Sentenza — n. 30041/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 15/07/2020, la Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, in riforma della sentenza del 17/06/2019 del Tribunale di Taranto, dichiarava - per quanto qui rileva - non doversi procedere nei confronti di Di Roma Maria - imputata, nella qualità di amministratore della ESTA s.r.I., del reato di cui all'art. 2 d.lgs 74/2000 (perché al fine di evadere l'imposta sui redditi e Iva si avvaleva di fatture emesse dalla RE.IN.DE . srl per operazioni inesistenti), in relazione alla dichiarazione dei redditi per l'anno 2009, perché il reato ascrittole, relativo alla fattura del 24.11.2009, era estinto per prescrizione e confermava per il residuo reato, relativo alla dichiarazione annuale per l'anno 2011 ed alla fattura n. 3 del 02.02.2011, la pena di anni uno e mesi cinque di reclusione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 175 cod. pen; Sentenza — n. 30041/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo motivo è manifestamente infondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, il giudice nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti; è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione , individuando, tra gli elementi di cui all'art.133 cod.pen., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato (Sez.3, n.28535 del 19/03/2014, Rv.259899;Sez.6, n.34364 del 16/06/2010, Rv.248244; sez. 2, 11 ottobre 2004, n. 2285, Rv. 230691).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Di Roma Maria, nata a Palagiano il 22/11/1965 avverso la sentenza del 15/07/2020 della Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette per l'imputata le conclusioni scritte dell'avv. Antonio Raffo, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 15/07/2020, la Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, in riforma della sentenza del 17/06/2019 del Tribunale di Taranto, dichiarava - per quanto qui rileva - non doversi procedere nei confronti di Di Roma Maria - imputata, nella qualità di amministratore della ESTA s.r.I., del reato di cui all'art. 2 d.lgs 74/2000 (perché al fine di evadere l'imposta sui redditi e Iva si avvaleva di fatture emesse dalla RE.IN.DE . srl per operazioni inesistenti), in relazione alla dichiarazione dei redditi per l'anno 2009, perché il reato ascrittole, relativo alla fattura del 24.11.2009, era estinto per prescrizione e confermava per il residuo reato, relativo alla dichiarazione annuale per l'anno 2011 ed alla fattura n. 3 del 02.02.2011, la pena di anni uno e mesi cinque di reclusione.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Di Roma Maria, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 2 d.lgs 74/2000 e correlato vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale aveva ritenuto integrato il reato contestato affermando che le due fatture oggetto di imputazione erano relative ad operazioni inesistenti; tale valutazione era basata su motivazione carente, contraddittoria e manifestamente illogica nonché frutto di travisamento dei fatti e della piattaforma probatoria, in quanto dalle risultanze istruttorie emergeva il pagamento delle fatture in questione.
Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 62 bis e 175 cod.pen. e correlatt vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale non aveva valutato, quali elementi positivi per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della non menzione, l'oggettiva inesistenza parziale delt3._ operazioni indicate in fattura, l'incensuratezza dell'imputata, le difficoltà economiche in cui versava la società amministrata dall'imputata. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso ha ad oggetto censure non proponibili in sede di legittimità. La ricorrente, attraverso una formale denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali.Nel motivo in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr.
Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, Rv. 235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508). Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559;
Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148). La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 4 08/04/2010 n. 15081;
Sez. 6 n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989; Sez.5, n.6754 del 07/10/2014, dep.16/02/2015, Rv.262722).
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, il giudice nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti; è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione , individuando, tra gli elementi di cui all'art.133 cod.pen., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato (Sez.3, n.28535 del 19/03/2014, Rv.259899;Sez.6, n.34364 del 16/06/2010, Rv.248244; sez. 2, 11 ottobre 2004, n. 2285, Rv. 230691).
Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche a cagione delle modalità delle condotte dimostrative di uno sperimentato modello di comportamento evasivo. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è, pertanto, giustificata da motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419). Sulla base di tale elemento, inoltre, la Corte di merito ha negato anche la concessione del beneficio della non menzione della condanna, con motivazione congrua e logica e non sindacabile in sede di legittimità.
Va ricordato che il Giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio delle non menzione della condanna, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez.4, n.34380 del 14/07/2011, Rv.251509; Sez.3, n.35731 del 26/06/2007, Rv.237542) e potendo il diniego del beneficio fondarsi anche su motivazione implicita (cfr Sez.3 n. 19648 del 27/02/2019, Rv.75748 - 01, secondo cui la pronuncia di diniego del beneficio previsto dall'art. 175 cod. pen. può ritenersi implicita nella motivazione con cui il giudice, pur riconoscendo le attenuanti generiche, ritiene di dover applicare la recidiva contestata all'imputato).
3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa