nuovi finanziamenti.
Ciò aveva determinato una improvvisa e ingente crisi di liquidità, che aveva indotto la ricorrente ad apportare alla società risorse proprie per euro 60.000,00 prima della dichiarazione di fallimento (allo scopo di ottenere il rilascio di una polizza fideiussoria a garanzia del contratto di affitto concluso tra la società e la Rail & Motor S.r.l.), cosicché non poteva esserle imputato di non essersi attivata per far fronte a tale situazione di crisi, di cui, invece, i giudici di merito avevano escluso i caratteri della imprevedibilità e della ingovernabilità, con la conseguenza che avrebbero dovuto essere considerati sussistenti i presupposti per il riconoscimento della esimente della forza maggiore, che invece era stata esclusa con argomenti insufficienti. 2.2.
Con il secondo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 10 bis d.lgs. n. 74 del 2000 e un vizio della motivazione, con riferimento alla affermazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ascrittole, che avrebbe dovuto essere considerato mancante a causa della suddetta situazione di crisi finanziaria e di liquidità, che aveva determinato uno stato di forza maggiore idoneo a escludere la volontarietà della condotta omissiva contestatale, essendo irrilevante la prevedibilità della sua verificazione (sottolineata dai giudici di merito per escluderne la sussistenza), rilevando esclusivamente la sua irresistibilità (si richiama la sentenza n. 37425 del 2013 delle Sezioni Unite).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Entrambi i motivi, esaminabili congiuntamente, in quanto tutti e due fondati sulla allegazione della inadeguata ed errata considerazione della crisi finanziaria e di liquidità dell'impresa amministrata dalla ricorrente, che sarebbe stata di gravità tale da determinare uno stato di forza maggiore incidente sia sul nesso di causa sia sull'elemento soggettivo del reato, stante anche il carattere improvviso e imprevedibile della sua manifestazione e la attivazione della ricorrente anche con risorse personali per farvi fronte, sono manifestamente infondati.
3. Va dunque al riguardo ricordato il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte in proposito, secondo cui, al fine della dimostrazione della assoluta impossibilità di provvedere ai pagamenti omessi, incidente anche sull'elemento soggettivo del reato, occorrono l'allegazione e la prova della non addebitabilità all'imputato della crisi economica che ha investito l'impresa e della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità che ne sia conseguita tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto (cfr. Sez. 3, n. 37528 del 12/06/2013, Corlianò, Rv. 257683;
Sez. 3, n. 3124 del 27/11/2013, dep. 23/01/2014, Murari, Rv. 258842; Sez. 3, n. 20266 del 08/04/2014, Zanchi, Rv. 259190; Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, Schirosi, Rv. 263128; Sez. 3, n. 43599 del 09/09/2015, Mondini, Rv. 265262). Per escludere la volontarietà della condotta è, dunque, necessaria la dimostrazione della riconducibilità dell'inadempimento alla obbligazione verso l'Erario a fatti non imputabili all'imprenditore, che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico (Sez. 3, n. 46459 del 29/03/2017, Olivetto, Rv. 271311;
Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, Schirosi, Rv. 263128; conf. Sez. 3, n. 15416 del 08/01/2014, Tonti Sauro; Sez. 3 3, n. 5467 del 05/12/2013, Mercutello, Rv. 258055; Sez. 3, 9 ottobre 2013, n. 5905/2014).
3. Ora, nel caso in esame, la difficoltà finanziaria allegata dalla ricorrente, per la verità in modo generico, senza indicare l'ambito di attività dell'impresa dalla stessa amministrata (onde consentire di apprezzare l'incidenza della dedotta crisi del relativo mercato su tale attività d'impresa e sulle disponibilità finanziarie della società), né l'andamento della sua situazione finanziaria e patrimoniale (alio scopo di consentire di verificare l'effettiva esistenza di una situazione di impossibilità assoluta, ostativa al versamento delle somme dovute), né i dati di bilancio e il momento di manifestazione dell'insolvenza (onde valutarne l'incidenza rispetto al momento di scadenza delle obbligazioni tributarie rimaste inadempiute), non appare affatto imprevedibile né estranea alla sfera di dominio dell'imprenditore; essa, secondo la stessa prospettazione della ricorrente, risulta, infatti, dovuta a vicende che non possono dirsi anomale o eccezionali nell'ambito della vita e della attività di una impresa commerciale, trattandosi di avvenimenti (quali la contrazione del mercato, gli inadempimenti di clienti, la riduzione dei finanziamenti) che rientrano nel novero delle evenienze che possono ordinariamente verificarsi nel corso di una attività d'impresa e rientrano nel rischio della stessa, cosicché detta situazione di difficoltà o crisi finanziaria non può certamente qualificarsi come uno stato di forza maggiore, idoneo a escludere il nesso di causa o la volontarietà della condotta.
La forza maggiore sussiste, infatti, in tutte le ipotesi in cui l'agente abbia fatto quanto era in suo potere per uniformarsi alla legge e che per cause indipendenti dalla sua volontà non vi era la possibilità di impedire l'evento o la condotta antigiuridica (Sez. 5, n. 23026 del 03/04/2017, Mastrolia, Rv. 270145), ma nel caso in esame non può certamente dirsi, anche a causa della genericità delle allegazioni della ricorrente, né che quest'ultima abbia fatto tutto quanto in suo potere per adempiere al precetto (ossia per provvedere al versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni dei dipendenti), essendo solamente stata indicata l'esecuzione di un finanziamento soci; né, non essendo nota la situazione patrimoniale e finanziaria della Colombo S.r.l. al momento della consumazione del reato, né, tantomeno, la sua genesi, che non vi era la possibilità di compiere la condotta doverosa omessa (ossia il citato versamento) per cause indipendenti dalla volontà della debitrice, cioè della società amministrata dalla ricorrente.
4. Deve, in conclusione, escludersi sia la sussistenza di una forza maggiore nel senso anzidetto, non essendovene gli elementi, sia della mancanza dell'elemento soggettivo del reato contestato alla ricorrente, il cui ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativannente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così d